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Introduzione

Il numero di maggio di Novità fiscali si apre con il contributo di Christian Cirulli, dedicato all’attuazione dei crediti d’imposta qualificati rimborsabili (QRTC) da parte dei Cantoni in risposta all’introduzione dell’imposta minima globale dell’OCSE. Attraverso una disamina delle soluzioni adottate o in discussione in alcuni Cantoni, l’autore illustra come questo strumento, assimilabile a una forma di sovvenzionamento, possa rappresentare una risposta efficace per le imprese assoggettate al nuovo quadro fiscale internazionale. Sul fronte italiano, Marco Piazza e Stefano Vignoli esaminano il regime degli impatriati nella sua versione rinnovata, con particolare attenzione alla cumulabilità con il regime dei neo-residenti per i trasferimenti effettuati tra il 2024 e il 2026.

Nella rassegna di giurisprudenza svizzera, Thierry De Mitri analizza una recente decisione del Tribunale federale relativa alla vendita di una società immobiliare in un Cantone dualista (Vaud). L’Alta Corte ha ritenuto che l’attuale assetto normativo cantonale non consentisse di riconoscere uno step-up nel caso concreto, con il rischio che il medesimo substrato economico venga colpito più volte sotto differenti profili impositivi. Samuele Vorpe commenta, invece, una decisione in materia di doppia imposizione intercantonale, ricordando come la violazione del divieto costituzionale non fondi, di per sé, un diritto alla revisione di una decisione di tassazione cresciuta in giudicato, qualora il contribuente avrebbe potuto far valere tempestivamente la propria posizione nella procedura ordinaria. Chiude il numero Luca Guidotti con un contributo dedicato alla tassazione transnazionale degli sportivi, con riferimento a una recente decisione della Corte di Cassazione italiana che conferma l’applicazione del principio della tassazione mondiale in presenza di residenza fiscale italiana.

Simona Genini


Nº5
maggio 2026

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

Il Gran Consiglio vodese ha vincolato la riforma del cd. “tetto massimo fiscale” (bouclier fiscal) ad una clausola secondo cui essa sarebbe entrata in vigore soltanto se l’iniziativa popolare “Baisse d’impôts pour tous” fosse stata respinta. Tre elettori hanno sostenuto che questa connessione costituiva una violazione della libertà di voto, poiché in caso di accettazione dell’iniziativa essi avrebbero dovuto rinunciare ai benefici della riforma. Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto che il controprogetto indiretto – un pacchetto di misure con riduzioni fiscali scaglionate fino al 7% entro il 2027 – rappresenta nel suo insieme una vera alternativa all’iniziativa e che la clausola d’entrata in vigore condizionale si fonda su motivi oggettivi ed è quindi ammissibile.

(sentenza TF n. 9C_541/2025 del 22 aprile 2026)

La Divisione delle contribuzioni parla di un “problema tecnico”: riguarda solo le dichiarazioni cartacee. Nessuna sanzione per chi li ha ricevuti.

Doppia imposizione per i “nuovi frontalieri” (quelli divenuti tali dopo il 2023) e tassa per la salute per i “vecchi”: cambiano le regole e tra i datori di lavoro che impiegano manodopera da oltre confine si fa largo la preoccupazione di non riuscire più a trovare dipendenti con la stessa facilità di prima. Ma come stanno le cose nel Grigioni italiano? Keystone-ATS lo ha chiesto direttamente a chi opera in quei settori in cui la presenza di frontalieri si fa maggiormente sentire, ovvero la sanità, l'edilizia e la gastronomia.

Il 28 maggio 2026 la Svizzera e il Finlandia hanno firmato a Helsinki un Protocollo che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (CDI). Il Protocollo attua gli standard minimi in questo ambito. Il Protocollo di modifica recepisce gli standard minimi del progetto BEPS in ambito di doppie imposizioni e contiene, in particolare, una clausola antiabuso, fondata sullo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione e intesa a prevenire un abuso della CDI. Il Protocollo completa, inoltre, la disposizione sulla procedura amichevole conformemente allo standard minimo e introduce la procedura arbitrale.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato l’opuscolo in formato tascabile “Statistica fiscale 2025 – In breve” che presenta le cifre dei diversi tipi di imposta della Confederazione, le elaborazioni statistiche relative alle persone fisiche e giuridiche e l’onere fiscale in Svizzera.  

I coniugi A.A. e B.A., che vivevano in un appartamento di 3,5 locali, esercitavano entrambi un’attività lucrativa indipendente a tempo parziale e lavoravano da casa. B.A. era anche titolare di una Sagl che intratteneva una stretta relazione d’affari con la sua ditta individuale. Il Tribunale federale ha, da un lato, negato la deduzione per l’affitto richiesta da A.A. adducendo che un angolo di lavoro non adempiva il requisito di uno spazio aziendale chiaramente delimitato e, dall’altro, confermato il calcolo della deduzione per l’affitto del locale utilizzato da B.A. in base alla sua superficie e non secondo il metodo richiesto dai ricorrenti (per locale). Il metodo di calcolo non è prescritto dalla legge e rimane quindi, in linea di principio, una questione di apprezzamento dell’autorità fiscale. Il Tribunale ha inoltre confermato l’attribuzione delle quote della Sagl alla sostanza aziendale di B.A. in considerazione dell’analogia del settore, della stretta interdipendenza economica e del fatto che nei periodi fiscali 2006-2012 la Sagl era stata inserita nella contabilità della ditta individuale.

(sentenza TF n. 9C_315/2025 del 9 aprile 2026)

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