SUPSI L'università dell'esperienza

Introduzione

L’attesissimo numero di novembre della rivista più amata dai contribuenti ticinesi si aprirà con il botto grazie ad un contributo della guida spirituale della legislazione tributaria cantonale, al secolo prof. dr. Vorpe, che si soffermerà su vizi, virtù e particolarità endemiche della responsabilità solidale dei coniugi.

Direttamente dalla capitale elvetica giungeranno poi vincolanti aggiornamenti sui ruling fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (avv. Favazzo). Amplieremo i nostri orizzonti con uno sguardo oltre confine sul trattamento fiscale dei crediti d’imposta per dividendi di fonte estera (avv. Manca) e sugli amichevoli conflitti italo-svizzeri che potrebbero insorgere a causa dell’abbattimento dell’aliquota al 5% per l’imposizione delle rendite corrisposte dall’AVS e dalla LPP ad assicurati residenti in Italia (dr. Calcagno). Dalla vicina penisola otterremo anche importanti ragguagli sull’imminente entrata in vigore delle novità legislative inerenti all’imposta sulle successioni e donazioni (dr. Angelucci/ avv. Mangieri). Il nostro viaggio tra i balzelli si concluderà con il prof. dr. Vorpe che, dopo un excursus sulle insidie legate al riconoscimento fiscale di una separazione fattuale ed un giusto monito sull’uso incondizionato dei mezzi di trasporto privati, ci condurrà a riveder le stelle.

Buona fiscalità a tutti!

Sebastian Mascetti


Nº11
novembre 2024

Abbonamenti

A partire dal 1° gennaio 2024, la rivista Novità fiscali sarà fruibile unicamente a pagamento e sarà proposta anche in modalità cartacea, stampata e rilegata da una società tipografica.

L'ultimo numero gratuito della rivista Novità fiscali sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023. Dopo questa data, per continuare a ricevere la rivista (in formato digitale e/o cartaceo) e poter accedere a tutti i contenuti è necessario sottoscrivere un piano di abbonamento.

Per coloro che desiderano accedere liberamente alle passate pubblicazioni e singoli articoli, sussiste la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento sin da subito.



Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

L’autorità fiscale ha negato le deduzioni fatte valere dai contribuenti per gli alimenti versati ai rispettivi genitori che vivono nell’Oman, e ciò per mancanza della prova dell’avvenuto pagamento di tali contributi. Il Tribunale federale ha ricordato che la prova della dipendenza finanziaria dei beneficiari nonché del pagamento degli importi è più severa se i beneficiari si trovano all’estero. I ricorrenti non hanno potuto dimostrare che le autorità inferiori avevano valutato arbitrariamente le prove la loro prodotte.

(sentenza TF n. 9C_408/2024 del 23 ottobre 2024)

Ai fini dell’imposta sulla sostanza e di quella immobiliare comunale, l’autorità fiscale ha attribuito l’immobile al contribuente che lo godeva sulla base di un diritto d’abitazione. Essa ha sostenuto che, dal punto di vista fiscale, il diritto d’abitazione doveva essere trattato in modo analogo all’usufrutto, tanto più che anche il diritto d’abitazione conferiva al beneficiario un “diritto di godimento illimitato” sull’immobile gravato equivalente al diritto di godimento di un proprietario. Il Tribunale federale ha per contro stabilito che il diritto d’abitazione non può essere assimilato all’usufrutto, in particolare poiché il titolare del diritto d’abitazione – a differenza dell’usufrutto – non può locare l’immobile gravato. Secondo il Tribunale federale, le differenze di diritto civile fra il diritto d’abitazione e l’usufrutto non possono rimediare all’assenza di una base legale nel diritto armonizzato e cantonale per la parità di trattamento fiscale. Ai fini dell’imposta sulla sostanza, il diritto d’abitazione deve quindi essere attribuito al proprietario. Per gli stessi motivi anche l’imposta immobiliare deve essere riscossa presso il proprietario e non presso il titolare del diritto d’abitazione.

(sentenza TF n. 9C_305/2023 del 10 ottobre 2024)

L’AFC ha negato ad un istituto finanziario danese il rimborso dell’imposta preventiva sugli interessi di obbligazioni della Confederazione svizzera ritenendo che esso non fosse il beneficiario effettivo di tali interessi. Le obbligazioni della Confederazione sono state acquistate dall’istituto finanziario nell’ambito di cd. transazioni “cross currency rate swap” con condizioni e scadenze ben coordinate. Il Tribunale federale ha riconosciuto all’istituto finanziario danese il diritto di godimento, precisando che quest’ultimo può essere negato unicamente se sussiste un obbligo legale o contrattuale di trasferire i redditi gravati dall’imposta preventiva. Gli obblighi di pagamento del beneficiario sono considerati un obbligo di trasmissione dannoso soltanto se il pagamento o il suo ammontare dipendono dal conseguimento da parte del beneficiario dei redditi gravati dall’imposta preventiva. Nella fattispecie, l’istituto finanziario era tenuto ad effettuare dei versamenti indipendentemente dal percepimento degli interessi sui prestiti della Confederazione per cui non esisteva alcun obbligo dannoso di trasferimento. Nel contempo il Tribunale federale ha ordinato all’autorità inferiore di esaminare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva anche in relazione ad un eventuale abuso dei trattati di doppia imposizione. Il divieto dell’abuso di diritto è considerato una condizione distinta dal diritto di godimento.

(sentenza TF n. 9C_635/202 del 3 ottobre 2024)

Eventi

Scopri i nostri prossimi eventi nella sezione dedicata del sito SUPSI.


Partners