SUPSI L'università dell'esperienza

Introduzione

Questo numero di marzo lascia l’inverno alle spalle, inaugurando la primavera del diritto tributario con nove contributi originali che ripercorrono temi tradizionali della materia, ma aprono anche a nuove prospettive di riflessione.

Louis Macchi approfondisce le preoccupazioni degli imprenditori familiari svizzeri di fronte all’iniziativa popolare federale “Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo”. Norkeli Bertini ci guida attraverso il labirinto delle normative fiscali relative al fotovoltaico nel Canton Ticino, facendo luce su una pratica che “illumina” il futuro dell’energia sostenibile. Giuseppe Zizzo ci conduce in un viaggio attraverso le recenti riforme tributarie italiane, esaminando l’istituto dell’accertamento con adesione e le sue implicazioni procedurali nell’ottica di un rafforzamento del diritto al contraddittorio. Sul versante internazionale, lo scritto di Victoria Riep ci offre una panoramica esaustiva sulla revisione della CDI tra Svizzera e Germania, evidenziando le principali novità. Vittorio Primi, invece, analizza il trattamento fiscale riservato ai pilastri 3a e 3b a seguito della revisione del diritto successorio e le relative complessità. In chiusura, Britta Rehfisch, Olivia Schwarz e Patrizia Lang ci parlano di attività lucrativa indipendente e attribuzione di prestazioni nel diritto dell’IVA. In tema di rassegne giurisprudenziali: Alessandro Savorana analizza la giurisprudenza italiana sul riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero in caso di omissione del reddito, mentre Alessandro Casanova, approfondisce il tema del credito d’imposta per i tributi assolti all’estero in termini nazionali e internazionali. Infine, Laura Allevi si interroga se nelle cessioni intra-UE la sostanza prevale sulla forma alla luce delle pronunce euro-unitarie.

Buona lettura!

Marco Greggi


Nº3
marzo 2025

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Ultime news

Diritto tributario svizzero

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Se il Popolo approvasse la proposta, in Ticino ci sarebbero perdite annuali per circa 55 milioni di franchi per il Cantone e di 44 per i Comuni. La cifra è stata fornita dal direttore del DFE Christian Vitta.

Nel 2024 molti Cantoni hanno registrato eccedenze di bilancio, nonostante previsioni negative (ad es. Ginevra +541 mio., Zugo +310 mio.). Avenir Suisse propone rimborsi fiscali alla popolazione. I Cantoni però avvertono: è solo un’istantanea illusoria, i costi aumentano.

Per essere riconosciuto anche sul piano fiscale, un accantonamento deve essere stato contabilizzato in modo corretto. Questa condizione fa però difetto nel presente caso, perché i conti allestiti dalla ricorrente e acclusi alla dichiarazione d’imposta non contemplavano né un’indicazione dei lavori svolti per D né un accantonamento relativo agli stessi. In parallelo, la ricorrente non ha nemmeno addotto la prova che l’accantonamento richiesto fosse giustificato dall’uso commerciale e concernesse fatti che hanno origine nel periodo di calcolo, come la giurisprudenza in materia le avrebbe imposto di fare.

(sentenza TF n. 9C_432/2024 del 28 febbraio 2025)

I ricorrenti (marito e moglie) hanno lasciato la Svizzera a fine settembre 2021. Poco prima della loro partenza essi hanno effettuato dei riscatti nella previdenza professionale per un importo di fr. 241’500 rispettivamente di fr. 335’000. L’autorità fiscale ha ritenuto che tali acquisti costituissero un’elusione d’imposta ed ha rifiutato le relative deduzioni sostenendo che i riscatti effettuati non servivano alla costituzione di una previdenza professionale in Svizzera. Il Tribunale federale ha confermato tale decisione affermando inoltre che un eventuale ritorno in Svizzera non poteva modificare questa valutazione.)

(sentenze TF n. 9C_349/2024 e n. 9C_350/2024 del 21 febbraio 2025)

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://21-02-2025-9C_349-2024&lang=de&zoom=&type=show_document

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://21-02-2025-9C_350-2024&lang=de&zoom=&type=show_document

La Svizzera dovrebbe incassare molto meno del previsto nel 2024 dalle grandi imprese assoggettate alla tassa minima dell’OCSE. Secondo un’analisi della società di consulenza Deloitte, nel migliore dei casi i proventi dell’imposta minima ammonteranno ad un quinto dell’importo previsto dal Consiglio federale.

La ricorrente ritiene che, ai fini dell’IVA, una prestazione di intermediazione contro commissione da lei fornita non rappresenti una prestazione accessoria imponibile della sua consulenza in investimenti o della sua gestione patrimoniale. Il Tribunale amministrativo federale ha per contro ritenuto che la stessa, effettuata nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale, lo fosse. Esso ha osservato che non sussisteva alcuna operazione indipendente esclusa dall’IVA ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA, poiché nel caso di specie la società aveva un proprio interesse all’esecuzione delle transazioni, per cui non si poteva partire dal presupposto di una prestazione di intermediazione esente da imposta.

(sentenza TF n. 9C_439/2024 del 7 marzo 2025)

L’Italia ha trovato una soluzione fiscale che ritiene equa per tutti i frontalieri dei nuovi Comuni di confine che lavorano in Ticino da prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo fiscale. Sebbene il Ticino non li riconosca come vecchi frontalieri, l’erario italiano li tratterà come tali, tassandoli con un’imposizione sostituiva. Il Ticino replica con una direttiva di chiarimento.

Con 17 voti contro 7 e 1 astensione, la Commissione dell’Economia e dei Tributi del Consiglio nazionale (CET-N) chiede di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Zryd 24.467, che chiede di abrogare l’autodenuncia una tantum esente da pena in caso di sottrazione d’imposta. La maggioranza della Commissione ritiene che l’abolizione dell'autodenuncia esente da pena aumenterebbe gli ostacoli alla comunicazione volontaria. Ne conseguirebbero minori entrate fiscali per la Confederazione e i Cantoni. Inoltre, secondo la maggioranza, l’autodenuncia non è priva di conseguenze: le persone interessate devono pagare le imposte arretrate e gli interessi di mora degli ultimi dieci anni. Una minoranza, invece, chiede di dare seguito all’iniziativa, poiché spera che l’abrogazione porti a un aumento delle entrate e sottolinea che la sottrazione d’imposta non è un reato minore, poiché mina la fiducia nel sistema fiscale e la solidarietà.

Un rapporto della Fair Tax Foundation denuncia l'elusione fiscale delle grandi aziende tecnologiche americane.

Fino alla metà del 2022 la società ricorrente ha avuto la propria sede statutaria a Zugo. Il suo amministratore unico e proprietario era domiciliato nel Canton San Gallo, e quest’ultimo ha ritenuto che il luogo dell’amministrazione effettiva della società si trovasse sul proprio territorio, rispettivamente al domicilio dell’amministratore unico. La società ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale il quale ha, tuttavia, confermato la valutazione dell’autorità inferiore ed ha respinto in particolare le censure relative all’accertamento arbitrario dei fatti ed alla violazione del diritto di essere sentiti. Precisando il giudizio di prima istanza, il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che il domicilio dell’amministratore non costituisce un domicilio fiscale sussidiario della persona giuridica se non è possibile stabilire dove le sue decisioni imprenditoriali sono state prese in modo preponderante e dove gli affari sono stati gestiti in modo preponderante. Tenuto conto del ridotto grado probatorio della verosimiglianza preponderante e della limitata verificabilità degli accertamenti dei fatti, le autorità inferiori hanno tuttavia potuto concludere senza arbitrio, sulla base degli indizi addotti, che il luogo dell’amministrazione effettiva della società si trovava al domicilio del suo amministratore unico.

(sentenza TF n. 9C_73/2024 del 26 febbraio 2025)

Per la modifica successiva del debito fiscale e della deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’art. 41 LIVA occorre dimostrare che le relative prestazioni sono state (originariamente) tassate, il che non è avvenuto nel caso di specie.

(sentenza TF n. 9C_503/2023 del 5 marzo 2025)

Il controprogetto di Dadò e Agustoni: “Deduzioni di 14mila franchi per le coppie e 7mila per i singoli, solo per le casse malati: obiettivo rispettato”.

Le tasse diminuiranno o aumenteranno nel luogo in cui vivete? 20 Minuten ve lo mostra in esclusiva. C'è un primato ticinese.

È controverso se la richiesta di risarcimento pendente contro il ricorrente sia deducibile quale spesa giustificata dall’uso commerciale. Ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 lett. c LIFD, le multe e le pene pecuniarie non sono deducibili. Dal 1° gennaio 2022 l’art. 27 cpv. 2 lett. f LIFD prevede comunque che le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale, fanno parte delle spese deducibili. Nel presente caso, il risarcimento del danno derivante dal comportamento delittuoso del ricorrente non può essere dedotto dall’utile imponibile poiché non presenta un nesso sufficientemente stretto con la sua attività di avvocato né risulta da un rischio usuale in tale attività. Un credito risarcitorio non può neppure essere equiparato ad una sanzione finalizzata al prelievo dell’utile illecito, sempre che non persegua uno scopo penale.

(sentenza TF n. 9C_75/2024 del 25 febbraio 2025)

È controverso se per lo scioglimento di una società semplice, che fino a quel momento aveva detenuto un immobile in comproprietà, con la successiva assegnazione al ricorrente di una quota in proprietà per piani, sia assoggettato alla tassazione sugli utili immobiliari (TUI) del Canton Zurigo. Contrariamente all’autorità inferiore, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che in caso di attribuzione di quote di proprietà per piani, così come di comproprietà ordinarie, viene sì effettuato un rendiconto fiscale, che tuttavia rimane limitato al trasferimento di quote tra gli attuali membri della società semplice. L’imposta sugli utili immobiliari deve pertanto essere limitata al trasferimento marginale delle quote del ricorrente.

(sentenza TF n. 9C_279/2024 del 14 febbraio 2025)

Ci sono grosse differenze in base al luogo nel quale vivete, 20 Minuten vi mostra in esclusiva cosa dovrete sborsare.

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