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Introduzione

Con grande piacere introduco la nuova edizione della rivista NF. Il numero di febbraio propone un approfondimento prevalentemente dedicato al diritto tributario svizzero, arricchito da contributi di attualità, da una rassegna della recente giurisprudenza e da spunti mirati in ambito di fiscalità internazionale. Apre l’edizione il contributo di Costanza Naguib, che analizza l’incidenza del carico fiscale nella scelta della residenza da parte dei contribuenti facoltosi, mettendo in luce le dinamiche che caratterizzano il contesto svizzero nel confronto internazionale. Segue l’articolo di Daniele Lombardo, dedicato al trattamento fiscale degli investimenti finanziari, con un’analisi approfondita delle peculiarità legate ai redditi da capitale e delle relative implicazioni pratiche.

La sezione dedicata alla giurisprudenza nazionale si apre con i contributi di Samuele Vorpe e Giuseppe Gianella, dedicati all’analisi di due recenti decisioni del Tribunale federale – strettamente connesse tra loro – concernenti, rispettivamente, la responsabilità penale in materia di imposta preventiva per prestazioni valutabili in denaro e l’istigazione alla sottrazione d’imposta da parte del consulente fiscale. Barbara Veziano propone invece un contributo sulla più recente giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale, soffermandosi in particolare sui limiti di ammissibilità delle domande di revisione. Chiude l’edizione il contributo di Alfonso Rivolta, che esamina i recenti sviluppi nel trattamento fiscale delle pensioni transfrontaliere nel quadro della Convenzione tra Italia e Svizzera e della nuova ordinanza della Corte di Cassazione.

Anche questo numero promette stimolanti riflessioni e utili approfondimenti per la pratica professionale e l’aggiornamento continuo. Buona lettura!

Luca Aspesi


Nº2
febbraio 2026

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

Una delibera sui dividendi (potenzialmente) nulla non impedisce, anche se revocata, la nascita del credito relativo all’imposta preventiva se le persone direttamente interessate (azionisti che hanno deliberato) hanno agito in malafede.

(sentenza TAF n. A-1577/2025 del 26 gennaio 2026)

Dopo il via libera dei cittadini, l’imposizione individuale dovrebbe entrare in vigore nel 2032. I Cantoni e i comuni dovranno introdurre le relative disposizioni. Ci siamo rivolti ad un esperto per capire quali saranno i prossimi passi.

Il Tribunale amministrativo federale ha considerato inammissibile la domanda di revisione e di riesame relativa al pagamento in solido di un’imposta preventiva per l’anno 2005. Lo stesso vale per la domanda di revisione concernente i periodi fiscali successivi come pure per la domanda di riesame qualificato. Il ricorso è pertanto stato respinto in quanto infondato.

(sentenza TAF n. A-956/2019 del 3 maggio 2019)

Il Consiglio nazionale punta esclusivamente sul contenimento delle uscite, respingendo la proposta del Consiglio federale di introdurre nuovi dazi d’importazione nel settore agroalimentare, così come l’aumento delle imposte sui prelievi in capitale del secondo e del terzo pilastro. Bocciata anche l’introduzione di nuove imposte su tabacco e alcol, come pure di una garanzia statale di liquidità per le banche di rilevanza sistemica. Il pacchetto di sgravi approvato con 126 voti contro 64 e 4 astensioni. Il dossier torna agli Stati.

Il ricorrente sostiene che le condizioni previste dall’art. 133 cpv. 3 LIFD per la restituzione dei termini siano date, poiché al momento della notifica della decisione di tassazione egli si trovava in Italia per lavoro e riguardo alle sue assenze all’estero non può essergli imputata nessuna mancanza. Il Tribunale federale ritiene per contro che per impedimento non imputabile non si intende solo l’impossibilità oggettiva (forza maggiore), ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a errore scusabile. Secondo la propria giurisprudenza, l’assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento scusabile soltanto quando il contribuente ha agito con diligenza – se necessario coinvolgendo terze persone – affinché gli atti procedurali possano essere compiuti in tempo.

(sentenza TF n. 9C_52/2026 del 2 febbraio 2026)

Approvata dal 54,2% della popolazione svizzera (mancano ancora i dati del Canton Friburgo) ma respinta da ben 13 Cantoni su 23, la nuova Legge sull’imposizione individuale ha superato lo scrutinio delle urne senza necessitare della doppia maggioranza, trattandosi di un referendum e non di un’iniziativa popolare.

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