SUPSI L'università dell'esperienza

Introduzione

Force est de constater que le droit fiscal n’échappe pas à une certaine complexité. Les règles régissant la matière imposable deviennent de plus en plus difficiles à interpréter. Pourtant, la première question qu’il convient de résoudre en matière de droit fiscal est celle du domicile qui permet d’assujettir un contribuable à l’impôt. Ce numéro de NF fait un point sur cette question si difficile à appréhender. Simona Genini nous rappelle les principes fondamentaux du domicile fiscal, alors qu’Isa Grisoni nous indique comment une commune peut effectuer des contrôles. Marco Strafile nous présente la pratique en matière de télétravail selon les autorités fiscales italiennes dans les situations transfrontalières.

Christian Cirulli nous présente une jurisprudence sur le transfert de domicile d’un homme d’affaires du canton de Zoug vers Monaco. Le Prof. Samuele Vorpe nous expose diverses jurisprudences concernant la situation semainier et la question délicate du domicile du couple dans les rapports intercantonaux. Il poursuit sur la distinction entre le siège social d’une société et le lieu de son administration effective dans le contexte d’une jurisprudence récente. Il conclut ses diverses contributions par la question du domicile fiscal en matière d’impôt de succession entre la Suisse et l’Italie. Luca Guidotti nous expose les évolutions législatives sur le concept de résidence des personnes physiques en Italie. Enfin, Chiara Francioso nous présente la jurisprudence de la CJUE dans le cas Apple, qui a fait couler tant discuter. Une nouvelle fois, ce numéro est riche d’enseignements et saura captiver le lecteur.

Thierry De Mitri


Nº2
febbraio 2025

Abbonamenti

La rivista Novità fiscali è fruibile unicamente a pagamento ed è proposta anche in modalità cartacea, stampata e rilegata da una società tipografica.

Per consultare la Rivista e poter accedere a tutti i contenuti è necessario sottoscrivere un piano di abbonamento.



Ultime news

Diritto tributario svizzero

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Nel Cantone di Soletta l’intelligenza artificiale si occuperà per la prima volta delle dichiarazioni fiscali. Il sistema deciderà quali casi saranno da chiudere automaticamente e quali richiederanno un controllo manuale. Da un lato, l’ufficio delle imposte spera in uno sgravio, dall’altro gli esperti mettono in guardia da possibili errori.

Il Tribunale cantonale vodese ha condannato il ricorrente ad una multa di fr. 8’000 per istigazione alla sottrazione di un’imposta preventiva di circa fr. 200’000. Come nella procedura concernente l’autore principale (cfr. sentenza TF n. 6B_90/2024 del 3 febbraio 2025), la prestazione imponibile consisteva in interessi eccessivi su di un mutuo infragruppo. Il ricorrente era attivo quale consulente della B SA ed aveva redatto un memorandum sui rischi fiscali connessi alla remunerazione del mutuo. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il memorandum e le note interne della B. SA, secondo cui l’imposta preventiva doveva essere pagata unicamente nel caso di un controllo da parte dell’AFC, provassero che egli aveva istigato a commettere una sottrazione d’imposta. Il Tribunale federale ha respinto tale conclusione in quanto manifestamente insostenibile ed ha negato che l’analisi dei rischi potesse essere interpretata come una raccomandazione di non fare nulla in materia d’imposta preventiva. Non sarebbe inoltre dimostrato che gli appunti interni della B. SA si basassero su delle comunicazioni del ricorrente.

(sentenza TF n. 6B_93/2024 del 3 febbraio 2025)

Il Tribunale cantonale vodese ha condannato il ricorrente ad una multa di fr. 8’000 per aver sottratto un’imposta preventiva di circa fr. 200’000 ritenendo che egli, nella sua qualità di responsabile delle pratiche contabili e fiscali della B SA, avesse omesso, almeno per dolo eventuale, di comunicare all’AFC delle prestazioni valutabili in denaro. Sul piano materiale era controverso se, alla scadenza dell’obbligo di dichiarazione, egli fosse a conoscenza delle prestazioni valutabili in denaro derivanti da una remunerazione eccessiva di un mutuo ottenuto da una società del gruppo. Il Tribunale federale ha ritenuto che ciò fosse il caso alla luce in particolare della ripresa fiscale effettuata dall’AFC ai fini dell’imposta sull’utile della società basata su di un accordo stipulato prima della scadenza del termine di dichiarazione ai fini dell’imposta preventiva.

(sentenza TF n. 6B_90/2024 del 3 febbraio 2025)

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) spiega, nell'ambito dell’imposizione minima dei gruppi di imprese multinazionali, il trattamento delle entità costitutive che sono considerate stabilimenti d’impresa. In questo contesto, chiarisce la loro classificazione giuridica secondo il diritto svizzero e illustra conseguenze per l'assoggettamento fiscale, gli obblighi procedurali e la responsabilità di questi stabilimenti d’impresa.

Le Camere federali hanno recentemente deciso di abolire il valore locativo delle abitazioni primarie e secondarie. In compenso, quasi tutte le deduzioni fiscali sono state soppresse e verrà introdotta una nuova imposta sulle abitazioni secondarie, se il Popolo e Cantoni dovessero approvare la modifica costituzionale. L’Unione svizzera delle professioni nel settore immobiliare (USPI) si oppone a questa riforma, poiché ritiene che penalizzerà un gran numero di proprietari, favorirà il lavoro nero e scoraggerà i proprietari dal risanare energeticamente i loro immobili.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si vede in che misura sarebbe arbitrario, contrario al principio della buona fede o altrimenti anticostituzionale il fatto che le autorità di primo e secondo grado abbiamo riscosso delle spese per le decisioni da loro pronunciate.

(sentenza TF n. 9C_689/2024 dell’11 febbraio 2025)

Nella fattispecie era controverso se il ricorrente potesse essere qualificato quale commerciante professionale di immobili. Sulla base di una valutazione globale, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la sua attività oltrepassava una gestione patrimoniale privata. La combinazione tra elevato finanziamento da parte di terzi, conoscenze professionali nel settore immobiliare, procedere sistematico e orientamento al guadagno ha fatto sì che l’utile conseguito fosse considerato quale reddito derivante da attività lucrativa indipendente e non quale utile in capitale privato esente da imposta.

(sentenza TF n. 9C_537/2024 del 30 gennaio 2025)

Eventi

Scopri i nostri prossimi eventi nella sezione dedicata del sito SUPSI.


Partners