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Introduzione

NF inaugura l’anno nuovo con tre articoli in materia di diritto tributario svizzero: Anna Maestrini presenta le principali novità legislative in ambito fiscale per il 2025, Antoine Pioger si concentra sul sistema di imposizione secondo il dispendio, passando in rassegna le regole che governano questo regime particolare, mentre Francesca Amaddeo analizza la disciplina fiscale del telelavoro nei rapporti internazionali della Svizzera, alla luce delle ultime novelle legislative.

Paolo Zucchiatti presenta una sintesi delle novità in tema di scambio automatico di informazioni, mostrando come le nuove tecnologie impattino (anche) nei rapporti che l’Amministrazione federale delle contribuzioni intrattiene con quelle estere. Come nell’ambito del diritto successorio tedesco i diritti ereditari riservati al coniuge superstite possano variare a seconda del regime patrimoniale dei coniugi è oggetto dell’approfondimento di Vittorio Primi. Samuele Vorpe annota una sentenza recente del Tribunale federale sull’artificiale riduzione dell’utile imponibile conseguito da una società attraverso la costituzione di un accantonamento per “vacanze non godute”. Simone Aldi commenta, invece, un’altra pronuncia del Tribunale federale riguardante le condizioni di ammissibilità di uno scambio di informazioni che consentono di identificare il beneficiario economico di un conto bancario. Infine, a margine di una sentenza della Corte di cassazione italiana, Niccolò Gentile approfondisce i presupposti di deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero.

Il 2025 si apre, quindi, nel segno della specializzazione, intercettando diversi temi di attualità che meritano attenzione

Buon anno e buona lettura!

Paolo Piantavigna


Nº1
gennaio 2025

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

L’AFC ha emanato due decisioni in materia di IVA, una per il periodo fiscale 2013 e l’altra per i periodi fiscali 2014-2018. In tale occasione essa ha annullato un precedente ricupero d’imposta cresciuto in giudicato e trasferito in esse il relativo importo. Il Tribunale federale ha dovuto giudicare se la revoca della decisione definitiva fosse avvenuta legalmente sentenziando che, in assenza di una base legale, era inammissibile ritornare su una decisione passata in giudicato. Nel diritto in materia d’imposta sul valore aggiunto un riesame delle decisioni sarebbe ipotizzabile unicamente nel quadro delle prescrizioni dell’art. 85 LIVA o dell’art. 12 cpv. 1 DPA.

(sentenza TF n. 9C_361/2024 del 19 dicembre 2024)

Le spese di manutenzione degli immobili all’estero fatte valere dal contribuente, consistenti nel pagamento dell’IMU, non sono comprovate. In ogni caso, viene confermata la deduzione forfetaria, più favorevole al ricorrente.

(sentenza CDT n. 80.2021.245/246 del 6 giugno 2024)

Se l’autorità di tassazione ha stabilito l’ammontare degli interessi passivi deducibili per apprezzamento, in mancanza di documentazione completa a loro comprova, il contribuente che pretenda di dedurre un importo più elevato deve produrre delle attestazioni fiscali rilasciategli dal creditore e non semplici estratti conto.

(sentenza CDT n. 80.2022.27/28/29 del 27 maggio 2024)

L’iniziativa della Gioventù Socialista Svizzera (GISO) propone di tassare al 50% le eredità e le donazioni superiori ai 50 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo ha evidenziato che, se i circa 100 residenti con patrimoni superiori a tale soglia decidessero di trasferirsi altrove per evitare la nuova imposta, il Cantone potrebbe perdere fino al 60% delle entrate fiscali sulla sostanza e il 13% su quelle del reddito. Per compensare tali perdite, sarebbe necessario un aumento delle imposte del 29%. Questa prospettiva solleva preoccupazioni riguardo a una possibile fuga dei superricchi verso paesi con regimi fiscali più favorevoli.

Dopo Zugo anche il Canton Lucerna intende introdurre una propria aliquota minima del 15% per adeguarsi al Pillar 2 dell’OCSE. È previsto un aumento di tre punti percentuali ai fini dell’imposta sull’utile quando l’utile supera i 20 milioni di franchi. In questo modo si riduce il versamento dell’imposta a favore della Confederazione e rimangono maggiori risorse finanziarie nel Cantone.

Nella seduta del 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa all’approvazione delle basi di diritto internazionale per lo scambio di informazioni in materia di imposizione minima dell’OCSE. In futuro, i gruppi di imprese multinazionali interessati potranno trasmettere le informazioni in modo centralizzato all’interno di uno Stato. Gli Stati aderenti allo scambio potranno inoltre verificare la correttezza dei calcoli delle imposte effettuati dai gruppi di imprese multinazionali. La consultazione terminerà l’8 maggio 2025. L’attuazione a livello nazionale non è oggetto del presente progetto. Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi internazionali.

Lo scorso ottobre, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha avviato le deliberazioni in merito al controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare “Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)” (24.026). Riprendendo l’esame dell’oggetto, in data 31 gennaio 2025 ha deciso, dopo un’intensa discussione e con una maggioranza ristretta di 7 voti contro 6, di entrare in materia sul controprogetto. Nella deliberazione di dettaglio, si è sostanzialmente allineata alla posizione del Consiglio nazionale.

Per determinare l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta di successione, che dipende dal grado di parentela o affinità l’autorità competente si deve attenere a quanto previsto dal diritto civile e non può valutare di volta in volta la natura e l’intensità dei rapporti familiari e personali tra erede e defunto. È pertanto legittima la decisione con cui l’autorità di tassazione ha calcolato l’imposta a carico di una sorella applicando l’aliquota prevista fra fratelli, sebbene l’erede sostenga di aver intrattenuto con la defunta sorella rapporti molto stretti, tali da poter essere assimilata ad una coniuge o a un’ascendente o discendente in linea retta.

(sentenza CDT n. 80.2023.104 del 28 maggio 2024, il ricorso al Tribunale federale è stato respinto con sentenza n. 9C_388/2024 del 18 settembre 2024)

Nella tassazione di un contribuente, che aveva rivenduto alla società di cui era azionista una partecipazione pari al 15.38% del capitale azionario, l’autorità di tassazione ha assoggettato all’imposta sul reddito la differenza fra il ricavo e il valore nominale delle quote cedute, ritenendo essersi trattato di una liquidazione parziale diretta della società. Il ricorso del contribuente è parzialmente accolto. Il reddito proveniente da una liquidazione parziale diretta è effettivamente imponibile, anche se la società che ha acquistato le proprie azioni ha sede in Italia. Tuttavia, se all’acquisto delle proprie azioni la società non riduce il capitale, solo gli acquisti che eccedono il 10% del capitale provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale. Nella fattispecie, pertanto, è imponibile solo il reddito della sostanza conseguito con la vendita alla società della quota che eccede il 10%, cioè il 5.38%.

(sentenza CDT n. 80.2022.263/264 del 13 giugno 2024)

Il Consiglio federale ha presentato il 29 gennaio scorso l'avamprogetto sulle misure di sgravio applicabili dal 2027 sulla futura imposizione dei capitali previdenziali. Secondo il comunicato stampa, “In relazione all’imposizione dei prelievi di capitale dai pilastri 2 e 3a, il Consiglio federale ha adattato il modello rispetto alla proposta del gruppo di esperti. I prelievi di capitale continueranno pertanto a essere imposti indipendentemente dal resto del reddito. Una nuova tariffa speciale progressiva sostituirà le attuali tariffe. L’agevolazione fiscale dei prelievi di capitale rispetto alla riscossione della rendita viene quindi ridotta; i prelievi di piccole somme, tipici per il pilastro 3a, continuano tuttavia a essere imposti ad aliquote molto moderate. Ne conseguono maggiori entrate pari a circa 200 milioni di franchi (finora fr. 280 mio.). I risparmi per la vecchiaia durante la vita lavorativa continueranno a essere promossi attraverso l’imposizione posticipata”. Secondo l'avamprogetto di legge si propongono i seguenti nuovi scaglioni ai fini dell'imposta federale diretta (art. 38 cpv. 2 LIFD): per un importo fino a 20 000 franchi 0,1%; per un importo superiore a 20 000 e fino a 50 000 franchi 0,25%; per un importo superiore a 50 000 e fino a 100 000 franchi 1%; per un importo superiore a 100 000 e fino a 250 000 franchi 3%; per un importo superiore a 250 000 e fino a 1 000 000 franchi 5%; per un importo superiore a 1 000 000 e fino a 10 000 000 franchi 7,5%; per un importo superiore a 10 000 000 franchi 11,5%.

Il Tribunale federale ha dovuto decidere se per l’applicazione della procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi secondo l’art. 153a LIFD fosse necessaria una denuncia attiva da parte del contribuente (in questo caso l’erede) o se essa si applicasse anche quando l’autorità fiscale viene a conoscenza di propria iniziativa della sottrazione d’imposta. Dal tenore della disposizione non risulta né un obbligo di denuncia attiva da parte del contribuente né il momento rilevante per la conoscenza da parte dell’autorità fiscale della sottrazione. A tale proposito la dottrina è divisa. Alcuni ritengono che gli eredi possano pretendere il ricupero semplificato d’imposta anche se è l’autorità fiscale a scoprire la sottrazione. Altri sostengono per contro che l’avvio d’ufficio di una procedura ai sensi dell’art. 153a LIFD è escluso quando è l’autorità fiscale medesima a scoprire la sottrazione d’imposta. Dalla lett. a dell’art. 153a LIFD, secondo cui una delle condizioni per il ricupero semplificato d’imposta in caso di successione è l’ignoranza della sottrazione d’imposta da parte dell’autorità fiscale, si può tuttavia desumere l’esigenza di una richiesta rispettivamente un obbligo di denuncia da parte degli eredi.

(sentenza TF n. 9C_42/2024 del 5 dicembre 2024)

Nei confronti degli ex coniugi sono stati effettuati dei ricuperi d’imposta. Essi hanno ricorso dinnanzi al Tribunale federale, che ha tuttavia respinto le censure formali addotte, tanto più che esse si concentravano essenzialmente sulla verifica materiale delle basi del ricupero d’imposta, ciò che non può essere oggetto d’esame da parte del Tribunale federale.

(sentenza TF n. 9C_320/2024 del 9 dicembre 2024)

Il comunicato dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) del 4 febbraio 2025 conferma l’evoluzione dello sfruttamento fiscale nei Cantoni e nei Comuni svizzeri. Per le persone fisiche, il prelievo medio sulle imposte cantonali e comunali ha raggiunto il 19,6% del reddito imponibile, il valore più alto dal 2008, con aumenti in Cantoni come Obvaldo e cali a Basilea Città. Per le persone giuridiche, invece, l’onere fiscale è sceso al 9,1%, con riduzioni in 20 Cantoni, in particolare nel Giura (-2,8 punti), mentre in alcuni, come Neuchâtel, è aumentato. Nonostante la riduzione delle imposte sulle imprese dal 2008, le entrate fiscali derivanti dalle aziende sono cresciute del 71%, grazie all’aumento degli utili imponibili.

Se un contribuente dimostra di dover utilizzare il suo veicolo privato nell’esercizio della sua attività lucrativa dipendente 3 o 4 volte al mese, si giustifica il riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato per un giorno alla settimana.

(sentenza CDT n. 80.2022.54/55 del 23 maggio 2024)

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