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Introduzione

La rivista NF accoglie anche il 2026 all’insegna di una nuova stimolante raccolta di contributi e approfondimenti nell’ambito della fiscalità. Per il diritto tributario svizzero, Anna Maestrini inaugura la rubrica con una panoramica delle novità legislative per l’anno 2026. Segue Riccardo Varini, che ci presenta una panoramica in ambito di fiscalità immobiliare nel contesto dei diritti contrattuali di acquisizione, mentre Valentina Franciolli e Paolo Pamini affrontano il tema della riduzione dell’imposta sul capitale di società holding e/o di finanziamento infragruppo. È al requisito di sostanza minima in caso di strutture di treaty shopping e similari che Patrick Schubiger volge il proprio sguardo nell’ambito del diritto tributario internazionale e dell’UE.

Nella sezione dedicata alle imposte indirette, il compianto Vittorio Primi ci regala un ulteriore esame della sostituzione fedecommissaria. Infine, Christian Cirulli analizza la decisione del Tribunale federale dedicata alla costituzione di una riserva di fluttuazione.

Se è vero che la mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere, vi auguro che questo nuovo anno in compagnia di NF ne mantenga viva la fiamma.

Buona lettura!

Francesca Amaddeo


Nº1
gennaio 2026

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Ultime news

Diritto tributario svizzero

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

La comunicazione dell’AFC, alla luce di una recente sentenza del Tribunale federale, chiarisce che la tassa di bollo di negoziazione nei piani di partecipazione dei collaboratori si applica solo ai trasferimenti onerosi di azioni. Le assegnazioni gratuite, incluse quelle derivanti da RSU e PSU, non sono imponibili. Quando le azioni sono acquistate a prezzo agevolato o tramite opzioni, la tassa è dovuta solo sull’importo effettivamente pagato, restando escluso il vantaggio salariale. Le nuove indicazioni si applicano dal 25 novembre 2024.

Non giustifica l’annullamento di una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, notificata ad un contribuente che non ha presentato la dichiarazione d’imposta, la produzione di un certificato medico successivo alla data di scadenza del termine per l’inoltro della dichiarazione.

(sentenza CDT n. 80.2025.45 del 24 giugno 2025)

Le imprese possono dichiarare online l’imposta preventiva per la Svizzera e l’estero sul portale ePortal. Ciò riguarda i moduli 106 e 108 nonché le richieste d’autorizzazione 823, 823B e 823C.

Non hanno diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico i genitori di un figlio maggiorenne invalido, che percepisce una rendita dell’assicurazione invalidità e prestazioni complementari, per un ammontare di quasi fr. 3’000 al mese.

(sentenza CDT n. 80.2024.73/74 del 26 maggio 2025)

La sentenza del pretore, che ha ritenuto delle donazioni inconciliabili con un contratto successorio stipulato dal donante, obbligando i donatari a restituire parte dei beni donati all’erede, costituisce un fatto nuovo che giustifica la revisione della decisione di tassazione dell’imposta di donazione.

(sentenza CDT n. 80.2024.34 del 12 giugno 2025)

Il reclamo è stato legittimamente dichiarato irricevibile sia perché tardivo sia perché il figlio del contribuente, che lo ha interposto, non ha prodotto una procura.

(sentenza CDT n. 80.2025.46/47 del 4 giugno 2025)

L’istanza inferiore ha ritenuto che il diritto di pegno immobiliare poteva essere fatto valere nei confronti della società acquirente, dato che il credito alla base dello stesso concerneva le imposte cantonali e comunali 2018 per le quali la società alienante era stata tassata il 23 marzo 2021. È tuttavia emerso che il termine assoluto di due anni dalla nascita del credito fiscale di cui all’art. 836 cpv. 2 CC, iniziato con la realizzazione del fatto generatore dell’imposta, ossia la vendita dell’immobile avvenuta il 26 giugno 2018, era già trascorso quando il diritto di pegno è stato iscritto nel Registro fondiario il 23 dicembre 2022. Il Tribunale federale è quindi giunto alla conclusione che la ricorrente si appellava a ragione al fatto di aver potuto fare affidamento sulle risultanze del Registro fondiario. Ad essa non può quindi essere opposto il diritto di pegno immobiliare sul credito relativo alle imposte cantonali e comunali 2018.

(sentenza TF n. 9C_231/2025 del 9 dicembre 2025)

Il diritto di tassare non è prescritto, in quanto l’autorità di tassazione ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione, inviando al contribuente una raccomandata con questo preciso scopo.

(sentenza CDT n. 80.2025.35/36 del 5 giugno 2025, nota bene: ricorso al TF)

Una società con sede nel Canton Zugo, che si occupa di prestazioni di servizio legate ai trust, è assoggettata alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza personale, in quanto l’unico membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale è domiciliato nel Canton Ticino, insieme alla propria famiglia, e vi amministra diverse altre società, che in parte avevano precedentemente sede nel Canton Svitto. La sede in quest’ultimo Cantone è puramente formale, d’altra parte l’amministratore non vi dispone neppure di una camera.

(sentenza CDT n. 80.2024.37 del 12 giugno 2025)

L’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento illimitato della società per i periodi fiscali 2017-2022 ritenendo che l’amministrazione effettiva avvenisse nel Canton Ticino. Per gli anni 2018-2022 il Tribunale federale ha confermato tale decisione in considerazione del fatto che l’unica collaboratrice della società risiedeva in Ticino, vi esercitava la propria attività professionale ed era nel contempo azionista della società. Alla sede statutaria vigeva unicamente un contratto di domicilio a basso costo, senza infrastruttura propria. Per il periodo fiscale 2017 il Tribunale federale ha per contro negato il luogo dell’amministrazione effettiva in Ticino. Dato in quell’anno l’unica collaboratrice era domiciliata in Gran Bretagna, l’ipotesi del centro economico ed effettivo della ricorrente nel Canton Ticino non era infatti dimostrata con verosimiglianza preponderante.

(sentenza TF n. 9C_390/2025 del 16 dicembre 2025)

In mancanza di ogni documentazione in merito ai ricavi e ai chilometri percorsi, l’autorità di tassazione ha stabilito per apprezzamento il reddito dell’attività lucrativa indipendente conseguito da un tassista, basandosi sui chilometri percorsi da lui stessi indicati, ma fissando a due franchi al chilometro il ricavo e riducendo dal 40% al 25% la quota d’uso privato del veicolo. La stima è condivisibile e il ricorrente non ne dimostra l’inesattezza.

(sentenza CDT n. 80.2024.101/102 del 4 giugno 2025)

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