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Introduzione

Il numero di marzo di NF saluta la primavera offrendo al lettore un quadro analitico delle dinamiche tributarie contemporanee, muovendosi tra le dimensioni elvetica, italiana ed europea in uno scenario in continuo divenire e con contributi originali che interessano tutti gli ordinamenti. Gli otto autori di questa edizione evidenziano nei loro scritti la crescente complessità delle fonti e l'intensificarsi delle relazioni tra sistemi giuridici, offrendo spunti che spaziano dalla fiscalità transfrontaliera ai riflessi tributari dell’innovazione economica.

In apertura, Carlo Castellano esamina l’imposizione dei dividendi tra società figlie italiane e madri svizzere alla luce dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni. A seguire, Federica Crippa analizza la Direttiva FASTER e i suoi effetti sugli intermediari finanziari, toccando temi cruciali quali l’efficienza procedurale e il coordinamento tra Svizzera e UE. Il rapporto tra fisco e sviluppo è invece al centro dello studio di Fabio Moor, che indaga l’impatto della tassa di bollo d’emissione per le start-up nella Confederazione. La sezione dedicata al case law intercantonale svizzero, curata da Samuele Vorpe, ribadisce invece la prevalenza di una verifica sostanziale dei fatti rispetto ad elementi formali. Nel suo contributo Samuele Vorpe osserva infatti che il centro degli interessi vitali rimane il criterio determinante per l’accertamento del domicilio fiscale, rendendo insufficiente il solo annuncio di trasferimento. Da ultimo sul versante italiano, Federico Badessi affronta le problematiche interpretative del riporto delle perdite pregresse nel reddito d’impresa, mentre la rassegna di Andrea Manzitti e Luciano Chirico chiude il fascicolo esaminando la compatibilità dell’IRAP sui dividendi bancari con il diritto dell’Unione.

NF… a tutto campo, dunque, a nord e a sud delle Alpi: buona lettura!

Marco Greggi


Nº3
marzo 2026

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

L’autorità inferiore ha ritenuto che, ai fini del trattamento fiscale dell’utile derivante dall’alienazione di due fondi, questi non potevano più essere considerati di natura agricola ai sensi dell’art. 18 cpv. 4 LIFD. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l’utilizzazione agricola è cessata nel settembre 2015, ossia prima del trasferimento della proprietà avvenuto il 22 dicembre 2015 ed il 1° febbraio 2026 ed ha quindi respinto il ricorso del contribuente.

(sentenze TF n. 9C297/2025 e n. 9C298/2025 del 23 febbraio 2026)

Nella fattispecie è controversa la modalità di calcolo della tassa d’emissione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) secondo cui, in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione, la tassa dell’1% è calcolata sulla sostanza netta di cui dispone la società all’atto del trasferimento, ma almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti. La ricorrente sostiene che l’interpretazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LTB non deve limitarsi al chiaro tenore letterale, ma deve avvenire in modo esaustivo. Concretamente essa chiede un’interpretazione teleologica del tenore della base sussidiaria di calcolo (calcolo sul valore nominale). Secondo il TAF questa disposizione mira a semplificare la procedura e non sarebbe quindi opportuno dover innanzitutto verificare, per ogni trasferimento, se vi sono delle perdite riportate e se è previsto di stornarle nell’ambito di una riduzione del capitale. Non sussistono quindi motivi validi che rendano necessario derogare dal testo letterale della norma.

(sentenza TAF n. A-5128/202 del 27 febbraio 2026)

La società ricorrente ha partecipato ad un “leveraged buy out” seguito da una fusione che ha portato ad un “debt push-down”. La maggior parte del prestito contratto è stata utilizzata per finanziare l’acquisto della società mirata. Con la fusione, il debito è stato trasferito a livello della società operativa. Il Tribunale federale ha ritenuto che questo finanziamento non serviva allo scopo commerciale della società operativa, per cui mancava la fondatezza commerciale del mutuo e gli interessi passivi non erano di conseguenza fiscalmente deducibili.

(sentenza TF n. 9C_606/2025 del 24 febbraio 2026)

Nel 2021 il contribuente ha perso il posto di lavoro ed ha ricevuto, nel quadro di un piano sociale ampliato, una prestazione di sostegno dal fondo per i casi di rigore che ha utilizzato per un riscatto nella cassa pensioni. Tale riscatto serviva a garantire la sua rendita di vecchiaia. Nello stesso anno egli ha tuttavia prelevato due prestazioni in capitale dalla cassa pensioni. Oggetto del litigio era la questione della deducibilità di tali riscatti. Il Tribunale federale ha confermato che il termine di attesa di tre anni è oggettivato: tutte le prestazioni in capitale percepite durante questo periodo impediscono la deducibilità degli acquisti. Non è necessario che esista un collegamento diretto tra il riscatto ed il successivo versamento di capitale. Un’eccezione entra in linea di conto soltanto se il riscatto serve in modo mirato al finanziamento di una rendita transitoria temporanea che, sotto il profilo del diritto previdenziale e attuariale, costituisce uno strumento autonomo, ciò non era tuttavia il caso nella fattispecie. Il ricorrente non poteva inoltre appellarsi ad un’informazione ottenuta dal servizio giuridico poiché non erano stati divulgati integralmente tutti gli elementi essenziali della fattispecie.

(sentenze TF n. 9C578/2025 e n. 9C579/2025 del 26 febbraio 2026)

La contestazione verte sul calcolo del differimento parziale dell’imposta sugli utili immobiliari a seguito di un reinvestimento. Nel proprio calcolo l’autorità inferiore si è scostata a torto dal metodo assoluto, ammettendo questo errore nella procedura di consultazione. Il ricorso inoltrato dall’Amministrazione delle contribuzioni è pertanto stato accolto.

(sentenza TF n. 9C_620/2025 del 27 febbraio 2026)

Il ricorrente ha contestato una multa inflittagli per sottrazione consumata d’imposta. Essa si basava su prestazioni valutabili in denaro fornitegli da una società da lui controllata, nonché su averi bancari e partecipazioni non dichiarati. L’autorità fiscale ha multato sia la società che il ricorrente (per istigazione e complicità). Dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente ha fatto valere una violazione del principio “ne bis in idem” contestando pure l’ammontare della multa. Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Tribunale federale ha negato una violazione del principio “ne bis in idem”, poiché la multa inflitta per sottrazione d’imposta personale non concerne lo stesso oggetto della sottrazione d’imposta commessa dalla società. In merito all’ammontare della multa, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare alcun arbitrio.

(sentenza TF n. 9C_371/2025 del 5 marzo 2026)

La società ricorrente, pur avendo la propria sede in un paradiso fiscale, deteneva a Ginevra uno stabilimento d’impresa nell’ufficio del socio che era azionista unico, membro del Consiglio d’amministrazione ed amministratore unico della società. I relativi utili erano stati definiti per apprezzamento dato che la società non aveva presentato una contabilità probante. Con riferimento al periodo fiscale 2010, il Tribunale federale ha constatato l’avvenuta prescrizione del diritto di tassare. La prescrizione dell’azione penale non era per contro ancora intervenuta dato che, in caso di tentativo di sottrazione, essa inizia soltanto con la crescita in giudicato della tassazione, ossia con la presente decisione. La prescrizione in caso di sottrazione d’imposta non costituisce un limite per la prescrizione del tentativo di sottrazione.

(sentenza TF n. 9C_649/2025 del 17 febbraio 2026)

Nel 2011 la società A. ha acquistato dal proprio azionista maggioritario C. le azioni delle società E. ed F. per un prezzo complessivo di fr. 7’900’000. Nello stesso anno C. aveva acquistato a titolo privato le medesime azioni per soli fr. 1’190’000. Il TAF ha confermato che l’acquisto delle azioni da parte della società A. soddisfaceva tutti i requisiti necessari per poter parlare di una prestazione valutabile in denaro, motivo per cui l’imposta preventiva era stata riscossa a giusto titolo.

(sentenza TAF n. A-860/2024 del 27 febbraio 2026)

Nel caso in esame era controverso se i prestiti concessi dalla ricorrente agli esercizi di ristorazione (distributori di bevande, frigoriferi, illuminazione esterna e vetrine con i menu) costituissero una controprestazione indipendente soggetta all’IVA fornita in cambio del loro impegno di acquisto e di vendita di bevande. La società riteneva che i suoi prestiti non costituissero né una rimunerazione né una controprestazione per i diritti di fornitura che aveva ottenuto. L’AFC ha invece confermato l’esistenza di uno scambio di prestazioni sulla base di un legame economico, dato che i prestiti venivano concessi unicamente in cambio dell’ottenimento dei relativi diritti di fornitura. Il Tribunale federale ha pure ritenuto che i prestiti dovevano essere qualificati quale controprestazione indipendente soggetta all’IVA per i diritti di fornitura che la società aveva ottenuto dagli esercizi di ristorazione.

(sentenza TF n. 9C_387/2025 del 5 marzo 2026)

La società ricorrente ha contestato sia il ricupero d’imposta che la multa per sottrazione d’imposta emessi nei suoi confronti. Sulla base dei fatti accertati dall’istanza precedente, essa aveva acquistato gratuitamente da una persona diverse azioni di società off-shore per un valore di circa 16 milioni di fr. Le autorità inferiori hanno qualificato questa transazione quale ricavo straordinario ed il Tribunale federale ha ritenuto infondate le diverse censure sollevate dalla ricorrente.

(sentenza TF n. 9C_648/2025 del 17 febbraio 2026)

Nei confronti del contribuente è stato effettuato un ricupero d’imposta a seguito di una sottrazione consumata d’imposta, nonché emanata una multa per tentativo di sottrazione d’imposta. Con riferimento al periodo fiscale 2010, il Tribunale federale ha constatato l’avvenuta prescrizione del diritto di tassare. La prescrizione dell’azione penale non era per contro ancora intervenuta dato che, in caso di tentativo di sottrazione, essa inizia soltanto con la crescita in giudicato della tassazione, ossia con la presente decisione. La prescrizione in caso di sottrazione d’imposta non costituisce un limite per la prescrizione del tentativo di sottrazione.

(sentenza TF n. 9C_647/2025 del 17 febbraio 2026)

È controverso se gli eredi dell’inquilino debbano pagare le tasse sul consumo di acqua e quelle di canalizzazione. L’autorità inferiore è giunta alla conclusione che gli eredi erano tenuti a pagarle anche se l’elevato consumo di acqua era dovuto ad una perdita che nessuno era stato in grado di scoprire nell’arco di diversi mesi. Il Tribunale federale ha confermato questa tesi respingendo il ricorso degli eredi.

(sentenza TF n. 9C_314/2025 del 3 marzo 2026)

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