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Introduzione

Con questo numero di dicembre 2025, che segna l’ultimo appuntamento dell’anno della nostra rivista NF, ci accingiamo a chiudere un anno ricco di evoluzioni nel panorama tributario svizzero e internazionale.

Sabrina Piemontesi apre il numero con un contributo dedicato agli obblighi del contribuente nella procedura di assoggettamento. Entrando nel contesto del diritto tributario italiano, Elio Palmitessa si concentra sull’esame preliminare del decreto MEF in materia di IRES premiale. Passando alla rassegna di giurisprudenza nel diritto tributario svizzero, Matthias Bizzarro e Valerio Facchini presentano un contributo dedicato al ricupero d’imposta semplificato in caso di successione solo in caso di collaborazione proattiva da parte degli eredi. Marco Calcagno offre, poi, un’analisi del computo globale d'imposta svizzero sulle cedole delle obbligazioni italiane, mentre Samuele Vorpe affronta il tema relativo alle vendite di azioni a un prezzo preferenziale.

Infine, l’attenzione si sposta sulla tematica del diritto dell’UE, con l'analisi della bocciatura da parte della CGEU del Golden Passport maltese, trattata da Francesca Amaddeo. La nostra rivista si impegna nel continuare ad offrire un punto di vista privilegiato sui temi più rilevanti e attuali, con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per l'aggiornamento. Un ringraziamento speciale va ai nostri autori per il loro impegno, e a tutti i nostri lettori, per il loro sostegno e la fiducia riposta in NF. Con l’augurio di un 2026 ricco di successi e nuove sfide professionali, vi invitiamo a leggere questo ultimo numero e a ritrovarci nel nuovo anno, curiosi di scoprire insieme altri contenuti interessanti.

Patrizia Lang


Nº12
dicembre 2025

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

È imponibile quale reddito dell’attività lucrativa dipendente il valore venale di una partecipazione in una società anonima, che il contribuente, già dipendente della società, ha ricevuto gratuitamente dall’azionista. Il valore venale corrisponde al valore fiscale delle azioni alla fine del periodo fiscale precedente, cioè pochi giorni prima della cessione della partecipazione.

(sentenza CDT n. 80.2019.150/151 del 21 marzo 2025)

L’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia secondo l’art. 25abis cpv. 4, prima frase LAID corrisponde al rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni nell’ultimo giorno di negoziazione dell’anno civile che precede l’inizio del periodo fiscale (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 2019 sulla deduzione fiscale per l’autofinanziamento delle persone giuridiche). Per l’anno fiscale 2026 l’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è pari all’0,333%.

Dalla documentazione bancaria prodotta dai contribuenti risulta un aumento significativo dei capitali alla fine del periodo fiscale, a fronte di un reddito dei capitali irrisorio. La decisione impugnata, con cui il fisco aveva imposto un reddito del capitale presunto, è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché, dopo aver ottenuto tutte le attestazioni fiscali delle banche, verifichi se i contribuenti non hanno svolto l’attività di commercianti professionali di titoli.

(sentenza CDT n. 80.2022.144/145 del 20 marzo 2025)

Il contribuente, che chiedeva la deduzione di una perdita proveniente dal fallimento di una società debitrice estera, non ha prodotto i conti relativi alla sua attività lucrativa indipendente e no ha comprovato l’esito della procedura fallimentare all’estero. La perdita non può pertanto essere dedotta dal reddito imponibile.

(sentenza CDT n. 80.2024.157/158 del 13 marzo 2025)

A partire dal 2017, con l’entrata in vigore dello scambio d’informazioni e con la conseguente iscrizione della Svizzera, da parte dell’Italia, nella propria white list, il contribuente non residente che percepisce interessi di fonte italiana può chiedere l’esenzione dall’imposta alla fonte del 12,5%, presentando un’autocertificazione, oppure può chiederne il rimborso entro 48 mesi, presentando istanza. Il contribuente che non ha chiesto l’esenzione né il rimborso dell’imposta alla fonte italiana, non ha diritto di beneficiare del computo globale d’imposta in Svizzera, in quanto l’imposta italiana non si può considerare non recuperabile.

(sentenza CDT n. 80.2024.144 del 20 marzo 2025)

Il ricorrente è stato dapprima multato per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta e successivamente tassato d’ufficio. Il Tribunale federale non è entrato nel merito dei ricorsi interposti al riguardo per carenza di motivazione (sentenze TF n. 9C384/2025 e n. 9C385 del 5 agosto 2025). Il ricorrente ha poi chiesto al Tribunale cantonale l’annullamento di queste decisioni in via di revisione. Argomentando in modo confuso, egli si è nuovamente rivolto al Tribunale federale, il quale ha respinto il ricorso per mancanza di sufficienti motivazioni.

(sentenza TF n. 9C_475/2025 del 24 novembre 2025)

Dopo aver notificato a due coniugi una decisione di tassazione delle imposte cantonali e dell’imposta federale diretta, considerando il marito residente all’estero, in seguito a verifiche ulteriori l’autorità fiscale notifica a quest’ultimo una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, considerandolo assoggettato per appartenenza personale. Ritenuto tuttavia che la decisione di tassazione, che concerneva anche il marito, era già passata in giudicato, il fisco non poteva più notificargli una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. Quest’ultima è pertanto nulla. Gli atti sono rinviati all’Ufficio delle procedure speciali, perché apra un procedimento di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta.

(sentenza CDT n. 80.2024.80/ del 13 marzo 2025)

Le imposte cantonali e l’imposta federale diretta di un contribuente residente all’estero, ma assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza economica quale proprietario di immobili, sono state calcolate correttamente dall’autorità di tassazione cantonale. In particolare, il valore degli immobili all’estero è stato stabilito moltiplicando per quattro l’Einheitswert tedesco e le deduzioni sono state determinate in base al diritto svizzero.

(sentenza CDT n. 80.2023.254/255 del 24 marzo 2025)

È accolta l’istanza di sospensione della procedura, inoltrata alla Camera di diritto tributario dall’Ufficio dei fallimenti, dopo che l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, interposto contro la tassazione da una società poi dichiarata fallita.

(sentenza CDT n. 80.2024.241 del 14 marzo 2025)

Nell’aprile 2021 la società ha trasferito la propria sede dal Canton Zurigo al Canton Turgovia e, nonostante diffida da parte di entrambi i Cantoni, essa non ha presentato alcuna dichiarazione d’imposta, motivo per cui i due Cantoni hanno emanato una tassazione d’ufficio priva di motivazione. Il Tribunale federale ha confermato che una tassazione d’ufficio non motivata non è di per sé nulla bensì impugnabile entro il termine di opposizione e che in entrambi i Cantoni il reclamo avrebbe dovuto essere presentato tempestivamente e con una motivazione qualificata, ciò che è avvenuto unicamente nel Cantone Turgovia. Il ricorso della contribuente relativo al Canton Zurigo è pertanto stato respinto.

(sentenza TF n. 9C_207/2025 del 24 novembre 2025)

Un contribuente, che si trasferisce in Svizzera per esercitarvi un’attività lucrativa indipendente, è assoggettato alle imposte per appartenenza personale, anche se il datore di lavoro lo invia a dirigere una succursale estera. È incompatibile con il principio della buona fede la contestazione del suo assoggettamento, solo nel corso della successiva procedura di tassazione ordinaria complementare, in considerazione del fatto che lo stesso contribuente ha chiesto e ottenuto un permesso di dimora prima per sé poi per moglie e figli, si è sottoposto alla ritenuta d’imposta alla fonte, si è assicurato contro le malattie, ha mantenuto un appartamento in locazione nel Canton Ticino.

(sentenza CDT n. 80.2024.28/29 del 18 marzo 2025)

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