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Introduzione

Il numero di maggio di Novità fiscali si apre con il contributo di Christian Cirulli, dedicato all’attuazione dei crediti d’imposta qualificati rimborsabili (QRTC) da parte dei Cantoni in risposta all’introduzione dell’imposta minima globale dell’OCSE. Attraverso una disamina delle soluzioni adottate o in discussione in alcuni Cantoni, l’autore illustra come questo strumento, assimilabile a una forma di sovvenzionamento, possa rappresentare una risposta efficace per le imprese assoggettate al nuovo quadro fiscale internazionale. Sul fronte italiano, Marco Piazza e Stefano Vignoli esaminano il regime degli impatriati nella sua versione rinnovata, con particolare attenzione alla cumulabilità con il regime dei neo-residenti per i trasferimenti effettuati tra il 2024 e il 2026.

Nella rassegna di giurisprudenza svizzera, Thierry De Mitri analizza una recente decisione del Tribunale federale relativa alla vendita di una società immobiliare in un Cantone dualista (Vaud). L’Alta Corte ha ritenuto che l’attuale assetto normativo cantonale non consentisse di riconoscere uno step-up nel caso concreto, con il rischio che il medesimo substrato economico venga colpito più volte sotto differenti profili impositivi. Samuele Vorpe commenta, invece, una decisione in materia di doppia imposizione intercantonale, ricordando come la violazione del divieto costituzionale non fondi, di per sé, un diritto alla revisione di una decisione di tassazione cresciuta in giudicato, qualora il contribuente avrebbe potuto far valere tempestivamente la propria posizione nella procedura ordinaria. Chiude il numero Luca Guidotti con un contributo dedicato alla tassazione transnazionale degli sportivi, con riferimento a una recente decisione della Corte di Cassazione italiana che conferma l’applicazione del principio della tassazione mondiale in presenza di residenza fiscale italiana.

Simona Genini


Nº5
maggio 2026

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

In occasione della tassazione per l’anno 2019 di una Sagl di proprietà del contribuente, l’autorità fiscale ha ricevuto un certificato di salario del contribuente e constatato che il relativo importo non era stato dichiarato. Nella procedura di ricupero d’imposta avviata per gli anni 2014-2024 l’autorità fiscale ha richiesto, sulla base di informazioni ricevute dall’Istituto delle assicurazioni sociali, le copie dei certificati di salario e dei contratti di lavoro di nove diversi datori di lavoro determinando così gli importi da ricuperare. Secondo il Tribunale federale, è a ragione che l’autorità inferiore ha confermato questa decisione ed il ricorrente non è stato in grado di dimostrare in modo circostanziato in che misura essa abbia accertato i fatti in modo arbitrario né in che misura il ricupero d’imposta sia stato riscosso a torto.

(sentenza TF n. 9C_169/2026 del 29 aprile 2026)

Nel 1996 il ricorrente ha ereditato dai propri genitori una collezione di 260 antichità greche. Negli anni 2010, 2013 e 2014 egli ha venduto almeno 85 di tali oggetti. Nel 2015, la vendita di tali opere d’arte è stata qualificata quale attività lucrativa indipendente e gli utili in capitale conseguiti nel 2010, 2013 e 2014 sono stati retroattivamente assoggettati all’imposta sul reddito. Poiché non erano noti né la data né il prezzo di acquisto delle singole opere, l’autorità fiscale ha stimato il valore d’acquisto sulla base di un elenco indicante il valore complessivo della collezione allestito dal contribuente. Il valore delle singole opere è stato determinato dividendo il valore totale della collezione per il numero di opere. Secondo il Tribunale federale questo modo di procedere non è censurabile.

(sentenza TF n. 9C_641/2025 del 28 aprile 2026)

Mentre l’espropriazione rientra fra i trasferimenti imponibili soggetti all’imposta sugli utili immobiliari, la ricomposizione particellare che avviene nell’ambito di una procedura di espropriazione o di un’espropriazione imminente beneficia del differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare. In sé il differimento è riservato alle espropriazioni che vengono indennizzate con una prestazione in natura. Se tuttavia, nell’ambito di una ricomposizione particellare che beneficia del differimento dell’imposizione, vengono versati conguagli in denaro, viene ammesso il differimento anche in relazione a tale componente. Il differimento viene pertanto riconosciuto integralmente anche in presenza di un conguaglio in denaro, con riserva dell’elusione fiscale. Nella fattispecie, anche il conguaglio versato dal Comune, per compensare la cessione di una superficie eccedente quella trasferita all’espropriato dal Comune, nell’ambito della realizzazione di un Piano particolareggiato, beneficia del differimento dell’imposizione.

(sentenza CDT n. 80.2024.192 del 2 luglio 2025)

Un’associazione locale per la tutela della natura e del paesaggio non ha ottenuto il rinnovo dell’esenzione fiscale a partire dal 2022. L’autorità fiscale e l’istanza inferiore ritenevano che le attività dell’associazione andassero a beneficio di una cerchia troppo ristretta di beneficiari (abitanti del Comune) e fossero in primo luogo di natura politica (reclami, prese di posizione). Il Tribunale federale ha, per contro, accolto il ricorso dell’associazione e corretto entrambi i punti: per la cerchia aperta dei destinatari non è decisivo se un’associazione sia radicata a livello locale, bensì se le sue attività servano ad una cerchia di persone al di là della comunità locale, come in questo caso, dato che i singoli progetti (protezione di aree paesaggistiche e boschive, copertura autostradale) sono andati a beneficio anche di persone non residenti nel Comune. L’uso di strumenti politici non è un ostacolo allo status di associazione di utilità pubblica purché essi servano allo scopo altruistico dell’associazione e l’influenza politica non sia prioritaria.

(sentenza TF n. 9C_316/2025 del 23 aprile 2026)

Il reclamo interposto dal contribuente il 19 settembre contro una decisione, inviata dall’autorità di tassazione il 31 luglio per posta semplice, non può essere dichiarato irricevibile, non avendo il fisco comprovato l’avvenuta notificazione della decisione, neppure tramite indizi.

(sentenza CDT 80.2024.239/240 del 30 giugno 2025)

È irricevibile il ricorso presentato da un contribuente, che non ha versato entro il termine attribuitogli dalla Camera di diritto tributario l’anticipo della tassa di giustizia. Non si giustifica neppure la restituzione dei termini, non essendo stata apportata alcuna prova dell’asserita assenza all’estero e della sua causa.

(sentenza CDT n. 80.2025.107/108 del 30 giugno 2025)

Nel caso in esame, il contribuente ha ricevuto un versamento di 3,39 milioni di fr. di cui non era chiaro se esso dovesse essere considerato reddito imponibile ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LIFD o se, come sostenuto dal contribuente, si trattasse di un afflusso senza incidenza fiscale (rimborso di capitale o concessione di un mutuo gravato da obbligo di rimborso) che egli non aveva di conseguenza indicato nella propria dichiarazione d’imposta. Il Tribunale federale ha qualificato tale versamento quale controprestazione per l’intervento del contribuente in una transazione e quindi quale reddito imponibile ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LIFD. Il contribuente avrebbe dovuto riconoscere il carattere di rimunerazione del versamento e con la sua mancata dichiarazione, compiuta con dolo eventuale, egli ha soddisfatto i requisiti oggettivi e soggettivi della sottrazione d’imposta.

(sentenza TF n. 9C_164/2025 del 1° maggio 2026)

Il Consiglio di Stato ha preso atto dei risultati della perizia giuridica commissionata sulla “tassa sulla salute”, adottata dal Parlamento italiano e non ancora entrata in vigore nelle Regioni di frontiera. L’analisi specialistica ha dimostrato che l’applicazione di questo provvedimento – che è a tutti gli effetti un’imposta – rappresenterebbe una violazione degli accordi fiscali fra Svizzera e Italia. Nelle prossime settimane il Governo ticinese discuterà la questione con l’Autorità federale competente e, infine, deciderà in merito al versamento all’Italia dei ristorni.

Lo ha deciso il Consiglio degli Stati (con 24 voti contro 21), che preferisce risolvere il problema puntando sull’imposizione individuale, progetto approvato in votazione lo scorso marzo.

Una società a garanzia limitata, attiva nella consulenza aziendale, la cui sede è nel Canton Lucerna, ma il cui socio e gerente unico, che è anche il solo dipendente, è domiciliato nel Canton Ticino, è assoggettata alle imposte cantonali in quest’ultimo Cantone, tanto più che nel Cantone di sede ha stipulato solo un contratto di domiciliazione presso una fiduciaria.

(sentenza CDT n. 80.2024.134 del 1° luglio 2025)

Per giustificare un dispendio che eccede ampiamente le disponibilità finanziarie del contribuente non è sufficiente addurre la disponibilità di un “numerario”, che sarebbe stato trasferito in Svizzera nel momento in cui è entrato in Svizzera dall’estero. Si giustifica pertanto l’aggiunta ai proventi dichiarati di altri redditi nella misura della discrepanza.

(sentenza CDT n. 80.2024.166/167 dell’8 luglio 2025)

Per il Consiglio di Stato ticinese, il balzello pensato da Roma viola l’accordo fiscale: ad attestarlo è una perizia giuridica. I servizi di Karin Keller-Sutter non ci stanno: “L’introduzione di un contributo sanitario, a destinazione vincolata, sarebbe conforme all’attuale Convenzione”.

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