SUPSI L'università dell'esperienza

Introduzione

E un altro anno ricco di novità e aggiornamenti fiscali giunge a termine. Il 2024 si conclude con un interessante approfondimento di Amalia Mirante sui meccanismi di compensazione per la progressione a caldo.

Massimiliano Pizolli ci ragguaglia, invece, sull’imposizione dei prelievi in capitale dalla previdenza in Ticino con il nuovo art. 38 cpv. 2 LT, mentre andando oltre confine avremo delucidazioni di Luigi Vele in merito all’introduzione nell’ordinamento italiano della possibilità di adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “Tax Control Framework opzionale”, oltre che un interessante esposizione di Francesco Baccaglini della presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di passare dal regime dei neoresidenti a quello dei lavoratori impatriati. Giovanni Zborowski si occupa, invece, di esporci interessanti dettagli sul diritto tributario internazionale in merito alla procedura amichevole ai sensi dell’art. 25 M-OCSE, mentre Marco Greggi ci presenterà i presupposti e i limiti per la qualifica dell’effettivo beneficiario a un soggetto sublicenziante di proprietà intellettuale, per poi passare a Riccardo Lancia che ci aggiorna sui recenti sviluppi relativi alla clausola del beneficiario effettivo. Samuele Vorpe, infine, esporrà la possibilità di adottare un approccio globale e compensazioni delle diverse operazioni tra società in relazione a distribuzioni dissimulate di utili.
Non resta che augurare buona lettura e buone feste a tutti!

Patrizia Lang


Nº12
dicembre 2024

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Ultime news

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Diritto tributario svizzero

Diritto tributario internazionale e dell'UE

L’autorità fiscale ha stabilito che, acquistando ad un prezzo di favore da un socio una partecipazione sociale in una società di cui è direttore, il contribuente ha conseguito un reddito dell’attività lucrativa dipendente. Il calcolo del valore venale della partecipazione, intrapreso dall’autorità fiscale, non è tuttavia conforme alle istruzioni contenute nella Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, in particolar modo perché si è basato solo sul valore della sostanza e non anche sul valore di reddito della società. Non è pertanto provato che il prezzo di acquisto delle azioni sia inferiore rispetto al valore venale. L’eventuale differenza non sarebbe in ogni caso tale da giustificare l’ipotesi del conseguimento di un reddito del lavoro da parte del ricorrente.

(sentenza CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024)

Un accordo amichevole fra ex coniugi riguardo al pagamento di alimenti, che si scosta da quanto stabilito dalla sentenza di divorzio, non è determinante sul piano fiscale. Il contribuente che pretende la deduzione di alimenti deve in ogni caso attestare la conclusione di un accordo chiaro (e cifrato) con l’altro genitore in merito al mantenimento dei figli minorenni e dimostrare di aver effettivamente pagato. Nel caso in esame, il padre che pretende di dedurre spese dentarie oltre agli alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento dei figli, non ha dimostrato di aver effettivamente assunto tali costi.

(sentenza CDT n. 80.2023.274 del 30 aprile 2024)

Dal punto di vista processuale era controverso se, e in quale misura, il ricorso al Tribunale federale fosse ammissibile. La censura relativa alla classificazione tariffaria della merce importata (bevande al succo di frutta) è stata dichiarata inammissibile. Quella relativa al mancato rispetto del termine transitorio previsto dalla legislazione sulle derrate alimentari in relazione al tenore minimo di succo di frutta costituiva per contro una contestazione ammissibile. Nel diritto doganale, la procedura dinnanzi al Tribunale federale sfocia quindi in uno “splitting” (nessuna “funzione di apertura delle porte” come ad es. nell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale). La ricorrente non è tuttavia stata in grado di far valere degli argomenti giuridici ricevibili.

(sentenza TF n. 9C_3/2024 del 25 novembre 2024)

Nella ripartizione degli elementi imponibili fra due coniugi domiciliati all’estero, è legittima la decisione dell’autorità di tassazione, che ha attribuito metà a ciascuno dei coniugi il valore della sostanza mobiliare, imponibile all’estero ma determinante per l’aliquota.

(sentenza CDT n. 80.2023.151 del 29 aprile 2024)

Sono assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza personale nel Canton Ticino dei coniugi, che hanno il domicilio formale nel Canton Grigioni, dove dispongono di un’abitazione di 63 mq. Nel Canton Ticino hanno invece una casa di 158 mq con ampio giardino, i due figli vi frequentano le scuole e il marito vi esercita un’attività lucrativa e intrattiene relazioni sociali e economiche.

(sentenza CDT n. 80.2022.88 del 30 aprile 2024)

(N.B.: ricorso al TF respinto con sentenza n. 9C_32272024 del 4 novembre 2024!)

Le indennità giornaliere versate secondo l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) sono imponibili a titolo di proventi sostitutivi di proventi da attività lucrativa e non rientrano fra i ricavi dell’attività lucrativa indipendente di un taxista.

(sentenza CDT n. 80.2023.189/190 del 23 aprile 2024)

La controversia verteva sull’importazione in franchigia doganale di oggetti d’arte destinati a musei aperti al pubblico. Dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente lamentava in particolare una violazione del diritto di essere sentita, poiché l’autorità inferiore non aveva esaminato diverse sue osservazioni ed aveva sollevato nuovi rimproveri finora non formulati senza dare alla ricorrente la possibilità di esprimersi (divieto di sorpresa). Il Tribunale federale ha accolto le censure sollevate, constatando una violazione del diritto di essere sentiti e rinviando la causa all’autorità inferiore per nuova decisione.

(sentenza TF n. 9C_221/2024 del 28 novembre 2024)

I redditi tesaurizzati provenienti dalle quote di un fondo d’investimento estero devono essere tassati al contribuente per l’intero anno anche in caso di acquisto delle quote nel corso dell’anno. Le commissioni di emissione non sono deducibili come costi di acquisizione.

(sentenza TF n. 9C_757/2023 del 9 dicembre 2024)

La Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati (CdF-S) ha preso atto dalle ripercussioni sul budget che potrebbero derivare dall’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie in vista di garantire il finanziamento dell’AVS a medio e lungo termine. Per disporre di tutte le informazioni necessarie alle sue riflessioni, ha chiesto informazioni complementari al Dipartimento delle finanze.

In considerazione delle conseguenze dell’iniziativa per l’economia svizzera e le finanze pubbliche, potenzialmente assai negative, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) propone al Popolo e ai Cantoni di respingerla e si rinuncia a presentare un controprogetto. La validità dell’iniziativa, che dal punto di vista della Commissione è estremamente problematica anche sotto il profilo dello Stato di diritto, rimane incontestata.

Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 116 cpv. 2 LIFD). La notificazione avviene il giorno della pubblicazione.

(sentenza TF n. 9C_651/2024 del 17 dicembre 2024)

In data 20 gennaio 2025, l’AFC ha pubblicato la Circolare n. 32a sul risanamento di società di capitali e di società cooperative fornisce una panoramica degli effetti fiscali delle diverse misure di risanamento in riferimento all’imposta federale diretta, all’imposta preventiva e alle tasse di bollo. La versione aggiornata tiene conto, oltre a modifiche redazionali di natura generale, in particolare dell’adeguamento della Circolare AFC n. 5a del 1° febbraio 2022 sulle ristrutturazioni, così come dell’adeguamento della prassi dell’AFC intercorso dalla pubblicazione della Circolare n. 32 nel 2010.

Secondo l’art. 121 cpv. 3 LIFD il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato, considerando che è determinante la scadenza del termine di ricorso.

(sentenza TF n. 9C_487/2024 del 17 dicembre 2024)

La fattispecie riguarda la qualificazione fiscale del pagamento di una tassa d’iscrizione che la ricorrente aveva ricevuto dal marito divorziato per la figlia comune che era sotto la sua esclusiva autorità parentale. È indubbio che la contribuente lo aveva percepito in qualità di genitore per un figlio posto sotto la sua autorità parentale e che, in tal senso, soddisfaceva gli elementi costitutivi dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD. L’imposizione del pagamento quale reddito imponibile è quindi stato ritenuto conforme al diritto federale.

(sentenza TF n. 9C_354/2024 del 9 dicembre 2024)

L’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo presentato dal contribuente in quanto tardivo. Anche il susseguente ricorso è stato presentato tardivamente. Dinanzi al tribunale il contribuente ha chiesto la restituzione dei termini presentando per la prima volta un certificato medico. In tale contesto, egli ha rimproverato alle autorità inferiori di aver violato il loro obbligo di accertamento non chiedendo il motivo del ritardo e non esigendo prove in tal senso. Il tribunale ha negato una violazione del diritto e non ha tenuto conto del certificato medico considerandolo un mezzo nuovo irricevibile.

(sentenza TF n. 9C_119/2024 del 26 novembre 2024)

L’art. 181 cpv. 3 LIFD prevede che, in caso di sottrazione d’imposta, gli organi della persona giuridica sono personalmente responsabili, oltre che della responsabilità (quali autori principali) della persona giuridica, se hanno agito intenzionalmente come istigatori, complici o rappresentanti. Ciò è adempiuto nella fattispecie, poiché il ricorrente ha contribuito attivamente alla sottrazione d’imposta della società effettuando prelievi in contanti.

(sentenza TF n. 9C_251/2024 del 2 dicembre 2024)

Una società a garanzia limitata, che ha sede in un immobile appartenente al socio nel Canton Grigioni, è assoggettata alle imposte per appartenenza personale nel Canton Ticino, dove ha il domicilio fiscale il socio e unico dipendente. Il locale che userebbe nell’immobile del socio non avrebbe ottenuto il necessario cambio di destinazione e la relativa pigione non è stata dichiarata dal proprietario. Anche i ricavi e i costi registrati nella contabilità riconducono al Canton Ticino e solo marginalmente al Canton Grigioni.

(sentenza CDT n. 80.2022.91 del 30 aprile 2024)

(N.B.: ricorso al TF parzialmente accolto con sentenza n. 9C_321/2024 del 4 novembre 2024!)

Il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa implica una sede fissa, cioè anzitutto un’installazione fisica in un luogo specifico. La sede deve essere permanente e non avere carattere temporaneo o provvisorio e nella struttura deve venir svolta un’attività commerciale sostanziale. È pertanto legittima la decisione, con cui l’autorità di tassazione cantonale ha negato l’esistenza di uno stabilimento d’impresa in un Comune in cui la contribuente, società attiva nel settore dell’ingegneria, si limita ad occupare un ingegnere a tempo parziale, per fornire un supporto tecnico durante l’esecuzione di importanti opere sul cantiere di edificazione di un’opera autostradale.

(sentenza CDT n. 80.2023.157 del 29 aprile 2024)

Controverso era se la società ricorrente avesse creato uno stabilimento d’impresa presso un fornitore di servizi di call center con sede all’estero da essa incaricato, per cui le prestazioni acquisite non sarebbero state assoggettate all’imposta sull’acquisto. La ricorrente non è tuttavia riuscita a dimostrare che l’accertamento e la valutazione dei fatti effettuati dall’autorità inferiore avevano violato il diritto federale. Ciò valeva anche per la constatazione che una parte delle prestazioni era stata fornita da lavoratori indipendenti e non da impiegati.

(sentenza TF n. 9C_479/2024 del 2 dicembre 2024)

Per i periodi fiscali 2014-2017 i coniugi sono stati tassati d’ufficio a causa della mancata presentazione della dichiarazione d’imposta e le relative decisioni sono cresciute in giudicato. Le dichiarazioni d’imposta presentate a posteriori per tali periodi fiscali hanno evidenziato un reddito imponibile superiore a quello ritenuto nelle tassazioni d’ufficio. Il ricupero d’imposta effettuato sulla differenza e la relativa multa sono pure cresciuti in giudicato. Dinanzi al Tribunale federale i contribuenti non sono stati in grado di far valere una violazione del diritto da parte delle autorità inferiori per cui il ricorso è stato respinto.

(sentenza TF n. 9C_511/2023 del 25 novembre 2024)

Dato che il contribuente non ha commesso una truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell’art. 14 DPA, rimane applicabile il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’art. 42 cpv. 1 LIVA (invece del termine di sette anni di cui all’art. 11 cpv. 2 DPA). Non essendo stati interrotti per tempo, i periodi fiscali 2014-2015 risultano pertanto essere relativamente prescritti, ciò che ha comportato l’accoglimento del ricorso del contribuente.

(sentenza TF n. 9C_370/2024 del 2 dicembre 2024)

Con le lettere che annunciavano un controllo presso le società dirette dal contribuente, l’AFC ha pure interrotto il termine di prescrizione relativo concernente l’imposta sul valore aggiunto nel procedimento penale (amministrativo) aperto nei confronti del contribuente.

(sentenza TF n. 9C_256/2024 del 2 dicembre 2024)

Donald Trump cancella la minimum tax sulle multinazionali su cui era stato raggiunto l’accordo all’OCSE: ogni accordo raggiunto dall’amministrazione Biden “non ha effetto negli Stati Uniti in assenza di un’azione del Congresso nell’adottare” quanto stabilito, ha disposto il presidente in un memorandum presidenziale in cui esorta il Tesoro a preparare misure ritorsive contro chi applica prelievi “extraterritoriali” sulle multinazionali a stelle e strisce.

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