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Il Gran Consiglio grigionese ha deciso il 5 dicembre 2023 di ridurre l’aliquota fiscale per le persone fisiche del 5% a partire dall’anno prossimo. Sono state bocciate riduzioni d’imposta più consistenti. Dopo una vivace discussione con oltre una dozzina di interventi da parte di deputati di tutti i partiti, il legislativo ha deciso a favore della proposta del Governo. La misura, che si farà sentire sul portafoglio dei contribuenti solo nel 2025, costerà al Cantone 32 milioni di franchi all’anno. Il cambiamento non avrà invece alcun impatto sulle finanze dei Comuni.

Il 5 dicembre 2023, l’AFC ha pubblicato la circolare “Divieto di deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive”.

Il 5 dicembre 2023, l’AFC ha aggiornato gli elenchi delle modifiche di leggi e ordinanze concernenti l’imposta federale diretta, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bolle. L’elenco riporta le modifiche di atti relativi al diritto tributario di competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni per quanto riguarda l’attuazione o nelle quali essa è coinvolta in maniera determinante. L’elenco contiene, fra l’altro, i progetti di legge e ordinanze on ancora conclusi.

Il 30 novembre 2023, la Svizzera e l’Angola hanno firmato a Luanda una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito. La convenzione garantirà la certezza del diritto necessaria a un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche e della cooperazione fiscale tra i due Stati.

I costi di investimento, che concernono immobili commerciali appartenenti ad una persona giuridica, devono essere iscritti a bilancio quali attivi. Se vengono registrati quali costi a carico del conto economico, l’autorità fiscale procede ad una ripresa. Nel caso in esame, nonostante abbia quantificato in modo preciso i costi che sostiene di aver affrontato per ottenere la licenza edilizia, la società ricorrente non ha apportato alcuna prova documentale. A bilancio la licenza edilizia è contabilizzata a un franco. La decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione dei costi fatti valere per la progettazione della costruzione è pertanto legittima.

(sentenza CDT n. 80.2021.255/256 del 30 gennaio 2023)

Il valore ai fini dell’imposta sul reddito di un immobile situato in Italia, da considerare in Svizzera unicamente per la determinazione dell’aliquota applicabile al calcolo dell’imposta, è stato correttamente ricavato dall’autorità di tassazione applicando la percentuale del 6% al valore di stima stabilito sulla base della visura catastale e deducendo poi dall’importo in questione il 20% a titolo di spese di manutenzione. La contestazione del ricorrente, basata unicamente su una stima approssimativa redatta da un agente immobiliare e su dati statistici ricavati da una banca dati pubblica, non giustifica una riduzione del valore così stabilito.

(sentenza CDT n. 80.2022.225 del 18 gennaio 2023)