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L’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia secondo l’art. 25abis cpv. 4, prima frase LAID corrisponde al rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni nell’ultimo giorno di negoziazione dell’anno civile che precede l’inizio del periodo fiscale (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 2019 sulla deduzione fiscale per l’autofinanziamento delle persone giuridiche). Per l’anno fiscale 2026 l’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è pari all’0,333%.

Nell’aprile 2021 la società ha trasferito la propria sede dal Canton Zurigo al Canton Turgovia e, nonostante diffida da parte di entrambi i Cantoni, essa non ha presentato alcuna dichiarazione d’imposta, motivo per cui i due Cantoni hanno emanato una tassazione d’ufficio priva di motivazione. Il Tribunale federale ha confermato che una tassazione d’ufficio non motivata non è di per sé nulla bensì impugnabile entro il termine di opposizione e che in entrambi i Cantoni il reclamo avrebbe dovuto essere presentato tempestivamente e con una motivazione qualificata, ciò che è avvenuto unicamente nel Cantone Turgovia. Il ricorso della contribuente relativo al Canton Zurigo è pertanto stato respinto.

(sentenza TF n. 9C_207/2025 del 24 novembre 2025)

Il ricorrente è stato dapprima multato per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta e successivamente tassato d’ufficio. Il Tribunale federale non è entrato nel merito dei ricorsi interposti al riguardo per carenza di motivazione (sentenze TF n. 9C384/2025 e n. 9C385 del 5 agosto 2025). Il ricorrente ha poi chiesto al Tribunale cantonale l’annullamento di queste decisioni in via di revisione. Argomentando in modo confuso, egli si è nuovamente rivolto al Tribunale federale, il quale ha respinto il ricorso per mancanza di sufficienti motivazioni.

(sentenza TF n. 9C_475/2025 del 24 novembre 2025)

Il contribuente, che chiedeva la deduzione di una perdita proveniente dal fallimento di una società debitrice estera, non ha prodotto i conti relativi alla sua attività lucrativa indipendente e no ha comprovato l’esito della procedura fallimentare all’estero. La perdita non può pertanto essere dedotta dal reddito imponibile.

(sentenza CDT n. 80.2024.157/158 del 13 marzo 2025)

Dopo aver notificato a due coniugi una decisione di tassazione delle imposte cantonali e dell’imposta federale diretta, considerando il marito residente all’estero, in seguito a verifiche ulteriori l’autorità fiscale notifica a quest’ultimo una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, considerandolo assoggettato per appartenenza personale. Ritenuto tuttavia che la decisione di tassazione, che concerneva anche il marito, era già passata in giudicato, il fisco non poteva più notificargli una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. Quest’ultima è pertanto nulla. Gli atti sono rinviati all’Ufficio delle procedure speciali, perché apra un procedimento di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta.

(sentenza CDT n. 80.2024.80/ del 13 marzo 2025)

È accolta l’istanza di sospensione della procedura, inoltrata alla Camera di diritto tributario dall’Ufficio dei fallimenti, dopo che l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, interposto contro la tassazione da una società poi dichiarata fallita.

(sentenza CDT n. 80.2024.241 del 14 marzo 2025)