Deducibilità dei riscatti della cassa pensione e termine di attesa
Nel 2021 il contribuente ha perso il posto di lavoro ed ha ricevuto, nel quadro di un piano sociale ampliato, una prestazione di sostegno dal fondo per i casi di rigore che ha utilizzato per un riscatto nella cassa pensioni. Tale riscatto serviva a garantire la sua rendita di vecchiaia. Nello stesso anno egli ha tuttavia prelevato due prestazioni in capitale dalla cassa pensioni. Oggetto del litigio era la questione della deducibilità di tali riscatti. Il Tribunale federale ha confermato che il termine di attesa di tre anni è oggettivato: tutte le prestazioni in capitale percepite durante questo periodo impediscono la deducibilità degli acquisti. Non è necessario che esista un collegamento diretto tra il riscatto ed il successivo versamento di capitale. Un’eccezione entra in linea di conto soltanto se il riscatto serve in modo mirato al finanziamento di una rendita transitoria temporanea che, sotto il profilo del diritto previdenziale e attuariale, costituisce uno strumento autonomo, ciò non era tuttavia il caso nella fattispecie. Il ricorrente non poteva inoltre appellarsi ad un’informazione ottenuta dal servizio giuridico poiché non erano stati divulgati integralmente tutti gli elementi essenziali della fattispecie.
(sentenze TF n. 9C578/2025 e n. 9C579/2025 del 26 febbraio 2026)