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Con 17 voti contro 8 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) propone di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 24.420 “Imposta di solidarietà sulle successioni multimilionarie per finanziare l’AVS”, depositata dal consigliere nazionale Marc Jost, segnalando così anche la propria posizione rispetto a un controprogetto indiretto all’“Iniziativa per il futuro” della GISO Svizzera. La CET-N ritiene che la riscossione di una simile imposta competa solo ai Cantoni. L’attuazione dell’iniziativa parlamentare potrebbe inoltre indurre persone facoltose a trasferire i propri capitali all’estero e mettere in pericolo il passaggio generazionale all’interno di molte imprese familiari.

Con 16 voti contro 9 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) propone di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Zryd 24.403, con la quale si chiede l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nazionali, come già esiste nei rapporti con l’estero. La maggioranza della CET-N ritiene che l’introduzione dello scambio automatico di informazioni si tradurrebbe in un onere inutile poiché le autorità fiscali dispongono già degli strumenti necessari per rintracciare evasioni e frodi fiscali. E comunque nel quadro dell’evasione fiscale non si dovrebbe guardare soltanto ai conti bancari bensì anche, ad esempio, al lavoro nero e alle proprietà immobiliari.

La contribuente ha collaborato con diverse società nella ricerca di investitori per la sottoscrizione di nuove azioni in fase di emissione. Il Tribunale federale ha dovuto decidere se l’intermediazione di apporti di capitale fosse esclusa dall’imposta ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA, sebbene il negozio di base, non essendo una rimunerazione, non rientrasse nel campo d’applicazione dell’art. 21 LIVA. Dall’interpretazione dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA risulta che le prestazioni di intermediazione in relazione all’emissione di quote sociali sottostanno a questa norma e sono, quindi, escluse dall’imposta sul valore aggiunto, per cui il ricorso è stato accolto con rinvio all’autorità inferiore per nuova decisione.

(sentenza TF n. 9C_459/2023 del 31 luglio 2024)

È controverso se, in relazione alla cessazione dell’attività lucrativa indipendente, il contribuente abbia trasferito la propria quota di comproprietà di un immobile nella sostanza privata o se essa sia rimasta nella sostanza aziendale fino alla vendita dell’immobile. Come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, è sorprendente che, fra lo stralcio dalla contabilità della quota di comproprietà e la firma del mandato di vendita conferito ad una società di intermediazione sia trascorso soltanto un breve lasso di tempo. È inoltre significativo che il contribuente sia un esperto nel campo immobiliare. Visto inoltre che permanevano seri dubbi in merito all’elemento soggettivo della volontà di trasferire l’immobile nella sostanza privata il ricorso è stato respinto.

(sentenza TF n. 9C_142/2024 del 23 agosto 2024)

Se all’azionista viene concesso un prestito le cui condizioni non corrispondono a quelle di mercato e che verosimilmente non potrà essere rimborsato, si è in presenza di una prestazione valutabile in denaro in favore dell’azionista (prestito simulato).

(sentenza TF n. 9C_565/2023 del 12 settembre 2024)

In presenza di un prestito simulato tra la società ed il suo azionista (o persona vicina), esso dev’essere tassato quale prestazione valutabile in denaro presso il mutuatario (ricavo da partecipazioni).

(sentenza TF n. 9C_566/2023 del 12 settembre 2024)