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Nel 2021 il contribuente ha perso il posto di lavoro ed ha ricevuto, nel quadro di un piano sociale ampliato, una prestazione di sostegno dal fondo per i casi di rigore che ha utilizzato per un riscatto nella cassa pensioni. Tale riscatto serviva a garantire la sua rendita di vecchiaia. Nello stesso anno egli ha tuttavia prelevato due prestazioni in capitale dalla cassa pensioni. Oggetto del litigio era la questione della deducibilità di tali riscatti. Il Tribunale federale ha confermato che il termine di attesa di tre anni è oggettivato: tutte le prestazioni in capitale percepite durante questo periodo impediscono la deducibilità degli acquisti. Non è necessario che esista un collegamento diretto tra il riscatto ed il successivo versamento di capitale. Un’eccezione entra in linea di conto soltanto se il riscatto serve in modo mirato al finanziamento di una rendita transitoria temporanea che, sotto il profilo del diritto previdenziale e attuariale, costituisce uno strumento autonomo, ciò non era tuttavia il caso nella fattispecie. Il ricorrente non poteva inoltre appellarsi ad un’informazione ottenuta dal servizio giuridico poiché non erano stati divulgati integralmente tutti gli elementi essenziali della fattispecie.

(sentenze TF n. 9C578/2025 e n. 9C579/2025 del 26 febbraio 2026)

Il ricorrente ha contestato una multa inflittagli per sottrazione consumata d’imposta. Essa si basava su prestazioni valutabili in denaro fornitegli da una società da lui controllata, nonché su averi bancari e partecipazioni non dichiarati. L’autorità fiscale ha multato sia la società che il ricorrente (per istigazione e complicità). Dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente ha fatto valere una violazione del principio “ne bis in idem” contestando pure l’ammontare della multa. Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Tribunale federale ha negato una violazione del principio “ne bis in idem”, poiché la multa inflitta per sottrazione d’imposta personale non concerne lo stesso oggetto della sottrazione d’imposta commessa dalla società. In merito all’ammontare della multa, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare alcun arbitrio.

(sentenza TF n. 9C_371/2025 del 5 marzo 2026)

La contestazione verte sul calcolo del differimento parziale dell’imposta sugli utili immobiliari a seguito di un reinvestimento. Nel proprio calcolo l’autorità inferiore si è scostata a torto dal metodo assoluto, ammettendo questo errore nella procedura di consultazione. Il ricorso inoltrato dall’Amministrazione delle contribuzioni è pertanto stato accolto.

(sentenza TF n. 9C_620/2025 del 27 febbraio 2026)

È controverso se gli eredi dell’inquilino debbano pagare le tasse sul consumo di acqua e quelle di canalizzazione. L’autorità inferiore è giunta alla conclusione che gli eredi erano tenuti a pagarle anche se l’elevato consumo di acqua era dovuto ad una perdita che nessuno era stato in grado di scoprire nell’arco di diversi mesi. Il Tribunale federale ha confermato questa tesi respingendo il ricorso degli eredi.

(sentenza TF n. 9C_314/2025 del 3 marzo 2026)

L’autorità inferiore ha ritenuto che, ai fini del trattamento fiscale dell’utile derivante dall’alienazione di due fondi, questi non potevano più essere considerati di natura agricola ai sensi dell’art. 18 cpv. 4 LIFD. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l’utilizzazione agricola è cessata nel settembre 2015, ossia prima del trasferimento della proprietà avvenuto il 22 dicembre 2015 ed il 1° febbraio 2026 ed ha quindi respinto il ricorso del contribuente.

(sentenze TF n. 9C297/2025 e n. 9C298/2025 del 23 febbraio 2026)

La società ricorrente ha partecipato ad un “leveraged buy out” seguito da una fusione che ha portato ad un “debt push-down”. La maggior parte del prestito contratto è stata utilizzata per finanziare l’acquisto della società mirata. Con la fusione, il debito è stato trasferito a livello della società operativa. Il Tribunale federale ha ritenuto che questo finanziamento non serviva allo scopo commerciale della società operativa, per cui mancava la fondatezza commerciale del mutuo e gli interessi passivi non erano di conseguenza fiscalmente deducibili.

(sentenza TF n. 9C_606/2025 del 24 febbraio 2026)