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Il ricorrente deteneva il 50% delle azioni di una società anonima e chiedeva di qualificare tale partecipazione come sostanza privata al valore venale di 5 milioni di fr. invece che come sostanza commerciale al valore fiscalmente determinante di fr. 50’000. Il ricorrente ha, tuttavia, omesso completamente di motivare per quale ragione la qualifica della partecipazione come sostanza commerciale giustificherebbe un suo interesse degno di protezione. Al contrario, un accoglimento del gravame avrebbe come conseguenza un aumento della sostanza imponibile, ovvero in base al valore venale e non al valore fiscale che, per il ricorrente, comporterebbe un onere fiscale più elevato. Poiché mancava un interesse degno di protezione, il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso.

(sentenza TF n. 9C_630/2025 del 19 giugno 2026)

Gli eredi del contribuente hanno contestato un ricupero d’imposta per prestazioni valutabili in denaro effettuato dall’autorità fiscale, concernente segnatamente un investimento finanziario in una società offshore non giustificato dall’uso commerciale, la donazione di una quota di comproprietà nonché una prestazione non contabilizzata derivante da una pena convenzionale. Oggetto del procedimento erano esclusivamente le modalità del ricupero d’imposta. Poiché gli eredi non sono stati in grado di dimostrare in che misura il ricupero d’imposta fosse viziato da un errore di diritto, il loro ricorso è stato respinto.

(sentenza TF n. 9C_54/2026 del 9 giugno 2026)

Il TAF ha dovuto decidere se una società con sede nel Liechtenstein avesse diritto al rimborso dell’imposta preventiva in virtù dell’art. 24 cpv. 3 LIP. Era contestato se la sua succursale iscritta in Svizzera potesse essere qualificata come stabilimento d’impresa e se i redditi assoggettati all’imposta preventiva potessero essere attribuiti al suo patrimonio aziendale. Il TAF ha innanzitutto negato l’esistenza di uno stabilimento d’impresa in Svizzera, poiché non è stato possibile dimostrare che nel periodo in questione esso esercitasse una propria attività operativa o imprenditoriale. Il Tribunale è inoltre giunto alla conclusione che nemmeno i valori patrimoniali gravati dall’imposta preventiva potevano essere attribuiti al patrimonio aziendale della succursale svizzera. La contribuente non è infatti stata in grado di dimostrare che essi servissero all’attività della succursale o che quest’ultima avrebbe contribuito in modo sostanziale al conseguimento dei relativi redditi.

(sentenza TAF n. A-1366/2026 del 30 giugno 2026)

Non ha diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico un contribuente, che contribuisce al sostentamento della madre, ricoverata in una casa per anziani, se la madre gli ha precedentemente donato somme rilevanti di denaro, donazioni che peraltro sono state considerate anche nel calcolo della retta della casa per anziani.

(sentenza CDT n. 80.2025.99/100 del 22 ottobre 2025)

La deduzione dei costi per la cura prestata da terzi ai figli presuppone fra l’altro che i figli non possano essere custoditi personalmente e che ciò dipenda dall’attività lucrativa, dalla formazione o dall’incapacità di guadagno dei genitori. Sebbene la ricorrente non abbia esercitato un’attività lucrativa nel periodo fiscale, ha tuttavia seguito dei corsi di formazione continua, la cui frequenza era incompatibile con la cura di un bambino di due anni. Si giustifica pertanto la deduzione della retta dell’asilo nido per due mesi.

(sentenza CDT n. 80.2024.184/185 del 27 ottobre 2025)

Se, in seguito ad un controllo, l’autorità di tassazione constata che il datore di lavoro ha operato una ritenuta d’imposta alla fonte insufficiente dallo stipendio del dipendente, può adottare una decisione di pagamento degli arretrati e non invece una di ricupero d’imposta, che presupporrebbe che in precedenza fosse già stata adottata una decisione di tassazione. Poiché nel caso in esame il fisco cantonale ha notificato al debitore dell’imposta una decisione di ricupero d’imposta, pur non essendovi stata in precedenza una decisione di tassazione, la stessa è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità competente per nuova decisione.

(sentenza CDT n. 80.2024.121 del 27 ottobre 2025)