Ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società non residenti e restrizioni alla libera circolazione dei capitali
Analisi del caso Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (causa C-601/23) del 19 dicembre 2024
Professore Ordinario di Diritto Tributario nell’Università di Siena
CGUE, causa C-601/23, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., del 19 dicembre 2024.
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto su tale imposta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude il corrispondente esercizio fiscale con un risultato in perdita, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non residente in una medesima situazione.
- Introduzione
- I fatti all’origine della controversia e la questione sollevata dinanzi alla CGUE
- Il principio della libera circolazione dei capitali nell’UE: restrizioni, possibili cause di giustificazione e principio di proporzionalità
- L’indagine relativa all’esistenza di una possibile causa di giustificazione e la decisione della CGUE
- Considerazioni conclusive