La qualificazione delle partecipazioni detenute da un avvocato
Decisiva è l’esistenza di una stretta relazione economica tra l’attività lucrativa indipendente e la detenzione della partecipazione
MLaw, avvocato praticante
Docente-ricercatore SUPSI
Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Sentenza del Tribunale federale n. 9C_454/2023 dell’11 dicembre 2024, Autorità fiscale del Canton Zurigo contro A.A. e B.A.
L’avvocato A.A. svolge un’attività lucrativa indipendente come libero professionista. Già a partire dagli anni Novanta, ha iniziato ad investire in diverse società che si trovavano in difficoltà finanziarie, salvandole dal fallimento con le proprie competenze messe a disposizione nel ruolo di consigliere di amministrazione. Nel 2012, insieme ad altri partner commerciali, ha acquistato azioni in un’altra società, la C. SA, anch’essa in difficoltà economiche e prossima al fallimento. Tra le altre cose, l’avvocato A.A. aveva concesso alla C. SA un prestito proveniente dalla propria sostanza privata, consentendo alla società di risollevarsi e tornare al successo. Le partecipazioni sono poi state vendute e dalla vendita ne è scaturito un cospicuo utile in capitale, che l’autorità fiscale zurighese ha assoggettato all’imposta sul reddito a titolo di attività lucrativa indipendente dell’avvocato, giudizio che è stato tutelato e confermato anche dalle istanze di ricorso. Il Tribunale federale, invece, non ha ritenuto sussistere nessuna relazione sufficientemente stretta tra l’attività di avvocato indipendente del contribuente e la proprietà delle azioni della C. SA e ha pure confermato che gli avvocati indipendenti possono detenere nella propria sostanza privata le partecipazioni di propri clienti. Nella fattispecie concreta, l’attività di consulenza ripetuta svolta dall’avvocato per la società, gli investimenti effettuati e la carica di consigliere di amministrazione non sono circostanze di per sé sufficienti per qualificare la partecipazione come bene aziendale, poiché non è stato provato alcun beneficio che l’esercizio dell’avvocatura da parte del ricorrente avrebbe tratto dalla proprietà delle azioni della C. SA.
- I fatti iniziali
- L’autorità fiscale del Canton Zurigo impone l’utile conseguito dalla vendita delle partecipazioni dell’avvocato A.A.
- Il reclamo presentato viene respinto dall’autorità di tassazione, che conferma la natura commerciale delle partecipazioni detenute
- I coniugi ricorrono al Tribunale federale, postulando l’annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e l’accertamento del carattere privato delle partecipazioni
- La decisione del Tribunale
- Le domande di accertamento dei ricorrenti sono proponibili
- I principi generali sull’attribuzione dei valori patrimoniali alla sostanza commerciale
- Le partecipazioni della C. SA appartenevano alla sostanza privata o alla sostanza commerciale dell’avvocato A.A.?
- Per il Tribunale federale, le partecipazioni della C. SA costituiscono sostanza privata!
- Lo stesso vale anche ai fini dell’imposta cantonale diretta e comunale
- Conclusione