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2026/7/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/La qualificazione delle partecipazioni detenute da un avvocato
Christian Cirulli (2026) La qualificazione delle partecipazioni detenute da un avvocato. Novità fiscali (7) pp. 360-366 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
07/2026

La qualificazione delle partecipazioni detenute da un avvocato

Decisiva è l’esistenza di una stretta relazione economica tra l’attività lucrativa indipendente e la detenzione della partecipazione

Christian Cirulli
Christian Cirulli

MLaw, avvocato praticante
Docente-ricercatore SUPSI
Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI

Sentenza del Tribunale federale n. 9C_454/2023 dell’11 dicembre 2024, Autorità fiscale del Canton Zurigo contro A.A. e B.A.

L’avvocato A.A. svolge un’attività lucrativa indipendente come libero professionista. Già a partire dagli anni Novanta, ha iniziato ad investire in diverse società che si trovavano in difficoltà finanziarie, salvandole dal fallimento con le proprie competenze messe a disposizione nel ruolo di consigliere di amministrazione. Nel 2012, insieme ad altri partner commerciali, ha acquistato azioni in un’altra società, la C. SA, anch’essa in difficoltà economiche e prossima al fallimento. Tra le altre cose, l’avvocato A.A. aveva concesso alla C. SA un prestito proveniente dalla propria sostanza privata, consentendo alla società di risollevarsi e tornare al successo. Le partecipazioni sono poi state vendute e dalla vendita ne è scaturito un cospicuo utile in capitale, che l’autorità fiscale zurighese ha assoggettato all’imposta sul reddito a titolo di attività lucrativa indipendente dell’avvocato, giudizio che è stato tutelato e confermato anche dalle istanze di ricorso. Il Tribunale federale, invece, non ha ritenuto sussistere nessuna relazione sufficientemente stretta tra l’attività di avvocato indipendente del contribuente e la proprietà delle azioni della C. SA e ha pure confermato che gli avvocati indipendenti possono detenere nella propria sostanza privata le partecipazioni di propri clienti. Nella fattispecie concreta, l’attività di consulenza ripetuta svolta dall’avvocato per la società, gli investimenti effettuati e la carica di consigliere di amministrazione non sono circostanze di per sé sufficienti per qualificare la partecipazione come bene aziendale, poiché non è stato provato alcun beneficio che l’esercizio dell’avvocatura da parte del ricorrente avrebbe tratto dalla proprietà delle azioni della C. SA.

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