Il domicilio separato del figlio pregiudica le deduzioni sociali del genitore?
La CDT ha riconosciuto al genitore che mantiene un figlio maggiorenne fuori Cantone la deduzione per figli agli studi, comprensiva dei costi d’alloggio, anche se il figlio ha trasferito il domicilio nel Cantone di studio
Avvocato
Cancelliere presso la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino
Sentenza CDT n. 80.2024.170/171 del 25 giugno 2025. Deduzioni sociali: figli agli studi, presupposti, requisito del rientro giornaliero al domicilio, riferimento al domicilio del genitore e non del figlio.
Una contribuente, che provvede al mantenimento di una figlia maggiorenne agli studi in un altro Cantone, ha diritto alla deduzione per figli agli studi nella sua misura massima, riservata ai figli che frequentano studi accademici “senza rientrare giornalmente al domicilio”, sebbene la figlia abbia preso domicilio nell’altro Cantone. La normativa applicabile si fonda infatti sul domicilio dei genitori, che provvedono al mantenimento del figlio agli studi, che peraltro, nella maggior parte dei casi, coincide con il domicilio del figlio stesso. Anche quando quest’ultimo ha costituito un proprio domicilio, tuttavia, rimane determinante il domicilio dei genitori, perlomeno fintantoché il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza finanziaria dai genitori.
- La figlia maggiorenne studia ed è domiciliata fuori Cantone
- La figlia “rientra giornalmente al domicilio”?
- Il diritto applicabile
- L’analogia con la disciplina della deduzione per figli agli studi
- La rilevanza del domicilio ai fini dell’ammissione alla formazione
- L’interpretazione del criterio del rientro giornaliero al domicilio
- Conclusioni