Il credito di imposta per imposte assolte all’estero in caso di inadempimenti dichiarativi
Analisi della sentenza n. 1651 del 25 gennaio 2026 e necessarie riflessioni sulla coerenza della disciplina interna con l’ordinamento internazionale
Dottoranda di Ricerca in Diritto Tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Assegnataria della borsa annuale per dottorandi di ricerca erogata dalla Fondazione Fratelli Confalonieri di Milano, per l’anno accademico 2025/2026.
Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 1651 del 25 gennaio 2026.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che in tema di credito per le imposte assolte all’estero, quest’ultimo deve essere in ogni caso riconosciuto anche nell’ipotesi di errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione. Detto principio, espresso dalla sentenza del 25 gennaio 2026 n. 1651, si apprezza non soltanto per via dell’approccio “sostanzialistico” sposato dai Giudici di legittimità ma anche perché chiarisce un principio cardine del diritto tributario domestico e internazionale: la disciplina pattizia prevale sulla norma interna, soprattutto nel caso in cui la prima sia posta a presidio del divieto di doppia imposizione.
- Introduzione
- I fatti e il percorso procedurale
- Il quadro normativo di riferimento
- L’analisi della motivazione della Corte
- Le conclusioni della Corte alla luce dei precedenti giurisprudenziali
- La natura del credito d’imposta e la prevalenza della norma convenzionale sulla disciplina domestica
- Conclusioni finali