Distribuzioni dissimulate di utili e art. 678 CO
Esame delle principali conseguenze fiscali alla luce della revisione dell’art. 678 CO, con particolare riferimento all’obbligo di restituzione delle prestazioni indebite e al coordinamento tra diritto fiscale e societario
Direttore
MPP Fiduciaria SA, Breganzona
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Il contributo esamina in modo sistematico il regime delle distribuzioni dissimulate di utili nel diritto svizzero, analizzandone le implicazioni fiscali alla luce della recente revisione del diritto societario e, in particolare, del nuovo art. 678 CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Sulla base della prassi amministrativa e della giurisprudenza del Tribunale federale, il contributo ricostruisce la nozione di distribuzione dissimulata di utili e i presupposti giuridici della relativa qualificazione, con riferimento al principio del confronto con terzi indipendenti e alla sproporzione tra prestazione e controprestazione. L’analisi si concentra sulle conseguenze fiscali delle distribuzioni dissimulate di utili, distinguendo tra aggiustamento primario, corrispondente e secondario, nonché sugli effetti in materia di imposte dirette e imposta preventiva. Viene, in particolare, evidenziata l’assenza di un automatismo nella traslazione delle riprese fiscali tra società e azionista beneficiario, nonché la necessità di una valutazione autonoma delle rispettive posizioni fiscali. Un ruolo centrale è attribuito al coordinamento tra diritto societario, contabile e fiscale, con specifico riguardo all’obbligo di restituzione delle prestazioni indebite e al momento della sua rilevazione contabile. La seconda parte del contributo approfondisce poi l’impatto della revisione dell’art. 678 CO sull’obbligo di restituzione, illustrandone le principali novità, quali l’ampliamento del campo soggettivo di applicazione, l’eliminazione del requisito della mala fede, la ridefinizione dei criteri di sproporzione e l’introduzione di un autonomo regime di prescrizione ai sensi dell’art. 678a CO. Particolare attenzione è dedicata alla responsabilità degli organi societari e alla funzione della corretta contabilizzazione del diritto di restituzione quale elemento determinante ai fini fiscali. Il contributo si conclude mostrando come la mancata o tardiva attivazione del diritto alla restituzione, segnatamente nei casi in cui gli organi societari fossero consapevoli della prestazione ingiustificata, conduca di regola al fatto che gli effetti fiscali della distribuzione dissimulata di utili diventano definitivi e non più neutralizzabili, evidenziando l’esigenza di un coordinamento rigoroso e tempestivo tra diritto societario, contabile e fiscale.
- Introduzione
- Le principali modifiche inerenti all’art. 678 CO
- Le prestazioni valutabili in denaro
- La non restituzione delle distribuzioni dissimulate di utili
- La restituzione delle distribuzioni dissimulate di utili
- Il diritto alla restituzione delle distribuzioni dissimulate di utili viene fatto valere nell’esercizio in corso (anno N)
- Il diritto alla restituzione delle distribuzioni dissimulate di utili viene fatto valere nell’esercizio successivo (N+1)
- Gli organi della società non si accorgono della distribuzione dissimulata di utili al momento in cui è avvenuta, ma registrano il diritto alla restituzione immediatamente non appena vengono a conoscenza
- Gli organi della società erano al corrente della distribuzione dissimulata di utili al momento in cui è avvenuta, ma registrano il diritto alla restituzione successivamente
- Gli aspetti penali
- Conclusioni