Imposta alla fonte e deduzioni sociali dei contribuenti non residenti
Il coordinamento tra imposta alla fonte e Stato di residenza per evitare il doppio riconoscimento degli oneri familiari
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Il contributo esamina il trattamento delle deduzioni sociali nell’imposta alla fonte dei contribuenti non residenti, con particolare riguardo ai frontalieri italiani. Sulla base della giurisprudenza Schumacker e dell’Accordo sui frontalieri, si evidenzia come il sistema svizzero debba evitare non solo i conflitti negativi, ma anche quelli positivi, ossia il doppio riconoscimento degli oneri familiari nello Stato della fonte e in quello di residenza. Dopo aver valutato criticamente l’ipotesi di limitare la deduzione ai soli figli residenti in Svizzera, si propone una soluzione volta a escludere la deduzione sociale quando lo Stato di residenza è in grado di considerare la situazione personale e familiare del soggetto non residente che consegue redditi di fonte svizzera assoggettati limitatamente all’imposta alla fonte.
- Introduzione
- La determinazione dell’imposta alla fonte
- Evitare non solo i conflitti negativi, ma anche quelli positivi
- L’Accordo sui frontalieri e il divieto della tassazione ordinaria ulteriore
- La possibilità di ridurre le deduzioni dell’imposta alla fonte
- Conclusioni