La doppia imposizione intercantonale non giustifica la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato
Secondo il Tribunale federale la doppia imposizione intercantonale va eliminata nel corso della procedura ordinaria di tassazione
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_258/2024 del 21 maggio 2025; A. contro Autorità fiscale del Canton Lucerna.
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale di Lucerna, ritenendo corretta la reiezione della domanda di revisione presentata da A. contro la decisione di tassazione nel Canton Lucerna. Esaminando il merito, i giudici hanno stabilito che la doppia imposizione intercantonale non costituisce, di per sé, motivo di revisione di una decisione di tassazione cresciuta in giudicato, poiché l’art. 127 cpv. 3 Cost. non crea un diritto autonomo alla revisione oltre quelli previsti dalla legge. L’autorità lucernese, applicando l’art. 168 LT-LU, non ha quindi agito arbitrariamente nel respingere la domanda, dato che il contribuente avrebbe potuto far valere la presunta doppia imposizione già nella procedura ordinaria. Le difficoltà procedurali da lui invocate (errore nel calcolo dei termini, notifica via posta A-Plus) non giustificano la riapertura del caso. Di conseguenza, il ricorso contro il modo di agire delle autorità lucernesi è stato ritenuto infondato e quello contro le autorità zughesi inammissibile.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- L’autorità fiscale lucernese ritiene che A. sia assoggettato illimitatamente alle imposte avendovi il domicilio fiscale
- A. sostiene il contrario, ma le autorità non sono dello stesso parere
- Anche l’autorità fiscale zughese assoggetta illimitatamente A. alle imposte
- A. chiede una revisione della decisione di tassazione all’autorità fiscale lucernese che viene respinta
- Il ricorso al Tribunale federale
- Conclusione