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2026/4/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/La tassazione in caso di modifica della natura dell’assoggettamento (da limitato ad illimitato) nei rapporti intercantonali
Samuele Vorpe (2026) La tassazione in caso di modifica della natura dell’assoggettamento (da limitato ad illimitato) nei rapporti intercantonali. Novità fiscali (4) pp. 195-202 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
04/2026

La tassazione in caso di modifica della natura dell’assoggettamento (da limitato ad illimitato) nei rapporti intercantonali

Per il Tribunale federale è sempre necessario frammentare il periodo fiscale

Samuele Vorpe
Samuele Vorpe

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Sentenza TF n. 9C_416/2024 del 14 agosto 2025; A.A. contro autorità fiscale del Canton Vaud.

La controversia riguarda il calcolo dell’imposta in caso di passaggio da un assoggettamento limitato ad un assoggettamento illimitato nel contesto internazionale. Le autorità inferiori si sono attenute al principio dell’unità del periodo fiscale vigente nelle relazioni intercantonali. Il Tribunale federale è, tuttavia, giunto alla conclusione che esse hanno violato il diritto federale fissando l’aliquota d’imposta sulla base di una sola decisione di tassazione, tenendo conto di tutti i redditi del ricorrente sia in Svizzera che in Francia. Al contrario, esse avrebbero dovuto suddividere il periodo fiscale procedendo a due calcoli distinti ed emanando due decisioni distinte, poiché il ricorrente era assoggettato in maniera limitata da inizio gennaio a fine febbraio 2014 e in modo illimitato a partire da marzo 2014. Secondo il Tribunale federale questa soluzione si giustifica inoltre dal fatto che, da un lato, il ricorrente e la sua ex moglie, pur vivendo in comunione domestica nel 2014, non erano domiciliati nello stesso Stato nei mesi di gennaio e febbraio 2014 e, dall’altro, la Circolare AFC n. 30 raccomanda espressamente una tassazione separata in una simile situazione.

(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

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