Non basta l’annuncio del trasferimento di domicilio in un altro Cantone a metà dicembre
Il Tribunale federale afferma che il centro degli interessi effettivo prevale sulla semplice notifica di partenza per determinare il domicilio fiscale
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025, A.A. e B.A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
È controversa la questione se i contribuenti abbiano effettivamente trasferito il proprio domicilio dal Canton Ticino al Canton Zugo a metà dicembre 2020. Secondo il Tribunale federale, la determinazione del domicilio fiscale non dipende tanto dalle dichiarazioni dei contribuenti, e l’annuncio della partenza da un Comune o dell’arrivo in un altro non è determinante. Ciò che rileva è l’effettivo centro degli interessi vitali. Uno dei motivi principali che ha condotto all’attribuzione del domicilio fiscale al Canton Ticino è il fatto che i coniugi hanno continuato a lavorare a tempo pieno presso i rispettivi datori di lavoro in tale Cantone e che, fino alla primavera del 2021, hanno mantenuto un appartamento in locazione nel medesimo. Da ciò è derivata la conferma della sovranità fiscale del Canton Ticino per il 2020. Gli insorgenti, inoltre, non hanno fornito elementi decisivi da contrapporre a quelli valutati, i quali rendono altamente verosimile la conclusione raggiunta dall’autorità fiscale.
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Le richieste dei coniugi
- La determinazione del domicilio fiscale
- L’onere probatorio
- Nessun arbitrio nell’accertamento dei fatti e/o nell’apprezzamento
- La situazione accertata dalla Camera di diritto tributario
- Per il Tribunale federale il domicilio fiscale dei coniugi si trova in Ticino per le imposte cantonali
- Anche ai fini dell’imposta federale il luogo è in Ticino
- Conclusione