L’IRAP sui dividendi bancari è contraria alla Direttiva Madre-Figlia
La norma che assoggetta ad imposizione IRAP il 50% dei dividendi bancari di fonte unionale è incompatibile con l’art. 4 Direttiva Madre-Figlia, che limita l’imposizione societaria in capo alle società madri dei dividendi percepiti da società figlie con sede in altri Stati membri dell’UE
Professore presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
Avvocato
Dottore Commercialista
CGUE, cause riunite da C-92/24 a C-94/24, Banca Mediolanum contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, del 1° agosto 2025.
L’art. 4 Direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (cd. Madre-Figlia), deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro dell’UE che ha scelto il sistema previsto dal par. 1, lett. a, di tale articolo può assoggettare ad imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro dell’UE percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri dell’UE, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.
- I fatti di causa e le questioni affrontate dalla Corte di Giustizia
- La disciplina IRAP delle banche
- La Direttiva Madre-Figlia e il suo recepimento nella normativa domestica
- Lo svolgimento del processo e i motivi della decisione
- Riduzione dell’imponibilità al 5% dei dividendi di fonte comunitaria
- Considerazioni in merito a possibili discriminazioni di dividendi di fonte diversa da quella comunitaria
- Conclusioni