Gli effetti della Direttiva FASTER sugli intermediari finanziari europei e nei rapporti Svizzera-UE
Un focus sulla figura dell’intermediario finanziario certificato e sui possibili effetti per la Svizzera derivanti da un eventuale recepimento della Direttiva FASTER
Responsabile Pagani Group Corporate Services SA, Succursale di Bellinzona
MAS SUPSI in Tax Law
Le procedure di rimborso dell’imposta alla fonte trattenuta in eccesso su dividendi ed interessi prevedono iter complessi, costosi, poco uniformi e non garantiscono la prevenzione di pratiche abusive. Al fine di rendere i sistemi di sgravio delle ritenute alla fonte su dividendi ed interessi cross-border più efficienti, promuovere gli investimenti transfrontalieri e contrastare comportamenti elusivi, il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva n. 2025/50/UE relativa ad un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (cd. Direttiva FASTER), che attribuisce un ruolo centrale agli intermediari finanziari. Pur non essendo vincolata dalla normativa europea, la Svizzera potrebbe inserirsi in questo contesto, recependo, mediante accordo con l’UE, le misure promosse dalla Direttiva FASTER. Ciò consentirebbe di armonizzare la prassi in materia di ritenute alla fonte, di rafforzare la propria attrattività e competitività nell’ambito degli investimenti transfrontalieri e promuovere la trasparenza nei flussi finanziari internazionali.