L’associazione che gestisce un ostello no profit e un hotel non può beneficiare dell’esenzione fiscale
La concessione dell’esenzione fiscale presuppone che l’attività orientata al conseguimento di un utile abbia un carattere subordinato rispetto a quella di pubblica utilità
MLaw, avvocato praticante
Docente-ricercatore SUPSI
Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Sentenza del Tribunale federale n. 9C_165/2024 del 28 ottobre 2024; Autorità fiscale del Canton San Gallo contro l’associazione A.
L’associazione A. ha quale scopo quello di gestire l’ostello B., istituzione sociale di utilità pubblica, e l’hotel C. Dal 1° gennaio 2012 ha potuto beneficiare dell’esenzione fiscale, fino a quando, il 2 settembre 2020, l’autorità fiscale cantonale ha avviato una procedura di verifica per valutare se i criteri per beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle imposte fossero ancora soddisfatti. L’autorità fiscale ha, quindi, revocato il beneficio dell’esenzione fiscale dell’associazione A. con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2018, decisione impugnata e riformata dal Tribunale cantonale amministrativo sangallese, che ha accolto il ricorso presentato dall’associazione A. Aggravandosi dinnanzi al Tribunale federale, il fisco sangallese ha chiesto l’annullamento e postulato la revoca del beneficio dell’esenzione fiscale per l’associazione A. a far tempo dal periodo fiscale 2020, rinunciando, quindi, alla revoca con effetto retroattivo per i periodi 2018 e 2019 inizialmente pretesa. L’Alta Corte ha accolto il ricorso, confermando quanto postulato dall’autorità fiscale ricorrente. Secondo il Tribunale federale, l’attività dell’associazione A. non era svolta in modo disinteressato ed altruista, requisito essenziale per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle imposte. Inoltre, secondo il giudizio dell’Alta Corte, la concessione dell’esenzione fiscale all’associazione è lesiva del principio della neutralità della concorrenza, poiché le consentirebbe di offrire sul mercato i propri servizi a prezzi più bassi, ciò che condurrebbe ad un’alterazione della libera concorrenza per rapporto ad altri operatori del settore alberghiero regolarmente obbligati a pagare le imposte. Anche l’argomento dell’associazione A. relativo al principio della buona fede e, dunque, all’aspettativa concreta fondata sulla concessione dell’esenzione fiscale da molti anni si è rivelato inconsistente. Le autorità fiscali, infatti, non sono vincolate dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti e possono apprezzare le concrete circostanze di fatto e di diritto diversamente in successivi periodi fiscali.
- I fatti iniziali
- La decisione del Tribunale
- Rilievo introduttivo sull’oggetto litigioso
- Le disposizioni statutarie dell’associazione A.
- Le condizioni che configurano la pubblica utilità
- I principi generali relativi al criterio dell’esclusività dell’impiego dei fondi
- Secondo l’autorità inferiore l’associazione A. rispetta il criterio dell’esclusività dell’impiego dei fondi
- Il Tribunale federale è di tutt’altro avviso
- Il beneficio dell’esenzione fiscale concesso all’associazione A. viola il diritto federale e la libera concorrenza
- L’associazione A. non può nemmeno prevalersi del principio della buona fede
- Conclusione