La franchigia dei lavoratori frontalieri riproporziona il foreign tax credit?
Il foreign tax credit spettante in Italia per le imposte assolte all’estero deve essere riproporzionato per il lavoratore frontaliero che per effetto della franchigia riduce il proprio reddito da assoggettare a imposizione

Avvocato Tributarista e Societario
Studio legale tributario “Parisi Tax Firm & Partners” in Trento e Bologna
Docente di Diritto Tributario SNA “Presidenza del Consiglio dei Ministri” e
Scuola di Polizia economico finanziaria
Sentenza n. 944/12/23 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sez. 12.
Ai sensi dell’art. 165, comma 1, TUIR in caso di redditi prodotti all’estero che concorrono a formare il reddito complessivo, le relative imposte estere sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. In ogni caso il credito di imposta non può eccedere l’imposta netta del periodo in cui il reddito stesso matura.
- Premessa
- Il pensiero dell’Agenzia delle Entrate
- Il caso e la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna
- Il coordinamento tra le disposizioni domestiche e quelle convenzionali in merito al foreign tax credit
- La “nuova” franchigia del lavoratore frontaliero
- Le criticità della sentenza
- Conclusioni