Deducibilità di “altre spese professionali” per percettori di rimborsi spese forfettari
In presenza di un regolamento approvato dall’autorità fiscale del Cantone di sede, un rimborso spese sotto forma di forfait mensile non osta alla deduzione forfettaria di “altre spese professionali”
Avvocato, LL.M., Esperto fiscale dipl.
Partner presso lo Studio legale Bär & Karrer SA
Sentenza TF n. 9C_643/2022 del 24 luglio 2023 (destinata a pubblicazione), Deduzione per altre spese professionali in presenza di un rimborso spese forfettario pagato dal datore di lavoro – art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD.
Le spese di rappresentanza versate dal datore di lavoro su una base forfettaria, in applicazione di un regolamento complementare per personale dirigente dall’autorità fiscale del Cantone di sede del datore di lavoro, devono essere accettate senza riserve dalle altre autorità fiscali, comprese quelle di altri Cantoni. L’autorità fiscale competente per la tassazione del lavoratore dipendente deve, quindi, limitarsi a verificare se l’importo versato corrisponde all’indennità prevista dal regolamento spese e non può, invece, sindacare sull’adeguatezza dell’indennità rispetto alle spese effettivamente sostenute dal lavoratore. Per lo stesso motivo, si considera che un’indennità di rappresentanza versata sulla base di un regolamento sulle spese approvato dall’autorità fiscale del Cantone di sede del datore di lavoro non comprenda alcuna rifusione di spese di competenza del dipendente (“altre spese professionali” ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD). Di conseguenza, pur percependo un’indennità di rappresentanza, il lavoratore dipendente è libero di far valere la deduzione forfettaria per le altre spese professionali, senza dover comprovare che le proprie spese superino l’indennità ricevuta dal datore di lavoro.