La costituzione di una riserva di fluttuazione
L’accantonamento per il rischio generale di fluttuazioni future sul portafoglio titoli rappresenta un onere non giustificato dall’uso commerciale e non è deducibile dall’utile imponibile
MLaw, avvocato praticante
Docente-ricercatore SUPSI
Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Sentenza TF n. 9C_625/2023 del 19 febbraio 2025; A. SA contro Autorità fiscale del Canton Zurigo.
Nel periodo fiscale 2019, la A. SA ha valutato i propri titoli al corso della data di chiusura del bilancio, conseguendo un utile di rivalutazione di fr. 560’823. Allo stesso tempo, ha effettuato un aumento delle riserve di fluttuazione nell’importo corrispondente, portando quelle già presenti (1’087’227,34) a fr. 1’648’049,95, determinando così la neutralizzazione dell’utile conseguito. L’autorità fiscale zurighese, tuttavia, non ha riconosciuto la riserva, operando una ripresa fiscale e aumentando l’utile imponibile nella misura dell’intero ammontare della riserva di fluttuazione. In altre parole, il fisco zurighese non solo non ha riconosciuto la nuova costituzione della riserva di fluttuazione, bensì anche i valori già presenti. Dopo un reclamo dinnanzi alla stessa autorità fiscale e un ricorso al Tribunale di ricorso in materia fiscale, il Tribunale amministrativo zurighese, adito dall’autorità fiscale, ha stabilito che la riserva di fluttuazione era solo parzialmente deducibile e che, di conseguenza, per ragioni di buona fede, la ripresa fiscale per il periodo fiscale 2019 era giustificata solamente nella misura della nuova costituzione delle riserve di fluttuazione, vale a dire per l’importo di fr. 560’823. Contro la predetta decisione, la contribuente ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Nella pronuncia qui in discussione, l’Alta Corte ha confermato il giudizio dell’autorità fiscale zurighese, negando la deducibilità della riserva di fluttuazione costituita e respingendo, pertanto, il ricorso.
- I fatti iniziali
- L’autorità fiscale zurighese effettua una ripresa fiscale in aumento dell’utile imponibile nella misura delle riserve di fluttuazione
- Il Tribunale amministrativo zurighese accoglie parzialmente il ricorso e rinvia gli atti all’autorità fiscale per una nuova decisione
- La A. SA ricorre al Tribunale federale
- La decisione del Tribunale federale
- Rilievi di ordine procedurale
- Il riconoscimento fiscale degli accantonamenti
- Gli argomenti dell’istanza inferiore e l’antitetica tesi della contribuente
- Per il Tribunale federale non è ammissibile costituire un accantonamento per il rischio generale di fluttuazioni future sui titoli
- Il Tribunale federale rigetta tutti gli argomenti della ricorrente a favore dell’ammissibilità della costituzione della riserva di fluttuazione
- Il mancato riconoscimento fiscale delle riserve di fluttuazione non si pone in contrasto con il precetto della trasparenza nella presentazione dei conti
- Il riconoscimento fiscale delle riserve di fluttuazione è, invece, inconciliabile con il principio di periodicità
- Il mancato riconoscimento della riserva di fluttuazione non penalizza le imprese che bilanciano i titoli al valore di mercato
- Il ricorso, infondato, è dunque stato respinto dal Tribunale federale
- Conclusioni