L’istituto giuridico della sostituzione fedecommissaria
L’istituto della sostituzione fedecommissaria può essere utilizzato per un’ottimizzazione della devoluzione dei beni ereditari a livello civilistico e/o a livello fiscale
Già capo dell’Ufficio delle imposte
di successione e donazione della
Divisione delle contribuzioni
Già docente del modulo “Imposte di successione
e di donazione” al MAS SUPSI in Tax Law
L’istituto giuridico della sostituzione fedecommissaria consente al disponente (testatore) di disciplinare la propria successione in modo che i beni vengano devoluti consecutivamente, dapprima all’erede istituito e, successivamente, all’erede sostituito. Utilizzando tale istituto giuridico il disponente può ottimizzare la sua successione dal profilo civilistico e, se necessario, dal profilo fiscale (in materia di imposte sulle successioni). Vi sono due tipi di sostituzione fedecommissaria: (i) quella ordinaria, nell’ambito della quale l’erede istituito è gravato dall’obbligo di trasferire i beni oggetto del fedecommesso all’erede sostituito, generalmente al momento del suo decesso o in un altro momento stabilito dal disponente. Poiché i beni in questione devono essere trasmessi, per quanto possibile, integri al sostituito, la consegna dell’eredità all’istituito ha luogo contro prestazione di garanzia, salvo dispensa espressa da parte del disponente; (ii) quella sulla rimanenza (de residuo), nell’ambito della quale all’erede istituito non incombe alcun obbligo di prestare garanzia per la trasmissione dei beni all’erede sostituito, con riserva di eventuali provvedimenti appropriati in caso di abuso manifesto da parte dell’erede istituito dei diritti conferitigli dal testatore. Un erede legittimario (riservatario) non è tenuto ad accettare una sostituzione fedecommissaria che gravi la sua legittima e può pretendere la stessa quale eredità libera, da destinare alla sua morte ai suoi eredi. L’istituto giuridico in questione potrebbe servire ad ottimizzare la devoluzione di beni ereditari da parte del disponente anche in ambito fiscale, considerato che l’erede e il legatario sostituiti (che ereditano in seconda battuta) sono successori (erede rispettivamente legatario) del disponente e non dell’istituito. Quindi, ai fini dell’imposta di successione si deve tener conto, nell’ambito di una sostituzione fedecommissaria, del grado di parentela intercorrente tra il disponente e il sostituito (che generalmente sono parenti consanguinei) e non di quello intercorrente tra l’istituito e il sostituito (che potrebbero anche essere parenti per affinità).