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2026/1/Diritto tributario internazionale e dell'UE/Il requisito di “sostanza” minima in caso di strutture di “treaty shopping” e similari
Patrick Schubiger (2026) Il requisito di “sostanza” minima in caso di strutture di “treaty shopping” e similari. Novità fiscali (1) pp. 28-34 ISSN 2235-4573
Diritto tributario internazionale e dell'UE
01/2026

Il requisito di “sostanza” minima in caso di strutture di “treaty shopping” e similari

Il concetto di sostanza nel diritto tributario nazionale ed internazionale è ancora alla ricerca di una sua definizione?

Patrick Schubiger
Patrick Schubiger

Andersen Tax & Consulting AG, Partner
Lic. rer.pol., MA of Arts (Economics)
WU Vienna Transfer Pricing
MAS Swiss and International Taxation, FH, LL.M:
MAS VAT FH, LL.M., CAS FH Zollrecht
già perito fiscale presso la Divisione
delle contribuzioni del Canton Ticino

Il limite tra la legittima pianificazione fiscale e lo sconfinamento in ambito elusivo è molto labile. Uno di questi limiti è certamente legato al concetto di “sostanza”. In Svizzera conosciamo bene il focus dell’enunciato “sostanza” quando, di fronte a società che vengono identificate come società “buca lettere” (“letterbox”), per lo più appunto a causa della loro mancanza di “sostanza”, vengono attratte a tassazione in Cantoni diversi dal Cantone di sede. Il concetto di “sostanza” non è un concetto legale che appare nei nostri codici tributari, ma è una sussunzione giudiziale, a volte arbitraria. L’obiettivo del presente contributo è quello di introdurre ai diversi termini che si incontrano di frequente nel diritto tributario internazionale che hanno un legame con il concetto di “sostanza”, così come quello di presentare alcune decisioni tributarie classiche che ne esemplificano il concetto a livello svizzero. Da queste decisioni si dedurranno i requisiti minimi di sostanza necessaria al riconoscimento fiscale di strutture internazionali.

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