Punibilità per sottrazione d’imposta preventiva in caso di prestazioni valutabili in denaro
Responsabilità personale del responsabile delle pratiche contabili e fiscali della società in caso di una remunerazione eccessiva di un prestito ottenuto da una società del gruppo
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 6B_90/2024 del 3 febbraio 2025; A contro AFC, DAPI e Ministero pubblico centrale del Canton Vaud.
Il Tribunale cantonale vodese ha condannato il ricorrente ad una multa di fr. 8’000 per aver sottratto un’imposta preventiva di circa fr. 200’000 ritenendo che egli, nella sua qualità di responsabile delle pratiche contabili e fiscali della B SA, avesse omesso, almeno per dolo eventuale, di comunicare all’AFC delle prestazioni valutabili in denaro. Sul piano materiale era controverso se, alla scadenza dell’obbligo di dichiarazione, egli fosse a conoscenza delle prestazioni valutabili in denaro derivanti da una remunerazione eccessiva di un prestito ottenuto da una società del gruppo. Il Tribunale federale ha ritenuto che ciò fosse il caso alla luce, in particolare, della ripresa fiscale effettuata dall’AFC ai fini dell’imposta sull’utile della società basata su di un accordo stipulato prima della scadenza del termine di dichiarazione ai fini dell’imposta preventiva.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Le richieste di A.
- L’irricevibilità dell’appello
- La violazione del diritto di essere sentito
- La violazione dei principi ne bis in idem e della buona fede
- L’arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove
- La sottrazione d’imposta ai fini dell’imposta preventiva
- La punibilità dell’autore che ha commesso il reato
- Conclusione