La doppia imposizione intercantonale e i limiti alla revisione delle decisioni fiscali definitive
Il Tribunale federale si pronuncia sull’ammissibilità della doppia imposizione intercantonale quale motivo di revisione
MLaw, avvocato praticante
Sentenza TF n. 9C_489/2024 del 1° maggio 2025; A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Zugo.
La A. SA ha chiesto la revisione delle decisioni di tassazione cresciute in giudicato concernenti i periodi fiscali 2015-2018 nel Canton Zugo, al fine di evitare una doppia imposizione intercantonale dopo che anche il Canton Zurigo ha rivendicato la propria sovranità fiscale. Nella sua istanza di revisione concernente l’imposta federale diretta, la ricorrente non ha fatto valere alcun motivo di revisione ammissibile; non è dunque criticabile il fatto che l’autorità fiscale di Zugo non sia entrata nel merito dell’istanza di revisione. Il Tribunale federale ha confermato che la doppia imposizione intercantonale non costituisce, di per sé, un motivo di revisione ai sensi dell’art. 51 LAID. Non è contestabile, in quanto non arbitrario, che il Canton Zugo non abbia preso in considerazione l’annullamento o la modifica a posteriori delle decisioni di tassazione per doppia imposizione intercantonale cresciuta in giudicato. Il Tribunale federale ha, quindi, respinto il ricorso.