La Corte di Giustizia ancora sulla DAC 6
La DAC 6 non viola il rispetto della vita privata in relazione al segreto professionale degli intermediari diversi dagli avvocati
Professore associato di Diritto tributario, Università di Bergamo
Dottore commercialista
CGUE, causa C-623/22, Belgian association of Tax Lawyers, del 29 luglio 2024.
La Direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, non viola i principi di uguaglianza e non discriminazione, il principio di certezza e di legalità riferito alle sanzioni; l’invalidità dell’obbligo posto dall’art. 8-bis-ter, par. 5, della Direttiva, per violazione del rispetto della vita privata, riferito agli avvocati nei cui confronti opera il segreto professionale, non si estende ad altri intermediari diversi dagli avvocati; l’obbligo di comunicazione da parte di intermediari, nei cui confronti non opera il segreto professionale, di operazioni lecite comportanti o meno un vantaggio fiscale, non costituisce un’ingerenza nella vita privata.
- Introduzione
- Le questioni affrontate nella causa C-623/22
- La prima questione: l'ambito di applicazione della Direttiva
- La seconda questione: la certezza del diritto
- La terza questione: la decorrenza dei termini di comunicazione
- La quarta questione: il segreto professionale
- L'interpretazione del segreto professionale
- L'ingerenza nella vita privata
- Conclusioni