Le tassazioni d’ufficio punitive portano alla loro nullità
Si presume che vi sia un motivo punitivo quando l’autorità fiscale aumenta di anno in anno gli elementi imponibili di un contribuente senza una precisa motivazione
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_673/2023 del 19 agosto 2024; A.A contro autorità fiscale del Canton Berna.
Il Tribunale federale ha dovuto verificare se le tassazioni emanate d’ufficio per gli anni 2006-2009 fossero nulle, arrivando alla conclusione che l’autorità fiscale bernese aveva commesso una grave violazione del diritto procedurale abusando della tassazione d’ufficio per punire il contribuente che non aveva presentato la dichiarazione d’imposta e aveva partecipato in modo insufficiente alla procedura di tassazione. Unitamente all’evidente inesattezza materiale delle tassazioni, ciò comporta la nullità delle decisioni di tassazione per gli anni 2006-2009. Si presume che vi sia un motivo punitivo quando l’autorità fiscale aumenta di anno in anno gli elementi imponibili di un contribuente senza una precisa motivazione, sebbene non solo non vi sia alcun indizio di un aumento della capacità contributiva, ma al contrario vi sia un indizio che le valutazioni precedenti siano state eccessive.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Le richieste del ricorso da parte del ricorrente
- Vi è violazione del divieto d’arbitrio da parte dell’autorità inferiore per non aver accertato la nullità delle decisioni di tassazione?
- Le motivazioni del ricorrente
- Quando le decisioni di tassazione si possono considerare nulle?
- L’oggetto litigioso può essere esteso motu proprio dall’autorità fiscale ad ulteriori periodi fiscali?
- La competenza per giudicare e constatare la nullità delle decisioni di tassazione
- L’autorità inferiore ha oltrepassato le sue competenze
- Le conseguenze giuridiche della decisione impugnata
- La validità delle tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali 2006-2009
- Quando l’autorità fiscale può procedere con una tassazione d’ufficio?
- Come deve essere effettuata una tassazione d’ufficio?
- Quando si può inoltrare un reclamo contro una decisione di tassazione d’ufficio?
- La decisione di tassazione d’ufficio può essere dichiarata nulla per motivi fiscali e punitivi?
- In caso di pignoramento di salario la decisione di tassazione d’ufficio può essere dichiarata nulla?
- I verbali di pignoramento nei confronti del ricorrente
- Il fisco bernese doveva presumere che i verbali di pignoramento erano indizi del fatto che le tassazioni d’ufficio erano eccessive
- Il fisco bernese avrebbe inoltre potuto consultate le decisioni di tassazione del Cantone d’origine del ricorrente
- Le decisioni di tassazione d’ufficio devono essere considerate nulle per il periodo fiscale 2006-2009
- Le motivazioni del Tribunale federale per considerare nulle le decisioni di tassazione d’ufficio
- Conclusioni