Tra sorelle non è applicabile l’esenzione ai fini dell’imposta di successione ticinese
La sorella erede non può pretendere l’esenzione dall’imposta di successione, in virtù di un giudizio sui sentimenti e sul legame affettivo, poiché ci si basa sui rapporti di diritto civile

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_388/2024 del 18 settembre 2024; A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A., sorella erede della defunta, contro l’imposizione dell’imposta di successione ticinese al 15,5%. La beneficiaria sosteneva che il suo legame con la sorella defunta fosse equivalente a quello coniugale e richiedeva l’esenzione prevista per coniugi o partner registrati. L’Alta Corte ha chiarito che le esenzioni fiscali si basano esclusivamente su rapporti definiti dal diritto civile e non su valutazioni affettive soggettive. Inoltre, i ricorsi presentati, sia in materia di diritto pubblico che costituzionale, sono stati giudicati inammissibili o infondati per difetti di motivazione e mancata dimostrazione di violazioni di principi costituzionali o del divieto di arbitrio. Il Tribunale ha concluso affermando che l’aliquota applicabile è conforme alla Legge tributaria ticinese.