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2025/6/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/Tra sorelle non è applicabile l’esenzione ai fini dell’imposta di successione ticinese
Samuele Vorpe (2025) Tra sorelle non è applicabile l’esenzione ai fini dell’imposta di successione ticinese. Novità fiscali (6) pp. 347-350 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
06/2025

Tra sorelle non è applicabile l’esenzione ai fini dell’imposta di successione ticinese

La sorella erede non può pretendere l’esenzione dall’imposta di successione, in virtù di un giudizio sui sentimenti e sul legame affettivo, poiché ci si basa sui rapporti di diritto civile

Samuele Vorpe
Samuele Vorpe

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Sentenza TF n. 9C_388/2024 del 18 settembre 2024; A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A., sorella erede della defunta, contro l’imposizione dell’imposta di successione ticinese al 15,5%. La beneficiaria sosteneva che il suo legame con la sorella defunta fosse equivalente a quello coniugale e richiedeva l’esenzione prevista per coniugi o partner registrati. L’Alta Corte ha chiarito che le esenzioni fiscali si basano esclusivamente su rapporti definiti dal diritto civile e non su valutazioni affettive soggettive. Inoltre, i ricorsi presentati, sia in materia di diritto pubblico che costituzionale, sono stati giudicati inammissibili o infondati per difetti di motivazione e mancata dimostrazione di violazioni di principi costituzionali o del divieto di arbitrio. Il Tribunale ha concluso affermando che l’aliquota applicabile è conforme alla Legge tributaria ticinese.

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