IVA, doppia utilizzazione e principi costituzionali
Il Tribunale federale ha confermato l’agire dell’AFC che ha riconosciuto un caso di “doppia utilizzazione” nei confronti di una società di pubblica utilità attiva nelle manifestazioni carnevalesche

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_510/2024 del 31 ottobre 2024; società A. contro Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
La chiave di ripartizione stabilita dall’AFC per determinare la deduzione dell’imposta precedente ammessa in caso di doppia utilizzazione è stata confermata dall’autorità giudiziaria inferiore che ha pure negato una violazione dei diritti costituzionali di essere sentiti e dell’arbitrio. Ad una conclusione più favorevole alla ricorrente non conduce neppure il richiamo al principio della buona fede, al principio della parità di trattamento, nonché al principio della proporzionalità.
- I fatti iniziali
- L’AFC procede ad un recupero d’imposta IVA a causa di una fattispecie di “doppia utilizzazione”
- La società A. reclama senza successo contro la decisione dell’AFC contestando la “doppia utilizzazione” dei costi sostenuti
- Il Tribunale amministrativo federale si esprime come l’AFC in merito alla “doppia utilizzazione”
- Il ricorso al Tribunale federale
- Conclusioni