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2025/6/IVA e imposte indirette/Il trattamento fiscale nei rapporti intracantonali e intercantonali di un legato costituito da un immobile
Vittorio Primi (2025) Il trattamento fiscale nei rapporti intracantonali e intercantonali di un legato costituito da un immobile. Novità fiscali (6) pp. 332-341 ISSN 2235-4573
IVA e imposte indirette
06/2025

Il trattamento fiscale nei rapporti intracantonali e intercantonali di un legato costituito da un immobile

Esame della giurisprudenza del Tribunale federale, con particolare riferimento alla sentenza n. 2C_139/2015 del 17 aprile 2015

Vittorio Primi
Vittorio Primi

Già capo dell’Ufficio delle imposte
di successione e donazione della
Divisione delle contribuzioni
Già docente del modulo “Imposte di successione
e di donazione” al MAS SUPSI in Tax Law

Nel presente contributo si esamina l’imposizione, ai fini dell’imposta di successione, del legatario di un bene immobile, che ha luogo in modo differenziato a dipendenza del fatto che l’oggetto del legato riguardi una successione soggetta unicamente alla sovranità fiscale del Cantone di ultimo domicilio del de cuius o una successione soggetta alla sovranità fiscale di più di un Cantone. Se l’immobile oggetto del legato fa parte di una successione imponibile unicamente nel Cantone di ultimo domicilio del de cuius, il legatario è imposto integralmente in tale Cantone sulla base delle aliquote previste dalla relativa legislazione cantonale. Per contro, se l’immobile oggetto del legato fa parte di una successione imponibile in più Cantoni, il legatario può essere imposto proporzionalmente in tutti i Cantoni interessati alla successione, in applicazione della giurisprudenza stabilita dal Tribunale federale, in base alla quale ogni Cantone interessato al riparto intercantonale ha il diritto di tassare qualsiasi legato nella proporzione esistente tra il valore dei beni soggetti alla sua sovranità fiscale e il valore totale dei beni, indipendentemente dal fatto che si tratti di beni immobili o i beni mobili. Nel caso in cui il legatario dovesse essere imposto proporzionalmente in due o più Cantoni, ciascuno di essi applicherebbe le proprie norme fiscali, comprese le proprie aliquote.

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