L’onere probatorio in caso di prestazioni valutabili in denaro
La distribuzione dissimulata di utili non è considerabile a priori una prestazione valutabile in denaro imponibile per l’azionista, ma in caso di accertamento, egli ha un accresciuto onere probatorio
BLaw
Assistente, Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Sentenza TF n. 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025; A. e B. contro Divisione delle contribuzioni della Repubblica del Cantone Ticino.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A., amministratore unico con firma individuale e azionista unico della D. SA, e di sua moglie B. Ciò che a livello societario viene considerato come una distribuzione dissimulata di utili rappresenta anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per l’azionista. È compito dell’autorità fiscale portare le prove che la società ha accordato ad un azionista una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata in cambio. L’azionista dovrà in seguito dimostrare il contrario criticando nel dettaglio la natura e l’importo delle prestazioni. In caso contrario una ripresa è giustificata. L’onere della prova accresciuto di A. è stato disatteso. Il Tribunale federale ha, dunque, respinto il ricorso.