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2025/5/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/L’onere probatorio in caso di prestazioni valutabili in denaro
Barbara Veziano (2025) L’onere probatorio in caso di prestazioni valutabili in denaro. Novità fiscali (5) pp. 298-302 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
05/2025

L’onere probatorio in caso di prestazioni valutabili in denaro

La distribuzione dissimulata di utili non è considerabile a priori una prestazione valutabile in denaro imponibile per l’azionista, ma in caso di accertamento, egli ha un accresciuto onere probatorio

Barbara Veziano
Barbara Veziano

BLaw
Assistente, Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI

Sentenza TF n. 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025; A. e B. contro Divisione delle contribuzioni della Repubblica del Cantone Ticino.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A., amministratore unico con firma individuale e azionista unico della D. SA, e di sua moglie B. Ciò che a livello societario viene considerato come una distribuzione dissimulata di utili rappresenta anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per l’azionista. È compito dell’autorità fiscale portare le prove che la società ha accordato ad un azionista una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata in cambio. L’azionista dovrà in seguito dimostrare il contrario criticando nel dettaglio la natura e l’importo delle prestazioni. In caso contrario una ripresa è giustificata. L’onere della prova accresciuto di A. è stato disatteso. Il Tribunale federale ha, dunque, respinto il ricorso.

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