Parità di trattamento “estesa” alle spese professionali
Per i residenti in Svizzera vale nello Stato della fonte il trattamento nazionale riservato ai soggetti ivi residenti, nonché ai residenti di altri Stati membri dell’UE o dello SEE
Partner – Pirola Pennuto Zei & Associati,
LL.M. (cum laude) in Diritto Tributario presso l’Università di Leiden
CGUE, causa C-627/22 del 30 maggio 2024, AB contro Finanzamt Köln-Süd.
Con la sentenza pronunciata nella causa C-627/22 del 30 maggio 2024 la CGUE ha fornito un’interpretazione agli artt. 7 e 15 ALC, in combinato disposto con l’art. 9, par. 2, Allegato I. La sentenza merita di essere segnalata perché estende in favore di un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, seppur cittadino tedesco, il trattamento nazionale riservato ai soggetti residenti in Germania e in altri Stati membri dell’UE e dello SEE (il diritto all’imposizione su richiesta) introdotto per questi ultimi come reazione alla sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker (C‑279/93). La sentenza verte, tuttavia, sulla deduzione delle spese professionali e, sotto tale profilo, finisce con l’estendere alla fattispecie de qua il principio delle sentenze Gerritse (C-234/01) e Scorpio (C-290/04), successive alla firma dell’ALC.