I Cantoni Zugo e Zurigo si contendono la riscossione dell’imposta federale diretta della A. SA
Soltanto l’AFC può decidere il conflitto di competenza tra Cantoni in merito al luogo della tassazione ai fini dell’imposta federale diretta
MLaw, avvocato praticante
Docente-ricercatore SUPSI
Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Sentenza TF n. 9C_323/2023 del 7 agosto 2024; Autorità fiscale del Canton Zugo contro A. SA.
I Cantoni sono tenuti a riscuotere l’imposta federale diretta presso le persone fisiche e giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale (art. 105 cpvv. 1 e 3 LIFD).Il diritto attualmente in vigore non permette, pertanto, che una persona fisica o giuridica sia imponibile ai fini dell’imposta federale diretta per appartenenza personale in un Cantone, mentre per appartenenza economica in un altro Cantone o in più Cantoni, ciò che deriva dai principi dell’unità del luogo della tassazione e della riscossione. Nel caso in cui due o più Cantoni considerino un contribuente imponibile in virtù della sua appartenenza personale nel Cantone e rivendichino, dunque, la propria sovranità fiscale, rispettivamente contestino la competenza dell’altro Cantone, la LIFD prevede un istituto giuridico particolare per dirimere la controversia che ne scaturisce: si tratta della decisione di accertamento del luogo della tassazione emessa dall’AFC (art. 108 cpv. 1 LIFD). Nella pronuncia qui in discussione, sia il Canton Zugo (Cantone di sede) che il Canton Zurigo (luogo dell’amministrazione effettiva) hanno emesso la rispettiva decisione di tassazione ai fini dell’imposta federale diretta, la prima delle quali – quella zughese – è cresciuta in giudicato. Stante l’art. 108 LIFD e la competenza esclusiva dell’AFC di fissare il luogo della tassazione per l’imposta federale diretta in caso di controversie tra due o più Cantoni, la decisione del Canton Zugo, rivelatosi incompetente, è stata dichiarata nulla ab initio dal Tribunale federale, e ciò a prescindere da un comportamento in malafede della convenuta, alla quale sono stati tuttavia imputati i costi per il dispendio amministrativo generato dal suo agire scorretto.
- I fatti iniziali
- Le decisioni di tassazione delle autorità fiscali dei Cantoni Zugo e Zurigo e la prima decisione del Tribunale federale (n. 2C_663/2019 del 26 marzo 2020)
- La susseguente procedura ex art. 108 LIFD in merito alla determinazione del luogo di tassazione e la decisione dell’AFC
- La decisione del Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso della A. SA contro la decisione di accertamento dell’AFC
- L’autorità fiscale del Canton Zugo interpone ricorso al Tribunale federale
- La decisione del Tribunale federale
- La riscossione dell’imposta federale diretta da parte dei Cantoni
- La decisione di tassazione del Canton Zugo è nulla
- L’eccezione di perenzione del diritto di ricorrere sollevata dall’autorità fiscale zughese cade, pertanto, nel vuoto
- Come regolare, allora, i rapporti?
- La quota cantonale del 17% all’imposta federale diretta spetta al Canton Zurigo
- La A. SA deve risarcire i costi sostenuti dal Canton Zugo a causa del suo atteggiamento in malafede
- In sintesi
- Conclusioni