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2025/4/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/Beneficiario effettivo, società offshore e imposta preventiva
Samuele Vorpe (2025) Beneficiario effettivo, società offshore e imposta preventiva. Novità fiscali (4) pp. 224-231 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
04/2025

Beneficiario effettivo, società offshore e imposta preventiva

Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione dell’AFC di rifiutare il rimborso dell’imposta preventiva ad una persona fisica che si è manifestata beneficiaria effettiva, benché i dividendi e gli interessi siano stati percepiti dalle sue società offshore

Samuele Vorpe
Samuele Vorpe

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Sentenza TAF n. A-4469/2020 del 14 agosto 2023; A. contro Amministrazione federale delle contribuzioni.

La signora A., residente in Italia, ha chiesto all’AFC il rimborso dell'imposta preventiva sui dividendi e interessi svizzeri, sostenendo di agire in qualità di beneficiaria effettiva di società offshore che hanno incassato tali proventi. Il Tribunale amministrativo federale, considerando la signora A. non la beneficiaria effettiva ai sensi della CDI CH-ITA, ha rigettato il ricorso, confermando che i redditi erano stati incassati dalle società offshore e che non sono stati trasferiti alla ricorrente. Secondo i giudici federali il criterio di beneficiario effettivo deve essere valutato secondo il diritto svizzero, quale Stato della fonte dei redditi. Inoltre, il principio della trasparenza (“Durchgriff”) invocato dalla ricorrente non è applicabile per avvantaggiarla, ma si applica nei casi di abuso. La doppia imposizione risultante dalle scelte strutturali della ricorrente non costituisce, infatti, una valida ragione per concedere il rimborso dell’imposta preventiva.

Indice
  1. I fatti iniziali
    1. La domanda di rimborso dell’imposta preventiva da parte di una persona fisica residente in Italia
    2. L’AFC ha respinto la domanda in quanto la persona fisica non sarebbe la beneficiaria effettiva
    3. La contribuente chiede una reiezione della domanda di rimborso
    4. L’AFC ha respinto nuovamente la domanda
  2. Il ricorso al Tribunale amministrativo federale
    1. L’oggetto del ricorso
    2. Il campo di applicazione soggettivo della CDI CH-ITA
    3. La procedura applicabile alle domande di rimborso dell’imposta preventiva
    4. Il campo di applicazione dell’imposta preventiva
    5. L’imposizione dei dividendi e degli interessi secondo la CDI CH-ITA
    6. La nozione di beneficiario effettivo
    7. L’obbligo di informare e collaborare da parte del richiedente
    8. Il principio della trasparenza
    9. I presupposti della CDI CH-ITA per ottenere il rimborso dell’imposta preventiva
    10. Le argomentazioni del Tribunale amministrativo federale
      1. Le motivazioni dell’AFC per il diniego del rimborso dell’imposta preventiva
      2. I dividendi e gli interessi sono stati incassati dalle società offshore e non dalla ricorrente
      3. Le normative internazionali OCSE e GAFI di beneficiario effettivo non sono pertinenti nel caso di specie, determinante è la CDI CH-ITA
      4. Non è il punto di vista dell’autorità fiscale italiana determinante, bensì quello dell’autorità fiscale svizzera, quale Stato della fonte
      5. La doppia imposizione che ne consegue è dovuta ad una libera scelta della ricorrente che ha fatto uso di strutture offshore
      6. Il principio della trasparenza non è applicabile nel caso di specie
      7. Il trattamento fiscale riservato ai redditi della ricorrente in un’altra giurisdizione non è determinante per la valutazione dell’autorità fiscale svizzera
  3. Conclusione
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