Il trattamento fiscale riservato ai pilastri 3a e 3b a seguito della revisione del diritto successorio
Con l’entrata in vigore delle modifiche del diritto successorio si sono verificate delle ripercussioni dal punto di vista fiscale nell’ambito della previdenza individuale vincolata e dell’assicurazione sulla vita

Già Capo dell’Ufficio delle imposte
di successione e donazione della
Divisione delle contribuzioni
Già docente del modulo “imposte di successione
e di donazione” al MAS SUPSI in Tax Law
Dalla sua entrata in vigore all’inizio del ventesimo secolo il diritto successorio è stato riveduto soltanto in singoli punti. Da allora le realtà sociali rilevanti per lo stesso si sono modificate; in particolare è aumentata l’aspettativa di vita e la vita familiare ha assunto una molteplicità di forme; oggi le unioni domestiche e le famiglie hanno forme molto diverse rispetto al passato. Il Consiglio federale ha quindi ritenuto opportuno procedere ad una modifica, seppur parziale, del diritto successorio per adeguarlo alle mutate condizioni di vita e per adempiere al mandato parlamentare (mozione Gutzwiller n. 10.3524) di rendere il diritto successorio più flessibile pur mantenendo la sostanza del diritto vigente. Nell’ambito dell’ammodernamento del diritto successorio si sono poste diverse problematiche. Una di esse ha riguardato il trattamento riservato in ambito successorio alle prestazioni derivanti da polizze di assicurazione sulla vita e da quelle derivanti dal pilastro 3a stipulato con un istituto di previdenza assicurativo o con una fondazione bancaria. Tale trattamento ha suscitato nel previgente diritto non poche perplessità e, su certi aspetti, delle dispute dottrinali e ha persino spinto il Tribunale federale a chiedere che il rapporto fra l’avere previdenziale del pilastro 3a e la massa successoria venisse definito in una legge in senso formale. Era pertanto chiaro che nell’ambito della revisione del diritto successorio tutte le questioni relative al trattamento delle prestazioni assicurative e previdenziali oggetto di discussioni dovevano essere risolte. Nel presente articolo si esaminano le norme contenute nel previgente diritto (in vigore fino al 31 dicembre 2022), le proposte formulate dal DFGP su incarico del Consiglio federale in un avamprogetto di legge posto in consultazione il 4 marzo 2016, il risultato della procedura di consultazione, le proposte formulate dal Consiglio federale nel Messaggio n. 18.069 del 29 agosto 2018 che tengono in parte conto delle indicazioni emerse nella procedura di consultazione e le norme votate dal Parlamento messe in vigore con effetto 1° gennaio 2023.
- La revisione del diritto successorio in considerazione del mutato contesto sociale
- Il sistema previdenziale svizzero
- Il trattamento civilistico previsto nel diritto in vigore fino al 31 dicembre 2022
- Le proposte del Consiglio federale: avamprogetto e relativo disegno di legge
- La sintesi dei risultati della procedura di consultazione
- Il Messaggio n. 18.069 del Consiglio federale del 29 agosto 2018
- Brevi considerazioni sulle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2023