Attività indipendente e attribuzione delle prestazioni nel diritto dell’IVA
La complessità dell’agire in nome proprio nei confronti di terzi

Esperta fiscale dipl.
Consulente fiscale
Direttrice, ADB, Zurigo

MAS in IVA
lic. in relazioni internazionali
Esperta IVA, ADB, Zurigo

Specialista in finanza e contabilità con attestato federale
Master of Advanced Studies FH in VAT
Procuratrice della Fiduciaria Antonini SA, Lugano
Partendo da sentenze che inizialmente si concentravano prevalentemente su casi relativi al settore delle luci rosse, la giurisprudenza concernente l’agire in nome proprio nei confronti di terzi comprende una gamma di casi in cui essa è stata esaminata in relazione al criterio dell’indipendenza, dell’attribuzione delle prestazioni e delle relative questioni inerenti alla responsabilità. La molteplicità dei casi evidenzia l’importanza dell’agire in nome proprio nei confronti di terzi nel diritto dell’IVA e le divergenze nella sua valutazione, da un lato, da parte di contribuenti che hanno (potenzialmente) l’obbligo di assoggettamento e, dall’altro, della prassi amministrativa. Il riassunto delle due sentenze dell’agosto 2021 discusse di seguito delinea come entrambe risolvano la questione dell’attribuzione dei ricavi esclusivamente sulla base della valutazione dell’indipendenza delle parti coinvolte. Tuttavia, nella vita economica esistono molteplici sfaccettature della fornitura di prestazioni, come ad es. indipendenti che hanno anche un’attività accessoria quali dipendenti o, viceversa, dipendenti che svolgono nei confronti di terzi un’attività accessoria indipendente. Con l’aiuto di una classificazione sistematica, viene in seguito discussa un’interpretazione del concetto giuridico indefinito dell’agire in nome proprio nei confronti di terzi che consente un’analisi dei rischi per altre fattispecie.