SUPSI L'università dell'esperienza
2025/2/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/L’importanza del domicilio fiscale nei rapporti con l’Italia ai fini dell’imposta sulle successioni
Samuele Vorpe (2025) L’importanza del domicilio fiscale nei rapporti con l’Italia ai fini dell’imposta sulle successioni. Novità fiscali (2) pp. 100-103 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
02/2025

L’importanza del domicilio fiscale nei rapporti con l’Italia ai fini dell’imposta sulle successioni

Avendo il de cuius domicilio fiscale nel Canton Ticino, l’erede non parente ha dovuto corrispondere un’imposta sulle successioni del 41%

Samuele Vorpe
Samuele Vorpe

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Sentenza TF n. 9C_531/2023 del 22 maggio 2024; A. contro Divisione delle contribuzioni.

B., cittadino italiano, è deceduto nel 2019 in Svizzera, dove risiedeva dal 2014 con un permesso di dimora. L’autorità fiscale ticinese ha notificato all’erede A., anch’egli cittadino italiano, il pagamento di un’imposta di successione considerando il domicilio fiscale di B. nel Canton Ticino. A. ha contestato l’imposizione e il domicilio fiscale di B. nel Canton Ticino, sostenendo che il suo ultimo domicilio era in Italia e che l’aliquota applicabile fosse, quindi, solo dell’8%. La Camera di diritto tributario del Canton Ticino ha confermato l’imposizione e il domicilio fiscale di B. nel Canton Ticino. Il Tribunale federale ha confermato la decisione dell’istanza inferiore e, quindi, il domicilio fiscale di B. nel Canton Ticino, sulla base di una serie di indizi concordanti (permesso di dimora, locazione di un appartamento, pagamento delle imposte, dichiarazioni fiscali, testamento, pubblicazione del testamento, certificato ereditario, dichiarazioni di A. e C.). Le obiezioni di A. in merito al certificato successorio europeo, alla malafede e alla carta d’identità non sono state accolte. Il Tribunale federale  ha poi confermato l’applicazione dell’aliquota del 41% prevista per i non parenti (scesa al 35% a partire dal 1° gennaio 2024).

Condividi sui tuoi social: