Il domicilio fiscale delle società nei rapporti intercantonali
Il luogo dell’amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto, rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_321/2024 del 4 novembre 2024; A. GmbH contro la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
La Divisione delle contribuzioni ha notificato alla società una decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino ritenendo unicamente formale la sede statutaria di una società nel Canton Grigioni. Quest’ultima sostiene che i fatti evidenziati dall’autorità fiscale ticinese non siano corretti, rispettivamente non permettano, applicando i criteri giurisprudenziali relativi all’art. 127 cpv. 3 Cost. e 20 LAID, di confermare l’assoggettamento nel Canton Ticino. Nella misura in cui si lamenta di un contrasto tra i fatti contenuti nel giudizio impugnato e le prove agli atti, la ricorrente pone questioni che il Tribunale federale rivede nell’ottica del divieto d’arbitrio e che implicano un obbligo di motivazione accresciuto. L’arbitrio nell’accertamento dei fatti e/o nell’apprezzamento delle prove è dato solo se l’istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili. Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l’apprezzamento dell’autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l’esito del litigio. Dato che la ricorrente non è riuscita a fornire elementi decisivi, il ricorso è stato respinto.
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Le richieste della società
- Le posizioni delle due autorità fiscali cantonali
- L’oggetto del litigio è l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino dal periodo fiscale 2018
- Il divieto costituzionale della doppia imposizione intercantonale
- Il domicilio fiscale principale di una persona giuridica
- La Corte cantonale ha confermato l’operato della Divisione delle contribuzioni
- Secondo la ricorrente le conclusioni della Corte cantonale non sono condivisibili
- Non invece secondo il giudizio dell’Alta Corte!
- L’Alta Corte conferma l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per il biennio 2018-2020, ma non oltre
- Resta pure da esaminare l’esistenza di uno stabilimento d’impresa nel Canton Grigioni
- Conclusioni