Il domicilio fiscale dei coniugi nei rapporti intercantonali
Per contribuenti coniugati, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti dove è esercitata la professione

Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_322/2024 del 4 novembre 2024; A.A. e B.A. contro la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
La Divisione delle contribuzioni ha rivendicato l’assoggettamento illimitato dei coniugi all’imposta cantonale sostenendo che il loro domicilio primario non si trovava nel Canton Grigioni, bensì a V. (Canton Ticino), dove si situava il centro degli interessi, di carattere ideale e materiale, della famiglia. Poiché i ricorrenti non sono riusciti a far valere alcun elemento che avrebbe fatto apparire arbitrario l’accertamento e la valutazione dei fatti operati dall’ autorità inferiore, il loro ricorso è stato respinto.
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Le richieste dei coniugi
- Le posizioni delle due autorità fiscali cantonali
- L’oggetto del litigio è l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino dal periodo fiscale 2017
- Il divieto costituzionale della doppia imposizione intercantonale
- Il domicilio fiscale principale di una persona fisica
- La Corte cantonale ha confermato l’operato della Divisione delle contribuzioni
- Secondo i ricorrenti le conclusioni della Corte cantonale non sono condivisibili
- Non invece secondo il giudizio dell’Alta Corte!
- Conclusioni