Ricupero di imposta semplificato in caso di successione solo in caso di collaborazione proattiva da parte degli eredi
L’applicazione della procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi è esclusa se le autorità fiscali scoprono autonomamente valori non dichiarati del defunto
Avvocato, LL.M., Esperto fiscale dipl.
Partner presso lo Studio legale Bär & Karrer SA
MLaw
Junior Associate presso lo Studio legale Bär & Karrer SA
Sentenza TF n. 9C_42/2024 del 5 dicembre 2024, procedura semplificata di ricupero d’imposta in assenza di dichiarazione spontanea degli elementi non dichiarati da parte degli eredi (art. 153a LIFD).
A determinate condizioni, l’art. 153a LIFD dispone un’agevolazione per gli eredi ove, nell’ambito della successione, venissero alla luce elementi di reddito e sostanza non dichiarati. Il beneficio porta su un ricupero d’imposta limitato agli ultimi tre anni prima del decesso (anziché dieci anni nel caso di un ricupero d’imposta ordinario). La questione di sapere se per beneficiare di tale agevolazione sia necessaria una denuncia spontanea da parte degli eredi stessi era finora dibattuta. Il Tribunale federale ha ora stabilito che la procedura di ricupero d’imposta semplificata ai sensi dell’art. 153a LIFD è esclusa dal momento che le autorità fiscali scoprono una sottrazione commessa dal defunto a seguito di proprie indagini. Secondo l’Alta Corte, la norma persegue il fine di incentivare gli eredi a denunciare i beni non tassati del de cuius, quando le autorità fiscali ne sono all’oscuro. Il privilegio viene tuttavia a cadere dal momento in cui l’autorità fiscale viene autonomamente a conoscenza del reddito o del patrimonio non dichiarato del defunto. Che gli eredi siano a conoscenza o meno di valori non dichiarati è irrilevante. Di conseguenza, in difetto di un comportamento proattivo degli eredi, risulta applicabile la procedura ordinaria di ricupero d’imposta, in cui possono essere rettificate decisioni di tassazione antecedenti fino a un massimo di dieci anni piuttosto che tre, come invece prevede la procedura di ricupero semplificata. Il comportamento passivo dell’erede estingue pertanto la possibilità di beneficiare della retroattività più favorevole. Uno strumento importante al fine di individuare substrato fiscale sottratto dal de cuius è quello dell’inventario fiscale. La relativa procedura, tuttavia, varia da Cantone a Cantone e viene affidata a soggetti differenti e può avere, a seconda del Cantone, conseguenze favorevoli o sfavorevoli per gli eredi. Ne consegue che la possibilità che l’autorità scopra autonomamente delle sottrazioni fiscali senza un contributo attivo da parte degli eredi può essere molto diversa da un Cantone all’altro. In Canton Ticino l’allestimento dell’inventario è delegato agli eredi, ciò che è piuttosto inusuale nel confronto intercantonale. Gli stessi formulari di inventario prevedono l’applicazione diretta della procedura di ricupero d’imposta semplificata, come forma di autodenuncia proattiva, in caso di rinvenimento di sottrazioni fiscali commesse dal de cuius. Qualora tale prassi (non prevista dalla legge) dovesse proseguire anche in futuro, perlomeno nel Canton Ticino la sentenza qui commentata del Tribunale federale non dovrebbe comportare grandi sconvolgimenti.
- Introduzione: confronto e distinzione degli istituti giuridici per la procedura di ricupero d’imposta in ambito fiscale
- La sentenza TF n. 9C_42/2024 del 5 dicembre 2024
- Commento alla sentenza del Tribunale federale
- Introduzione
- Contenuto e portata della decisione
- Excursus e contestualizzazione dell’istituto giuridico dell’inventario fiscale a livello cantonale
- L’allestimento dell’inventario ufficiale fiscale secondo il diritto federale e armonizzato
- La natura giuridica dell’inventario fiscale
- Il rapporto con l’allestimento di inventario secondo il diritto successorio e le disposizioni di esecuzione cantonali del CC
- Le peculiarità procedurali di allestimento dell’inventario fiscale in alcuni Cantoni
- Le conseguenze della decisione del Tribunale federale