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2025/12/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/Ricupero di imposta semplificato in caso di successione solo in caso di collaborazione proattiva da parte degli eredi
Matthias Bizzarro, Valerio Facchini (2025) Ricupero di imposta semplificato in caso di successione solo in caso di collaborazione proattiva da parte degli eredi. Novità fiscali (12) pp. 632-641 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
12/2025

Ricupero di imposta semplificato in caso di successione solo in caso di collaborazione proattiva da parte degli eredi

L’applicazione della procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi è esclusa se le autorità fiscali scoprono autonomamente valori non dichiarati del defunto

Matthias Bizzarro
Matthias Bizzarro

Avvocato, LL.M., Esperto fiscale dipl.
Partner presso lo Studio legale Bär & Karrer SA

Valerio Facchini
Valerio Facchini

MLaw
Junior Associate presso lo Studio legale Bär & Karrer SA

Sentenza TF n. 9C_42/2024 del 5 dicembre 2024, procedura semplificata di ricupero d’imposta in assenza di dichiarazione spontanea degli elementi non dichiarati da parte degli eredi (art. 153a LIFD).

A determinate condizioni, l’art. 153a LIFD dispone un’agevolazione per gli eredi ove, nell’ambito della successione, venissero alla luce elementi di reddito e sostanza non dichiarati. Il beneficio porta su un ricupero d’imposta limitato agli ultimi tre anni prima del decesso (anziché dieci anni nel caso di un ricupero d’imposta ordinario). La questione di sapere se per beneficiare di tale agevolazione sia necessaria una denuncia spontanea da parte degli eredi stessi era finora dibattuta. Il Tribunale federale ha ora stabilito che la procedura di ricupero d’imposta semplificata ai sensi dell’art. 153a LIFD è esclusa dal momento che le autorità fiscali scoprono una sottrazione commessa dal defunto a seguito di proprie indagini. Secondo l’Alta Corte, la norma persegue il fine di incentivare gli eredi a denunciare i beni non tassati del de cuius, quando le autorità fiscali ne sono all’oscuro. Il privilegio viene tuttavia a cadere dal momento in cui l’autorità fiscale viene autonomamente a conoscenza del reddito o del patrimonio non dichiarato del defunto. Che gli eredi siano a conoscenza o meno di valori non dichiarati è irrilevante. Di conseguenza, in difetto di un comportamento proattivo degli eredi, risulta applicabile la procedura ordinaria di ricupero d’imposta, in cui possono essere rettificate decisioni di tassazione antecedenti fino a un massimo di dieci anni piuttosto che tre, come invece prevede la procedura di ricupero semplificata. Il comportamento passivo dell’erede estingue pertanto la possibilità di beneficiare della retroattività più favorevole. Uno strumento importante al fine di individuare substrato fiscale sottratto dal de cuius è quello dell’inventario fiscale. La relativa procedura, tuttavia, varia da Cantone a Cantone e viene affidata a soggetti differenti e può avere, a seconda del Cantone, conseguenze favorevoli o sfavorevoli per gli eredi. Ne consegue che la possibilità che l’autorità scopra autonomamente delle sottrazioni fiscali senza un contributo attivo da parte degli eredi può essere molto diversa da un Cantone all’altro. In Canton Ticino l’allestimento dell’inventario è delegato agli eredi, ciò che è piuttosto inusuale nel confronto intercantonale. Gli stessi formulari di inventario prevedono l’applicazione diretta della procedura di ricupero d’imposta semplificata, come forma di autodenuncia proattiva, in caso di rinvenimento di sottrazioni fiscali commesse dal de cuius. Qualora tale prassi (non prevista dalla legge) dovesse proseguire anche in futuro, perlomeno nel Canton Ticino la sentenza qui commentata del Tribunale federale non dovrebbe comportare grandi sconvolgimenti.

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