La vendita di azioni ad un prezzo preferenziale
Vi è partecipazione di collaboratore se esiste un nesso economico tra la prestazione percepita dal lavoratore attraverso l’acquisto di azioni della società a prezzo vantaggioso della società e la sua attività nei confronti di quest’ultima
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_604/2022 del 1° maggio 2024; A.A. e B.A. contro Autorità fiscale del Canton Soletta.
I ricorrenti contestano che l’acquisto da parte loro delle azioni della società ad un prezzo di favore sia da mettere in relazione con l’attività lucrativa esercitata per la società e che ciò costituisca, quindi, un vantaggio valutabile in denaro risultante da partecipazioni di collaboratore. È indiscutibile che lo scopo del trasferimento delle azioni fosse quello di correggere una situazione insolita che si era creata in origine, a causa della quale l’intero capitale azionario era detenuto da una persona che non aveva mai collaborato attivamente nel progetto comune dei ricorrenti. Benché, secondo i giudici, vi fossero diversi elementi che facevano apparire le cause effettive e le motivazioni dei ricorrenti in un contesto diverso da quello di una prestazione di lavoro in favore della società e dell’impresa comune (rapporti familiari, rapporti sociali originari e contratto di mutuo), essi stessi hanno ritenuto che la valutazione del Tribunale cantonale non fosse comunque da ritenersi arbitraria e hanno, quindi, respinto il ricorso.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Le richieste dei ricorrenti
- Le partecipazioni di collaboratore
- Le valutazioni dell’istanza inferiore
- I dubbi relativi alle diverse operazioni intraprese dai ricorrenti
- Per i ricorrenti non vi è un nesso economico tra rapporto di lavoro e società
- Per i giudici è necessario conoscere i motivi alla base del prezzo di vendita preferenziale
- Il Tribunale cantonale ha ignorato il legame familiare
- Il Tribunale cantonale ha mal interpretato la clausola contenuta nel contratto di mutuo
- Il Tribunale cantonale non ha esaminato compiutamente le questioni di ordine economico
- Tuttavia, le constatazioni del Tribunale cantonale non sono arbitrarie
- Le valutazioni dei giudici dell’Alta Corte
- Conclusione