Pilastro 3a: da piccola e contrastata rivoluzione a prudente e pacata restaurazione
Le nuove regole della previdenza individuale vincolata
CAS SUPSI Assicurazioni sociali
MAS SUPSI in Tax Law
Banca Raiffeisen Vedeggio Cassarate
Specialista in pianificazione pensionistica e finanziaria
Dopo aver descritto la genesi dell’avamprogetto per consentire il riscatto delle lacune nel pilastro 3a e le ambizioni di innovazione relative al pilastro della previdenza individuale svizzera, si analizza la normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2025. Nel precedente articolo pubblicato sul n. 5 di Novità Fiscali del maggio 2024 erano state esposte le diverse perplessità, in attesa del rapporto sui risultati redatto a seguito della procedura di consultazione. Ora si possono trarre le conclusioni definitive sulla modifica della normativa e delineare le condizioni per effettuare dei riscatti nel pilastro 3a deducibili fiscalmente.
- Premessa
- La conclusione della procedura di consultazione
- La sintesi dei risultati della procedura di consultazione
- Le basi legali e la modifica dell’OPP3
- La competenza del Consiglio federale
- La deducibilità dei contributi (art. 7 cpv. 1 OPP3)
- La deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto (art. 7a OPP3)
- La richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto (art. 7b OPP3)
- L’obbligo di attestazione (art. 8 cpv. 2 OPP3)
- La conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali
- La comunicazione dei dati previdenziali
- Le disposizioni transitorie
- Le conseguenze finanziarie della modifica dell’OPP3
- La revisione delle entrate e delle uscite della Confederazione
- Commento finale