Cessione pro-soluto: minusvalenza o perdita su crediti?
Considerazioni in merito all’applicabilità ratione temporis dell’art. 101, comma 5, TUIR ante riforma del 2013 ed esatta qualificazione di una cessione pro-soluto di un credito ritenuto inesigibile
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Sentenza Cass. civ., sez. V, 3 aprile 2024, n. 8714.
La materia delle perdite su crediti di cui all’art. 101, comma 5, TUIR ha da sempre ingenerato negli operatori del diritto molteplici dubbi e problematiche. La sentenza oggetto delle presenti note ne chiarisce un aspetto qualificatorio fondamentale, confermando sostanzialmente un orientamento giurisprudenziale che, pertanto, si rivela costante e granitico negli anni. Difatti, la Suprema Corte ha ribadito come una cessione pro-soluto non esoneri in ogni caso il contribuente dall’onere probatorio di allegazione degli elementi certi e precisi, la cui presenza permette al contribuente di portare in totale deduzione la perdita su crediti intercorsa, e, non meno importante, che la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto non sia sufficiente a tale scopo, stante la necessità di giustificare la palese antieconomicità dell’operazione. Pertanto, emerge che la fattispecie in esame non può qualificarsi né come minusvalenza, di cui all’art. 101, comma 1, TUIR né come una delle ipotesi in cui gli elementi certi e precisi sono da considerarsi in re ipsa, in quanto le modifiche legislative intervenute nel corso degli anni si applicano ratione temporis, prima fra tutte quella che avrebbe potuto riguardare il caso in esame, ovvero l’ipotesi di derecognition di un credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.