Per il reato di partecipazione non si applica il principio ne bis in idem
In caso di distribuzione dissimulata di utili della società può essere punito l’amministratore in qualità di complice, senza che sia violato il principio ne bis in idem

Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 2C_872/2021 del 2 agosto 2022; A. contro AFC e Autorità fiscale del Canton Ginevra.
La società H. SA è stata condannata per una distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell’art. 175 LIFD. È stata inoltre avviata una procedura a norma dell’art. 177 LIFD nei confronti di A., amministratore della società, per aver prestato aiuto in qualità di complice alla sottrazione d’imposta. A. ha contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di partecipazione. Da un punto di vista oggettivo, la contabilità della società per i periodi fiscali dal 2008 al 2010, firmata dal ricorrente in qualità di amministratore era viziata da irregolarità. È, quindi, evidente che egli ha contribuito alla realizzazione della sottrazione d’imposta da parte di H. SA. Per quanto riguarda gli elementi soggettivi, risulta che il ricorrente non avrebbe potuto ignorare le distribuzioni dissimulate di utili. Ne consegue che la complicità è data. Dal tenore dell’art. 181 cpv. 3 LIFD si evince, inoltre, che il Legislatore ha chiaramente consentito il cumulo delle sanzioni delle persone giuridiche e dei loro organi, il che non viola il principio ne bis in idem, poiché la H. SA e i suoi organi sono soggetti fiscali distinti ed indipendenti.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- La prescrizione non è ancora intervenuta nel caso concreto
- Le istanze giudiziarie ginevrini respingono i ricorsi di A.
- Il diritto di essere sentito
- L’arbitrio nell’accertamento dei fatti e nell’apprezzamento delle prove
- La distribuzione dissimulata di utili legata ai prezzi di noleggio sopravvalutati
- Il reato di partecipazione dell’amministratore
- Conclusione