La valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza
Nozioni di base e approfondimenti pratici nell’applicazione della Circolare n. 28, del 28 agosto 2008, edita dalla Conferenza svizzera delle imposte

Esperto fiscale CSI
Specialista in finanza e contabilità con att. fed.
Ispettore fiscale presso la Divisione delle Contribuzioni
Se una società risulta essere quotata in borsa vi è a disposizione un valore venale certo al giorno determinante per la tassazione. Quando una società non dispone di una quotazione, rispettivamente di un prezzo risultante da una transazione fra terzi indipendenti, occorre procedere diversamente. In questo caso si deve definire un valore venale, basato su dati oggettivi, che si possa definire il più imparziale possibile, nel rispetto del principio di armonizzazione orizzontale intercantonale. La Circolare CSI n. 28 offre un metodo di valutazione semplificato e uniforme per determinare il valore venale ai fini dell’imposta sulla sostanza, offrendo la garanzia della parità di trattamento indipendentemente dal Cantone coinvolto. Anche se la Circolare non costituisce una base legale vincolante, come viene spesso rimarcato dai contribuenti e dai loro rappresentanti, la giurisprudenza cantonale e federale ha ribadito a più riprese la sua legittimità tecnico-giuridica. Nonostante la Circolare CSI n. 28 funga da strumento di semplificazione (utilizzando un metodo di valutazione uniforme a livello nazionale) e la tematica venga spesso banalizzata, nella pratica sorgono sovente delle situazioni critiche, in cui occorre analizzare in dettaglio come definire eventuali correttivi ed eccezioni applicabili al caso specifico. Nel presente contributo verrà ripercorsa la struttura della Circolare CSI n. 28 da un punto di vista logico (come base di partenza per qualsiasi valutazione di società non quotata) offrendo quale approfondimento analisi e possibili soluzioni di situazioni pratiche concrete. L’autorità fiscale ticinese si attiene alla valutazione delle società non quotate applicando la Circolare CSI n. 28 in modo piuttosto rigido e garantendo la parità di trattamento che sta alla base di qualsiasi norma fiscale. Ai tribunali spetta eventualmente il compito di stabilire se l’utilizzo dei metodi proposti risulti appropriato o meno e possa costituire un arbitrio dal punto di vista della norma fiscale. È corretto rilevare che questo metodo (utilizzato per la valutazione dei titoli non quotati per il calcolo dell’imposta sulla sostanza) viene sempre più sovente utilizzato anche per altre casistiche quale metodo di controllo nell’ottica “safe haven”.