Anche il condomino nel suo piccolo è un proprietario
Il Tribunale cantonale amministrativo ha riconosciuto che, in caso di proprietà per piani, ciascuna quota di comproprietà, in quanto fondo, deve essere stimata separatamente

Avvocato, Cancelliera presso la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino
Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2020.382 del 5 dicembre 2022.
Due cantine, appartenenti a due diversi proprietari, formano un’unica proprietà per piani (PPP). Il proprietario di una delle due intraprende delle importanti opere di riattamento, al termine delle quali l’Ufficio di stima intraprende una nuova stima dell’intero immobile. Il proprietario della cantina non interessata dagli interventi chiede che le due quote di PPP siano stimate separatamente, in modo tale che l’aumento di valore non si ripercuota anche sulla sua quota. Sconfessando una consolidata prassi dell’Ufficio di stima, confermata anche dal Tribunale di espropriazione, il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che la Legge cantonale impone che, in caso di proprietà per piani, ciascuna quota di comproprietà, in quanto fondo, sia oggetto di stima separata.
- La fattispecie
- Le procedure di reclamo e di ricorso al Tribunale di espropriazione
- La procedura di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
- Il ricorso
- Anche il singolo condomino è legittimato a ricorrere
- Il diritto applicabile
- La stima delle proprietà per piani
- La nozione di “fondi”
- Anche le quote di PPP sono dei fondi
- La singola quota di PPP deve essere stimata separatamente
- La stima globale secondo la prassi dell’Ufficio di stima
- La prassi è in contrasto con la legge
- Le migliorie del singolo condomino non incidono sul valore delle altre quote
- Anche negli altri Cantoni la stima del condominio è globale
- L’US deve intraprendere due stime distinte
- Conclusione