L’imposizione delle indennità di partenza nei rapporti convenzionali e l’interpretazione del Commentario M-OCSE
Il Commentario M-OCSE non è vincolante per l’interpretazione di una CDI, e rappresenta uno strumento di interpretazione. Le versioni successive alla stipula di una CDI devono essere ammesse soltanto con importanti riserve
Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_682/2022 del 23 giugno 2023. Indennità di partenza – Risoluzione anticipata di un contratto di lavoro – Sportivo (calciatore professionista) – Artt. 15, 17 e 21 CDI Svizzera-Emirati Arabi Uniti (CDI CH-EAU); art. 31 cpv. 1-4 CV.
Un calciatore ha stipulato un contratto di lavoro con una società calcistica con sede negli Emirati Arabi Uniti (EAU) con scadenza il 1° agosto 2015. Il contratto di lavoro è stato sciolto anticipatamente e con effetto immediato con accordo del 9 luglio 2013, che prevedeva il pagamento di un indennizzo di circa 2,3 mio. di euro in cinque versamenti rateali. Il 13 luglio 2013, il calciatore ha trasferito il proprio domicilio fiscale in Svizzera. Dopo due pagamenti, la società calcistica ha sostenuto che i restanti fossero da ritenersi prescritti ai sensi della legge vigente negli EAU. Il calciatore si è difeso con successo e la società ha versato tutti i pagamenti in sospeso nel 2017. L’autorità fiscale cantonale di domicilio del calciatore ha, quindi, aggiunto l’indennizzo al reddito imponibile del calciatore per il periodo fiscale 2017. Il Tribunale federale, chiamato in causa, ha dovuto decidere sia se il reddito fosse maturato nel 2017 sia se la Svizzera avesse il diritto d’imposizione conformemente alla CDI CH-EAU. In primo luogo, l’Alta Corte ha stabilito che un credito non si considera realizzato quando la sua riscossione è incerta. Nel caso in esame, il calciatore non disponeva di una pretesa certa dopo che la sua ex società aveva sollevato la prescrizione. Pertanto, il realizzo è da considerarsi avvenuto nel 2017. Stabilito il periodo fiscale di competenza, i giudici hanno esaminato la potestà impositiva del reddito secondo il diritto internazionale tributario. Gli artt. 15, 17 e 21 CDI CH-EAU, rilevanti per il caso in esame, si ispirano al M-OCSE. Il Commentario M-OCSE è stato modificato dopo la conclusione della CDI CH-EAU per quanto riguarda l’imposizione delle indennità versate alla fine o in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro. Secondo il Tribunale federale, l’interpretazione di una CDI deve seguire le regole della Convenzione di Vienna. Da quanto risulta dalla giurisprudenza non uniforme del Tribunale federale e dalla dottrina svizzera ed internazionale, il Commentario M-OCSE non è vincolante per l’interpretazione di una CDI, ma costituisce comunque un importante strumento di interpretazione. Le versioni del Commentario M-OCSE successive a quella disponibile agli Stati contraenti al momento della conclusione della CDI sono ammesse soltanto con importanti riserve. Benché il tenore attuale del Commentario M-OCSE lo preveda, nel presente caso non c’è motivo di ritenere che l’indennità di partenza versata dopo la cessazione di un rapporto di lavoro ad un calciatore professionista, che non remunera la produzione sportiva nello Stato in cui si svolge l’attività, ma indennizza il beneficiario per la perdita dei suoi salari futuri, debba essere imposta in quest’ultimo Stato secondo la CDI CH-EAU.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il calciatore disdice anticipatamente il suo contratto di lavoro negli EAU contro il versamento di un indennizzo versato in cinque rate
- Il calciatore torna a giocare in Svizzera
- L’ex squadra degli EAU interrompe i versamenti invocando la prescrizione, ma il TAS dà ragione al calciatore
- Il calciatore informa le autorità fiscali di aver presentato delle dichiarazioni incomplete per il 2013-2015
- Le decisioni di tassazione del periodo 2017 sono contestate dal calciatore
- Il Tribunale cantonale di BL ribalta la decisione e sostiene che il reddito è di competenza del 2013 e non del 2017
- L’autorità fiscale cantonale non ci sta e ricorre al Tribunale federale
- Il ricorso al Tribunale federale
- L’oggetto del contendere è il periodo fiscale di competenza del reddito e la potestà impositiva della Svizzera
- Il momento della realizzazione dei redditi è avvenuto nel 2017?
- La teoria dell’incremento netto del patrimonio
- Il potere di disporre del reddito quale condizione per il suo realizzo
- Il reddito non è realizzato se non vi è una pretesa certa
- Nel caso di specie la pretesa certa si è concretizzata al momento della scadenza di ciascun acconto
- Tuttavia, per effetto della prescrizione la certezza si è trasformata in incertezza
- Per il Tribunale federale l’incremento patrimoniale è avvenuto nel 2017 al momento del pagamento degli acconti litigiosi
- L’indennizzo è imponibile in Svizzera o negli EAU?
- Il calciatore era residente fiscalmente in Svizzera quando ha percepito l’indennizzo
- Le disposizioni convenzionali applicabili
- L’interpretazione secondo la CV
- L’interpretazione secondo il M-OCSE e il Commentario M-OCSE
- La portata del Commentario M-OCSE per le decisioni del Tribunale federale
- La portata dell’art. 17 par. 1 CDI CH-EAU (artisti e sportivi) in caso di una prestazione successivamente annullata
- Per il Tribunale federale l’indennizzo percepito dal calciatore non ricade sotto l’art. 17 par. 1 CDI CH-EAU
- Si applica, quindi, l’art. 15 par. 1 CDI CH-EAU (reddito da lavoro subordinato)?
- La portata delle versioni successive del Commentario M-OCSE per l’interpretazione di una CDI
- Nel caso di specie che interpretazione del Commentario M-OCSE si applica?
- Per il Tribunale federale l’indennizzo percepito non ricade nemmeno nel campo di applicazione dell’art. 15 par. 1 CDI CH-EAU?
- In conclusione la Svizzera mantiene il diritto di tassare questo indennizzo