La nuova disciplina della residenza di società ed enti
Alla ricerca della coerenza con le regole internazionali (con un occhio alla giurisprudenza interna)
Professore ordinario di Diritto tributario e
EU and International Tax Law
nell’Università degli studi di Bergamo,
Avvocato cassazionista e Dottore commercialista,
Of Counsel PWC TLS Italy
Ricercatore e Professore di Diritto tributario e
EU and International Tax Law
nell’Università degli studi di Bergamo,
Avvocato cassazionista
Il D.Lgs. n. 209/2023 ha modificato i criteri relativi alla residenza di società ed enti, tenendo in considerazione anche della prassi internazionale e delle CDI stipulate dall’Italia. Sebbene i due nuovi criteri della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale” mirano a superare le criticità che erano emerse in passato con la sede dell’amministrazione e, soprattutto, dell’oggetto principale, si può concludere che le modifiche normative si inseriscono nel solco di una graduale adattamento delle regole previgenti, consolidando alcune tesi che erano già state accolte dalla Corte di Cassazione e che recepivano orientamenti formatisi in sede OCSE. La nuova disciplina presenta, tuttavia, alcuni profili sui quali potranno sorgere nuovi conflitti interpretativi.
- La Legge delega n. 111/2023
- I nuovi criteri di collegamento
- La ratio delle modifiche
- Il rinvio alla prassi internazionale
- La “sede di direzione effettiva”
- La “gestione ordinaria in via principale”
- Direzione strategica dell’impresa “nel suo complesso”, gestione ordinaria “in via principale” e stabile organizzazione
- Conclusione