La donazione informale e transnazionale di denaro nell’imposta sulle donazioni
La Risposta a interpello n. 7/2024 dell’Agenzia delle Entrate offre l’occasione per fare il punto sulla territorialità dell’imposta sulle donazioni
Dottore Commercialista, PhD
Partner Studio Inzaghi, Milano
Con la Risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate, in linea con la giurisprudenza recente della Cassazione, conferma la non applicabilità dell’imposta sulle donazioni in caso di donazione (i) effettuata da un soggetto non residente in Italia e (ii) avente ad oggetto una somma di denaro depositata in una banca estera. L’interpello chiarisce che il denaro depositato in una banca estera si considera come “non esistente in Italia” ai fini dell’imposta sulle donazioni, con conseguente esclusione da tassazione se la donazione è eseguita mediante bonifico da una persona fisica non residente in Italia. La questione si inserisce nel contesto della riforma del sistema fiscale italiano con la L. n. 111/2023, che riguarda anche l’imposta sulle donazioni e la fiscalità internazionale.
- Il caso esaminato nella Risposta a interpello n. 7/2024
- La territorialità dell’imposta sulle donazioni: residenza del donante e localizzazione dei beni trasferiti
- La posizione dell’Agenzia delle Entrate
- L’imposta sulle donazioni, la residenza del donante e la riforma fiscale
- La registrazione degli atti di donazione formati all’estero a favore di beneficiari residenti in Italia