Imposizione secondo il dispendio: inclusione delle criptovalute, delle fondazioni di famiglia e del trust nel calcolo di controllo
Esame delle fattispecie secondo la prassi delle autorità fiscali cantonali e la giurisprudenza del Tribunale federale
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Master USI in Economia e politiche internazionali,
Lambertini & Partners SA, Lugano
La tassazione secondo il dispendio in Svizzera è ammessa esclusivamente per le persone fisiche che adempiono cumulativamente le tre seguenti condizioni: (i) non hanno la cittadinanza svizzera, (ii) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte e (iii) non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Il reddito minimo imponibile per il 2024 è di fr. 429’100. Nel calcolo di controllo il contribuente è tenuto ad indicare determinati elementi di reddito e di sostanza di fonte svizzera e gli elementi di reddito di estrazione estera per i quali pretende uno sgravio totale o parziale dalle imposte estere in virtù di una CDI conclusa dalla Svizzera. Nel presente contributo si esamineranno alcune fattispecie particolari: l’inclusione delle criptovalute, delle fondazioni di famiglia e del trust nel calcolo di controllo.
- Introduzione
- Capitali di fonte svizzera o collocati in Svizzera per il calcolo di controllo?
- L’inserimento delle criptovalute nel calcolo di controllo
- Osservazioni preliminari
- L’inammissibilità delle criptovalute nel calcolo di controllo
- La comunicazione della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
- L’esclusione delle criptovalute
- Caso pratico 1
- L’inclusione delle criptovalute nel calcolo di controllo
- L’ammissibilità delle criptovalute nel calcolo di controllo
- Caso pratico 2
- Token e divieto di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera
- L’eccezione al divieto dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera
- Dall’artista al collezionista delle opere digitali e non
- La fondazione di famiglia
- Il trust
- Conclusione