L’indennità per licenziamento abusivo costituisce un versamento a titolo di riparazione morale
Lo scopo dell’indennità è quello di compensare il pregiudizio subito dal lavoratore dipendente a causa del carattere abusivo di licenziamento, che per sua natura implica un attacco alla sua personalità
Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 2C_546/2021 del 31 ottobre 2022; Autorità fiscale del Canton Vaud contro A.
Il risarcimento ottenuto dalla contribuente a causa del suo licenziamento abusivo rientra nell’ambito dei versamenti a titolo di riparazione morale. L’indennità ai sensi dell’art. 336a CO è, infatti, destinata a compensare il pregiudizio subito dal lavoratore dipendente a seguito del carattere abusivo del licenziamento, che, per sua natura, comporta una violazione della personalità. Lo scopo dell’indennità è quello di compensare il pregiudizio morale causato dal licenziamento (scopo riparatore). Il fatto che un ulteriore scopo di tale indennità sia quello di sanzionare la condotta del datore di lavoro non è tale da occultare la sua finalità riparatoria. L’indennità deve, quindi, essere considerata quale riparazione morale ai sensi degli artt. 24 lett. g LIFD e 7 cpv. 4 lett. i LAID e va, pertanto, esentata dalle imposte.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- L’autorità fiscale vodese impugna la decisione del Tribunale cantonale
- Le obiezioni dell’autorità fiscale vodese
- Le condizioni affinché il Tribunale federale sia competente a decidere
- Le condizioni che qualificano un licenziamento abusivo
- I motivi alla base del licenziamento della contribuente
- Le principali censure sollevate dalla ricorrente
- L’indennità per licenziamento abusivo costituisce un reddito imponibile o esente?
- Per l’autorità fiscale vodese non si tratta di un versamento a titolo di riparazione morale
- I redditi imponibili e quelli esenti
- I versamenti a titolo di riparazione morale
- Per il Tribunale federale si tratta di “una prima volta” e deve quindi indagare
- Nel campo delle assicurazioni sociali le indennità per licenziamento abusivo non costituiscono un reddito del lavoro
- Le giurisprudenze dei tribunali cantonali divergono tra loro
- Pure la dottrina è divisa
- La finalità (riparatoria e punitiva) dell’indennità per licenziamento abusivo
- Il Tribunale federale ritiene che l’indennità per licenziamento abusivo costituisca un versamento a titolo di riparazione morale nella sua integralità
- La finalità riparatoria assorbe quella punitiva e non si deve differenziare
- Conclusione