La giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 79b cpv. 3 LPP e i relativi aspetti fiscali
Conseguenze fiscali legate ai riscatti nel secondo pilastro seguiti da un prelievo senza rispettare il termine di tre anni
Master of Science (MSc) in economics, HEC Lausanne
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Certified EFFAS Financial Analyst and Portfolio Manager, AZEK
Fiduciario commercialista e immobiliare
Le lacune nella propria previdenza è possibile colmarle attraverso dei riscatti. Il fatto che gli importi versati a tal scopo sono integralmente deducibili dal reddito imponibile nell’anno in cui vengono effettuati e il fatto che i prelevamenti dal secondo pilastro sono imponibili in modo agevolato, permette al contribuente di ottimizzare il proprio carico fiscale. Per questo motivo il Legislatore ha ritenuto opportuno limitare questa pratica: ogni riscatto non può essere prelevato prima di tre anni senza conseguenze fiscali. Esistono delle eccezioni? E cosa succede se questo termine non viene rispettato?