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2024/8/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/Art. 79b cpv. 3 LPP: regola del blocco dei tre anni senza eccezioni
Samuele Vorpe (2024) Art. 79b cpv. 3 LPP: regola del blocco dei tre anni senza eccezioni. Novità fiscali (8) pp. 480-483 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
08/2024

Art. 79b cpv. 3 LPP: regola del blocco dei tre anni senza eccezioni

Tribunale federale conferma l’applicazione rigorosa della regola del blocco dei tre anni per i riscatti di anni di assicurazione

Samuele Vorpe
Samuele Vorpe

Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Sentenza TF n. 9C_642/2022 del 18 settembre 2023; A.A. e B.A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A.A. e B.A. contro le decisioni dell’autorità fiscale ticinese, che avevano negato la deduzione fiscale a titolo di riscatto di anni di assicurazione. L’art. 79b cpv. 3 LPP, che prevede un termine di tre anni per il riscatto di anni di assicurazione, ha una portata oggettiva e non permette di considerare eccezioni in base alle circostanze specifiche del singolo caso. In particolare, non è rilevante che il contribuente abbia colmato una lacuna contributiva o che abbia raggiunto una copertura assicurativa ottimale solo grazie al versamento in questione. Il Tribunale federale ha anche respinto la critica della doppia imposizione economica, osservando che la tassazione quale reddito del versamento in questione è semplicemente la conseguenza del mancato rispetto del termine di tre anni previsto dalla legge. La sentenza del Tribunale federale conferma l’applicazione rigorosa dell’art. 79b cpv. 3 LPP, che impedisce la deduzione fiscale dei versamenti in capitale dal secondo pilastro effettuati nei tre anni precedenti un riscatto. Questa decisione è coerente con la giurisprudenza del Tribunale federale, che ha sempre escluso la possibilità di eccezioni alla regola del blocco dei tre anni.

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