Art. 79b cpv. 3 LPP: regola del blocco dei tre anni senza eccezioni
Tribunale federale conferma l’applicazione rigorosa della regola del blocco dei tre anni per i riscatti di anni di assicurazione
Professore SUPSI di diritto tributario
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_642/2022 del 18 settembre 2023; A.A. e B.A. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A.A. e B.A. contro le decisioni dell’autorità fiscale ticinese, che avevano negato la deduzione fiscale a titolo di riscatto di anni di assicurazione. L’art. 79b cpv. 3 LPP, che prevede un termine di tre anni per il riscatto di anni di assicurazione, ha una portata oggettiva e non permette di considerare eccezioni in base alle circostanze specifiche del singolo caso. In particolare, non è rilevante che il contribuente abbia colmato una lacuna contributiva o che abbia raggiunto una copertura assicurativa ottimale solo grazie al versamento in questione. Il Tribunale federale ha anche respinto la critica della doppia imposizione economica, osservando che la tassazione quale reddito del versamento in questione è semplicemente la conseguenza del mancato rispetto del termine di tre anni previsto dalla legge. La sentenza del Tribunale federale conferma l’applicazione rigorosa dell’art. 79b cpv. 3 LPP, che impedisce la deduzione fiscale dei versamenti in capitale dal secondo pilastro effettuati nei tre anni precedenti un riscatto. Questa decisione è coerente con la giurisprudenza del Tribunale federale, che ha sempre escluso la possibilità di eccezioni alla regola del blocco dei tre anni.
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- Il giudizio della CDT viene impugnato
- L’oggetto di litigio
- Il diritto ad una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.)
- La deducibilità fiscale dei contributi previdenziali (art. 81 cpv. 2 LPP)
- La portata dell’art. 79b cpv. 3 LPP
- L’art. 79b cpv. 3 LPP consente delle eccezioni alla regola del blocco dei tre anni?
- Il principio della “visione consolidata”
- La critica della “doppia imposizione economica” non regge
- Le imposte cantonali
- Conclusioni