La (mancata) responsabilità dell’amministratore in caso di trattenuta insufficiente delle imposte alla fonte
Il Tribunale federale ha ritenuto sprovvista di base legale la soluzione delle autorità ticinesi di una responsabilità solidale del “dominus” della società assieme al contribuente per la trattenuta delle imposte alla fonte

BLaw, Università di Lucerna
Sentenza TF n. 9C_619/2022 del 26 giugno 2023; A. e B. contro Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
Benché l’imposta prelevata alla fonte vada in linea di principio conteggiata sull’imposta stabilita successivamente in via ordinaria, nella presente fattispecie si sarebbe verificata l’eccezione secondo cui – in presenza di un agire contraddittorio o di un influsso determinante del contribuente quale organo dirigente sul debitore della prestazione imponibile che non ha riversato l’imposta trattenuta alla fonte – il computo non avviene. La soluzione della Camera di diritto tributario non può tuttavia essere condivisa. Questo poiché essa è sprovvista di una base legale sufficiente e contrasta pertanto con il principio di legalità, il quale prevede che il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è disciplinato dalla legge medesima. L’assenza di una base legale che abbia per oggetto la responsabilità solidale dell’amministratore non può essere qui nemmeno compensata dal riferimento ai principi costituzionali (in particolare artt. 8 e 127 cpv. 2 Cost.) o dal riferimento a considerazioni di equità, di carattere solo generico e che non tengono in ogni caso conto di ulteriori aspetti.